06/04/2020
Emendamenti del Governo sulla partecipazione a distanza: il documento della Giunta

L’esame tecnico degli emendamenti proposti dal Governo per introdurre la partecipazione a distanza in tutti i processi e delle possibili conseguenze della loro approvazione. Il documento della Giunta

LA GIUNTA

esaminati gli emendamenti proposti dal Governo, in materia di processo penale,  al decreto legge n. 18 del 17.03.2020 osserva quanto appresso:

Il Governo chiede che all’art. 83 del decreto legge n. 18/2020 vengano apportate le seguenti modifiche:

parziale modifica del comma 3, lett. b) ;
introduzione dei commi 3 bis, 12 bis, 12 ter e 12 quater.

I

la modifica del comma 3 , lett. b:

La modifica proposta: “  al comma 3, lettera b), dopo le parole «all'articolo 304 del codice di procedura penale,» aggiungere le seguenti: «procedimenti per la consegna di un imputato , di un condannato all'estero ai sensi della legge 22 aprile 2005, n. 69, procedimenti di estradizione per l'estero di cui al capo I del titolo II del libro XI del codice di procedura penale,»”;

Viene ampliata la categoria dei reati per i quali non si applica ex lege  la sospensione dei procedimenti, ai sensi dell’art. 1 dell’art. 83, comprendendo anche i procedimenti di estradizione per l’estero. La modifica non appare opportuna attese le difficoltà ai transiti internazionali creati dall’epidemia.

II

L’introduzione del comma 3 bis

La modifica proposta: “ dopo il comma 3 aggiungere il seguente: «3-bis, La richiesta che si proceda da parte di detenuti, imputati o proposti a norma del comma 3, lettera b), alinea, per i procedimenti pendenti dinanzi alla Corte di cassazione, può essere avanzata solo a mezzo del difensore che li rappresenta dinnanzi alla Corte.>>”

La modifica riguarda i procedimenti che possono trattarsi nel periodo di sospensione solo su richiesta del difensore o dell’assistito (comma 3, lett. b seconda parte)

Si prevede che nei procedimenti dinanzi alla Corte di Cassazione la richiesta posta essere formulata esclusivamente dal difensore che assiste la parte dinanzi alla Suprema Corte.

III

L’introduzione del comma 12 bis

La modifica proposta:“«12-bis. Fermo quanto previsto dal comma 12, dal 9 marzo 2020 al 30 giugno 2020 le udienze penali che non richiedono la partecipazione di soggetti diversi dal pubblico ministero, dalle parti private e dai rispettivi difensori, dagli ausiliari del giudice, da ufficiali o agenti di polizia giudiziaria, da interpreti, consulenti o periti possono essere tenute mediante collegamenti da remoto individuati e regolati con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia. Lo svolgimento dell'udienza avviene con modalità idonee a salvaguardare il contraddittorio e l'effettiva partecipazione delle parti. Prima dell'udienza il giudice fa comunicare ai difensori delle parti e al pubblico ministero e agli altri soggetti di cui è prevista la partecipazione giorno, ora e modalità di collegamento. I difensori attestano l'identità dei soggetti assistiti, i quali, se liberi o sottoposti a misure cautelari diverse dalla custodia in carcere, partecipano all'udienza solo dalla medesima postazione da cui si collega il difensore. In caso di custodia dell'arrestato  del fermato in uno dei luoghi indicati dall'articolo 284, comma 1, del codice di procedura penale, la persona arrestata o fermata e il difensore possono partecipare all'udienza di convalida da remoto anche dal più vicino ufficio della polizia giudiziaria attrezzato per la videoconferenza, quando disponibile. In tal caso, l'identità della persona arrestata o fermata è accertata dall'ufficiale di polizia giudiziaria presente. L'ausiliario del giudice partecipa all'udienza dall'ufficio giudiziario e dà atto nel verbale d'udienza delle modalità di collegamento da remoto utilizzate, delle modalità con cui si accerta l'identità dei soggetti partecipanti e di tutte le ulteriori operazioni, nonché della impossibilità dei soggetti non presenti fisicamente di sottoscrivere il verbale, ai sensi dell'articolo 137, comma 2, del codice .di procedura penale o di vistarlo, ai sensi dell'articolo 483, comma I, del codice di procedura penale.>>”

Va premesso che il comma 12 del d.l. 18/2020, prevede: a) che tutte le udienze penali si svolgano a porte chiuse ex art. 472 c.p.c. n. 3 e che si possano collegare in videoconferenza: detenuti, internati e sottoposti a custodia cautelare;  le modalità sono quelle di cui all'art. 146 bis att., comma  3, 4 e 5,  e quindi possono essere sentiti in aula e secondo le modalità ordinarie:  testimoni, interpreti, periti, consulenti, ecc.. il difensore, nell’ipotesi di assistito detenuto deve collocarsi o nell'aula di udienza oppure nell'istituto da dove si collega il cliente, mentre tutti gli altri soggetti, Giudici e Pubblico Ministero compresi,  dovranno essere presenti nell’ aula di udienza.

Atteso che:

1) l’emendamento proposto mantiene in vigore il comma 12 come emerge dall’incipit dello stesso << Fermo restando, quanto disposto dall’art. 12…>> si prevede  applicare la norma in questione, come emerge dal tenore letterale ( <<…  dal 9 marzo 2020 al 30 giugno 2020 le udienze penali>>), per tutto il periodo dell’emergenza e non solo per la seconda fase; 2)  la norma attribuisce una facoltà e non l’obbligo di celebrare le udienze penali secondo il modello in essa tipizzato : << possono essere tenute mediante collegamenti da remoto…>> ( facoltà rimessa totalmente al giudice non obbligato neppure a sentire le parti,) sono ipotizzabili i seguenti scenari:

Primo scenario

Il giudice non applica il nuovo modello di udienza da remoto di cui al comma 12 bis e di conseguenza trova applicazione il disposto di cui al comma 12 e, conseguentemente, si applicano i commi 3, 4 e 5 dell’art. 146 bis, att. c.p.p.,

Le ipotesi:                                                             
A) Udienze dei procedimenti con soggetto detenuto, internato o sottoposto a custodia cautelare

L’Ufficio giudicante, e il P.M. sono nell’aula di udienza, l’imputato/indagato si collega dall’istituto dove è detenuto;  il difensore, a sua discrezione, può essere presente  nell’aula di udienza oppure collegarsi dal l luogo dove si trova l’assistito, in uno dei due luoghi è anche  possibile avvalersi di un sostituto; qualora l’imputato si trovi agli arresti domiciliari sarà autorizzato a recarsi in udienza o sarà tradotto; testimoni, periti, consulenti e interpreti verranno sentiti nell’aula con le modalità ordinarie.

Periodo di applicazione: dal 9 marzo al 30 giugno (art. 83 co. 3 lettera b ed anche lettera c) nell’ipotesi di imputato detenuto) si tratta, infatti, di processi che non sono sospesi potendo essere trattati ex legge oppure su richiesta del difensore.

B) Udienze dei procedimenti di cui alle altre ipotesi di cui al comma 83 comma 3 lett.  b) (ossia senza imputato, detenuto, internato o sottoposto a custodia cautelare) lett. c)  e processi da trattarsi successivamente al 15.04.2020

Il giudice non applica il modello di cui al comma 12 bis e l’udienza si tiene a porte chiuse ai sensi dell’art. 471 comma 3, come previsto dal comma 12 e quindi con tutti i soggetti che devono parteciparvi presenti in aula

Periodo di applicazione: per i processi di cui all’art. 83 comma 3  lettera b)  e lett. c dal 9 marzo  al 30 al giugno  per tutti gli altri dal  16.04.2020,  qualora a  trattazione sia disposta  dai capi degli uffici ex art. 83 comma 7

C) Processi nei quali devono essere escussi testimoni non agenti o ufficiali di p.g.

Si applicano, a seconda dello status dell’imputato/indagato, obbligatoriamente le ipotesi A) e B) che precedono non essendo applicabile l’introducendo comma 12 bis.

Secondo scenario

Il giudice applica il modello di cui all’introducendo comma 12 bis                                    

L’Udienza si tiene con collegamento da remoto, se non devono parteciparvi soggetti diversi dal pubblico ministero, dalle parti private e dai rispettivi difensori, dagli ausiliari del giudice, da ufficiali o agenti di polizia giudiziaria, da interpreti, consulenti o periti; in definitiva dall’elencazione restano fuori solo i testimoni non ufficiali o agenti di P.G:  atteso che il termine  “devono” esclude che possano essere presi  in considerazioni  quei soggetti la cui partecipazione è facoltativa, quali le persone offese salvo naturalmente che debbano essere escusse quali testimoni

La locuzione “l’udienza si tiene con collegamento da remoto” fa ritenere che da remoto possono collegarsi tutti i soggetti che vi partecipano compresi giudici e pubblico ministero; la norma non da alcuna indicazione in ordine al luogo dal quale deve avvenire il collegamento, ad eccezione che per l’imputato libero o sottoposto a misura diversa dalla custodia cautelare in carcere, il quale dovrà collegarsi dalla stessa postazione del difensore. Tutti, quindi, potranno, quindi, collegarsi dal luogo che più gli aggrada. Le modalità e le regole di collegamento saranno stabilite con  provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia e quindi non con una legge o con un provvedimento avente forza di legge.

Le ipotesi:

Udienza con imputati detenuti, internati o sottoposti alla custodia cautelare in carcere

Gli imputati dovranno collegarsi con le modalità di cui al comma 12, tutti gli altri dalla postazione da loro scelta, il difensore potrà collegarsi anche dall’istituto dal quale si collega l’assistito.

Udienza con imputati liberi o comunque non sottoposti a custodia cautelare in carcere

Tutti si collegheranno da remoto, l’imputato si collegherà dalla stessa postazione del difensore

Udienza di convalida del fermo o dell’arresto

Nell’ipotesi di custodia dell’arrestato o del fermato in uno dei luoghi di cui all’art. 284 comma 1 il difensore e l’imputato possono collegarsi dal più vicino ufficio di polizia attrezzato per il collegamento in videoconferenza. L’utilizzo del verbo “possono” sta a significare che il difensore potrà collegarsi anche da altro luogo qualora il fermato o l’arrestato sia posto in arresto presso la propria abitazione, dovrebbe trovare applicazione la prima parte del comma in esame  e, quindi,  costui  si collegherà dalla postazione dalla quale si collega il difensore. Per tutti gli altri soggetti si applicherà la prima parte del comma di cui trattasi e quindi il giudice e il pubblico ministero, se intende comparire, si collegheranno da remoto; l’unica eccezione viene fatta per l’assistente giudiziario che dovrà recarsi nel palazzo di giustizia.

Periodo di applicazione dell’intero comma 12 bis: dal 9 marzo   al 30 giugno 2020 per i processi di cui all’art. 83 comma 3, lett. b) e c), per tutti gli altri dal  16.04.2020  qualora a  trattazione sia disposta  dai capi degli uffici ex art. 83 comma 7.

Va segnalato che con il comma in questione si intende introdurre un vero e proprio modello di processo dematerializzato, infatti, si afferma che si tratta di “udienza con collegamento da remoto”, che evidentemente è cosa radicalmente diversa dalla possibilità di collegare da remoto l’imputato o gli altri soggetti previsti dagli artt 45 bis e 146 bis att. al codice di procedura penale e dallo stesso comma 12 dell’art 83 del D.L. 18/2020, ad un udienza che si tiene nel palazzo di giustizia. Lo strappo con i principi costituzionali è evidentissimo.

IV

L’introduzione del comma 12 ter

La modifica proposta: “ 12 ter: Sino al 30 giugno 2020 i ricorsi penali presso la Corte di cassazione, per le quali è prevista la trattazione nelle forme di cui agli articoli 127 e 614 del codice di procedura penale, passano in decisione senza discussione orale sulla base degli atti depositati e delle conclusioni scritte del Procuratore generale, salvo che il ricorrente faccia richiesta di discussione orale. Alla deliberazione può procedersi con le modalità di cui al comma 12-quater; non si applica l'articolo 615, comma 3, del codice di procedura penale e il dispositivo è comunicato alle parti. La richiesta di cui al primo periodo è formulata per iscritto dal Procuratore generale ricorrente o dal difensore del ricorrente abilitato a norma dell'articolo 613 del codice di procedura penale entro il termine perentorio di dieci giorni liberi prima dell'udienza e presentata, anche a mezzo di posta elettronica certificata, alla competente cancelleria. L'udienza può essere rinviata a una data successiva non oltre il trentesimo giorno. Se la richiesta è formulata dal difensore dell'imputato, i termini di prescrizione e dì custodia cautelare sono sospesi per il tempo in cui il procedimento è rinviato”

La norma consente di trattare i processi presso la Suprema Corte di Cassazione, da svolgersi in camera di consiglio di cui agli artt. 127 e 614 del codice di procedura penale, senza la presenza delle parti e sulla scorta degli scritti difensivi depositati e delle conclusioni del procuratore generale. Le parti potranno essere presenti, qualora il difensore ne faccia richiesta, entro il termine di gg. 10 prima della udienza, uguale richiesta potrà essere formulata dal procuratore generale. In tale ipotesi l’udienza potrà essere differita sino a gg. 30. Il dispositivo verrà comunicato alle parti.

Del tutto sorprendente è la sospensione del termine di prescrizione in conseguenza della richiesta del difensore di essere sentito, atteso che si tratta dell’esercizio di una legittima facoltà prevista in via ordinaria dal codice di rito.

Periodo di applicazione: sino al 30 giugno 2020

V

L’introduzione del comma 12 quater

La modifica proposta: “12-quater: Dal 9 marzo 2020 al 30 giugno 2020, nei procedimenti civili e penali non sospesi, le deliberazioni collegiali in camera di consiglio possono essere assunte mediante collegamenti da remoto individuati e regolati con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia. Il luogo da cui si collegano magistrati è considerato camera di consiglio, a tutti gli effetti di legge. Nei procedimenti penali, dopo la deliberazione, il presidente del collegio o il componente del collegio da lui delegato sottoscrive il dispositivo della sentenza o l'ordinanza e il provvedimento è depositato in cancelleria ai fini dell'inserimento nel fascicolo il prima possibile e, in ogni caso, immediatamente dopo la cessazione dell'emergenza sanitaria.»;

Si chiede l’introduzione della possibilità di svolgere da remoto, nei procedimenti penali non sospesi, le camere di consiglio. Essendo tale eventualità prevista per i procedimenti non sospesi, significa che potranno essere effettuate le camere di consiglio da remoto sia per i processi che non sono sospesi in forza del comma 3 lett. b) dell’art. 83 che per quelli la cui trattazione sarà disposta dai capi degli uffici giudiziari; in definitiva la facoltà potrà essere esercitata per tutti i processi previsti nel periodo emergenziale.

Trattasi di una totale violazione dei principi irrinunciabili che sovraintendo alla deliberazione della sentenza, compreso quello della segretezza della camera di consiglio come evidenziato nel precedente documento della giunta Ucpi.  Va, quindi ribadito che si tratta di una scelta che potrebbe produrre conseguenze devastanti; atteso, inoltre, che troverebbe applicazione generalizzata e quindi anche nei processi per i reati più gravi e tra questi quelli di competenza della Corte di Assise composta, peraltro,  ancheda giudici non togati. Emerge in tutta la sua drammatica evidenza, l’assenza di garanzie non solo in ordine alla segretezza ma anche relativamente alla impermeabilità ai condizionamenti esterni di coloro che sono chiamati a giudicare.

Periodo di applicazione: dal 9 marzo al 30 giungo per tutti i procedimenti

Per tali ragioni la Giunta

esprime forte contrarietà e preoccupazione per gli  emendamenti proposti e segnatamente per il tentativo di introdurre nel nostro ordinamento un modello di udienza totalmente divergente da quello del codice di rito ed in evidente contrasto con i principi costituzionali. Parimenti va segnalato che la stessa compressione del principio della pubblicità dell’udienza di cui all’art. 471 del codice di procedura penale deve essere “amministrata” con particolare cautela, posto che anch’esso trova copertura nell’art. 101 della Carta Costituzionale che nell’art. 6 della C.E.D.U.

Roma, 6 aprile 2020

Il Presidente

Avv. Gian Domenico Caiazza

Il Segretario 

Avv. Eriberto Rosso