Statuti e Regolamenti

Lo Statuto dell'Unione Camere Penali Italiane

Approvato ad Alghero il 23 settembre 1995, con le integrazioni e modifiche approvate a S. Nicola Arcella il 18 settembre 1998, a Roma il 27 novembre 1999, a Napoli il 22 maggio 2005, a Treviso il 21 ottobre 2007, a Torino il 4 ottobre 2009, a Cagliari il 27 settembre 2015 e a Pescara il 2 ottobre 2022.

 

Articolo 1

L'Unione delle Camere Penali Italiane è l'associazione volontaria senza scopo di lucro dei penalisti italiani e ha sede in Roma.

All'Unione possono aderire le Camere Penali che abbiano, al momento della richiesta, almeno 20 iscritti, costituite:

  • nel territorio del circondario di un Tribunale (camera penale circondariale);
  • nel territorio dello stesso distretto in cui sono compresi più circondari di Tribunale (camera penale intercircondariale);

In ogni camera penale intercircondariale possono essere costituite sezioni, coincidenti con un circondario di Tribunale, aventi almeno dodici iscritti.

La sede delle Camere Penali deve coincidere con quella di un Tribunale circondariale.

Nel caso in cui una sezione di Camera Penale intercircondariale raggiunga un numero di iscritti pari o superiore a 20, con assemblea convocata da almeno un terzo degli iscritti alla sezione, può deliberare a maggioranza degli iscritti la costituzione di un’autonoma Camera Penale circondariale, con la conseguente estinzione della sezione.

Non può essere riconosciuta dall’Unione una nuova Camera Penale nel circondario di un Tribunale ove già sia presente una Camera Penale circondariale aderente all’Unione ovvero si trovi la sede di una Camera Penale intercircondariale aderente all’Unione.

Non può essere riconosciuta dall’Unione una nuova Camera Penale nel circondario di un Tribunale ove già sia presente una sezione, facente parte di una Camera Penale intercircondariale aderente all’Unione.

Ogni Camera Penale aderente all'Unione è tenuta ad uniformare il proprio statuto a quello dell'Unione stessa per quanto concerne gli scopi e i principi informatori. Lo Statuto di ogni Camera Penale aderente all’Unione deve prevedere che il Presidente duri in carica due anni e possa essere eletto per non più di due mandati consecutivi.

L’Unione delle Camere Penali Italiane è contraddistinta da un simbolo registrato come marchio.

Il marchio è di esclusiva titolarità dell’Unione delle Camere Penali Italiane e viene concesso in uso a ciascuna Camera Penale aderente; alla cessazione, per qualsiasi ragione, dell’adesione di una Camera Penale all’Unione deve conseguire l’immediata cessazione dell’uso del marchio.

L’uso del marchio è consentito alle sole Camere Penali aderenti all’Unione.

Ciascuna Camera Penale ammessa a far parte dell’Unione ha l’obbligo di utilizzare il simbolo in conformità alle norme regolamentari, deliberate dal Consiglio delle Camere penali, concernenti l’uso del marchio e di inserirlo nei propri segni distintivi, unitamente all’inciso “Aderente all’Unione Camere Penali Italiane”.

Il venir meno di uno dei requisiti di ammissione o l’inosservanza delle norme statutarie e regolamentari, anche concernenti l’uso del marchio, possono essere causa di revoca dell’adesione all’Unione.

Articolo 2 Scopi

L'Unione ha i seguenti scopi:

a) promuovere la conoscenza, la diffusione, la concreta realizzazione e la tutela dei valori fondamentali del diritto penale e del giusto ed equo processo penale in una società democratica;

b) operare affinché i diritti e le prerogative dell'avvocatura siano garantiti conformemente alle norme costituzionali e internazionali;

c) tutelare il prestigio e il rispetto della funzione del difensore, gli interessi professionali dell'avvocatura, anche attraverso l'elaborazione di proposte di riforma legislativa;

d) promuovere gli studi e le iniziative culturali e politiche volti a migliorare la giustizia penale, a sostenere le riforme dell'ordinamento giudiziario aderenti alle esigenze della collettività e a garantire l'indipendenza e l'autonomia della giurisdizione;

e) vigilare sulla corretta applicazione della legge;

f) affermare che il diritto di difesa deve trovare adeguata rappresentanza e tutela politica, quale strumento di garanzia delle potenzialità dell'individuo.

Articolo 3 Patrimonio

Il patrimonio dell'Unione è costituito dai contributi di ciascuna Camera Penale circondariale ed eventuali contributi e lasciti di enti e privati. I contributi degli iscritti sono intrasmissibili.

E' espressamente vietata la distribuzione di utili o di avanzi di gestione durante la vita dell'associazione.

Nel caso di scioglimento, il patrimonio dell'Unione sarà devoluto ad altre associazioni con finalità analoghe.

Articolo 4 Organi

Sono organi dell'Unione:

a) il Congresso;

b) il Consiglio delle Camere Penali;

c) il Presidente;

d) la Giunta;

e) l'Organismo di Controllo;

f) il Collegio dei Revisori dei Conti.

Articolo 5 Il Congresso

Il Congresso è composto dai delegati delle singole Camere Penali iscritte, in misura di un delegato per ogni Camera Penale circondariale, con l'aggiunta di un delegato per ogni 50 iscritti o frazione di 50 superiore a 20. Ogni delegato non può essere portatore di più di due deleghe.

Ogni Camera Penale intercircondariale avrà, inoltre, un ulteriore delegato per ogni sezione, sempre che ad essa siano iscritti almeno venti avvocati.

Il numero degli iscritti alle Camere Penali e alle sezioni è quello risultante certificato dagli elenchi che le Camere Penali invieranno obbligatoriamente al Segretario dell’Unione entro il 31 gennaio di ogni anno unitamente al versamento delle relative quote riferite al numero degli iscritti in regola con le quote al 31 dicembre dell’anno precedente, fatta eccezione per le camere penali costituite successivamente.

Il Congresso è convocato dal Presidente del Consiglio delle Camere Penali ogni due anni, mediante avviso scritto da comunicare almeno 45 giorni prima a mezzo di raccomandata.

In via straordinaria il Congresso è convocato dal Presidente del Consiglio delle Camere Penali per deliberazione del Consiglio delle Camere Penali ovvero su richiesta del Presidente dell'Unione. Per il Congresso Straordinario il termine di convocazione, in caso di urgenza, può essere ridotto a 30 giorni.

Il numero dei delegati al Congresso verrà calcolato sulla base della media, approssimata per difetto, dei due anni precedenti, del numero totale degli iscritti in regola con il pagamento della quota come risultante dagli elenchi trasmessi al Segretario dell’Unione.

Qualora l’elenco degli iscritti di cui al comma precedente sia stato inviato solo per l’anno precedente al Congresso, il numero dei delegati, fatto salvo il pagamento delle morosità, sarà calcolato in relazione alla metà della media del numero degli iscritti risultanti dagli elenchi di due anni precedenti, fatta eccezione per le Camere Penali costituite nell’anno precedente al Congresso.

Articolo 6

All'inizio dei lavori, il Congresso, sotto la presidenza del Presidente della Camera Penale locale, elegge un presidente e un Ufficio di Presidenza composto da non più di cinque membri; un Ufficio di Segreteria e la Commissione Verifica Poteri, composta da cinque delegati che eleggono, al loro interno, un Presidente.

La Commissione Verifica Poteri è competente anche a decidere su ricorsi in materia di elezioni.

Essa presenta una relazione al Congresso, che l'approva.

Per le votazioni, l'Ufficio di Presidenza del Congresso si costituisce in seggio elettorale.

La votazione avviene su schede fornite dall'Ufficio di Presidenza previa numerazione e sigla di autenticità. È altresì consentito l'uso di sistemi di votazione elettronici o di altro tipo, secondo le modalità indicate dall'Ufficio di Presidenza.

Articolo 7

Il Congresso:

a)definisce e approva le direttive politiche generali dell'Unione per il successivo biennio;

b) delibera con maggioranza di due terzi dei votanti le proposte di modifica dello Statuto, sempre che il Congresso sia stato espressamente convocato a tale scopo;

c) delibera su ogni questione a maggioranza dei voti;

d) elegge il Presidente dell'Unione e la Giunta nonché il Collegio dei Revisori.

Le deliberazioni del Congresso sono vincolanti per tutti gli organi dell'Unione per le Camere Penali Associate all'Unione per quanto attiene alle direttive politiche generali alle modifiche statutarie.

Articolo 8 Il Consiglio delle Camere Penali

II Consiglio delle Camere Penali è formato dai Presidenti di ciascuna Camera Penale aderente all'Unione o, in caso di loro impedimento, dal Vicepresidente.

Il Consiglio delle Camere Penali elegge il proprio Presidente, il Vicepresidente e il Segretario.

Il Consiglio si riunisce su convocazione del suo Presidente o su richiesta di almeno un quinto dei suoi componenti. Si riunisce, altresì, a richiesta del Presidente dell'Unione per le ragioni consultive e deliberative previste al comma 7.

II Consiglio delle Camere Penali è validamente costituito con la presenza di almeno un terzo dei suoi componenti e delibera con il voto della maggioranza dei presenti aventi diritto. Il diritto di voto è sospeso per i Presidenti delle Camere Penali non in regola con il pagamento delle quote associative.

Nessuna limitazione è posta alla partecipazione della vita associativa.

Alle riunioni del Consiglio delle Camere Penali possono essere invitati, senza diritto di voto, il Presidente dell'Unione e la Giunta.

Il Consiglio delle Camere, Penali ha il potere di:

a) elaborare, definire e approvare, per iniziativa di ciascuno dei suoi componenti o su proposta del Presidente dell'Unione o della Giunta, direttive politiche generali in sviluppo, aggiornamento o integrazione di quelle approvate dal Congresso;

b) ratificare le decisioni della Giunta circa la determinazione delle quote associative annuali delle singole Camere Penali. In caso di rifiuto delle ratifiche, compiere direttamente tale determinazione;

c) assumere iniziative per rafforzare i vincoli di solidarietà e di operatività e gli scambi di informazioni tra le Camere penali e per arricchire attraverso i contributi e le tradizioni di ciascuna il patrimonio culturale e politico dell'Unione;

d) deliberare l’adesione delle Camere Penali all’Unione, concedendo l’uso del marchio dell’Unione, e la revoca della medesima qualora vengano meno i requisiti di ammissione o non siano osservati gli obblighi di cui all’art.1;

e) dirimere le controversie tra le Camere Penali;

f) deliberare la convocazione del Congresso Straordinario. In questo caso la convocazione è fatta a cura del Presidente del Consiglio delle Camere Penali;

g) approvare norme regolamentari nelle materie di propria competenza e per l'attuazione dello Statuto relativamente alle modalità di convocazione dei Congressi.

h) approvare il bilancio della gestione annuale trasmesso dal Collegio dei Revisori.

Il Consiglio delle Camere Penali ha altresì poteri consultivi nei confronti del Presidente dell'Unione e della Giunta.

Tutte le deliberazioni del Consiglio delle Camere Penali sono comunicate, a cura del suo Segretario, al Presidente dell'Unione e alla Giunta, nonché ai Presidenti delle singole Camere Penali.

Il Consiglio delle Camere Penali, su segnalazione dell'Organismo di Controllo, convoca, con la maggioranza assoluta degli aventi diritti, il Congresso Straordinario per deliberare sulla fiducia al Presidente dell'Unione e della Giunta. Le deliberazioni del Congresso Straordinario sono assunte con le maggioranze previste per l'elezione del Presidente dell'Unione.

Articolo 9 Il Presidente e la Giunta dell'Unione.

Il Presidente dell'Unione e la Giunta formata da dodici componenti costituiscono l'organo di governo dell'Unione e ne operano le scelte politiche nell'ambito dello Statuto, delle direttive dei programmi approvati dal Congresso e delle deliberazioni adottate dal Consiglio delle Camere Penali.

La Giunta dell’Unione Camere Penali Italiane provvede alla tenuta dell’elenco delle Camere Penali aderenti all’Unione e segnala al Consiglio, per le deliberazioni di sua competenza, i casi di inosservanza da parte delle singole camere penali delle norme regolamentari sull’uso del marchio e ogni altra causa di revoca dell’adesione all’Unione.

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Unione e presiede la Giunta, assicurando l'unità di indirizzo e la collegialità delle scelte, delle quali assume, con la Giunta, la responsabilità verso il Congresso e il Consiglio Penale. La Giunta può nominare, su proposta del Presidente, un ufficio di presidenza composto dal Presidente, dal Vicepresidente, da un componente della Giunta e dal Segretario.

Il Presidente e la Giunta non sono eleggibili per più di due volte consecutive.

In caso di impedimento, il Presidente è sostituito dal Vicepresidente. Questi assume le funzioni di Presidente nel caso in cui l'impedimento sia definitivo o in caso di dimissioni del Presidente.

In caso di dimissioni o impedimento di componenti della Giunta il Presidente nomina i sostituti.

Articolo 10 Elezione del Presidente e della Giunta

Il Presidente e la Giunta sono eletti dal Congresso. Sono eleggibili tutti gli iscritti alle Camere Penali, fatte salve le incompatibilità di cui all'articolo 14.

Le candidature per la carica di Presidente sono presentate per iscritto all'ufficio di Presidenza da almeno 25 delegati, e contengono, a pena di inammissibilità:

a) l'indicazione delle generalità del candidato;

b) l'enunciazione del programma che si propone di attuare.

Prima di dare corso alle votazioni per eleggere il Presidente dell'Unione e della Giunta, il Presidente del Congresso invita i candidati alla Presidenza a illustrare al Congresso i relativi programmi e apre la discussione sugli stessi. Terminata la discussione sono presentate all'ufficio di Presidenza del Congresso, da delegati o da gruppi di essi, le mozioni sui temi discussi. Successivamente ciascun candidato Presidente dichiara quali mozioni intende fare specificamente proprie e includere nel suo programma. Indica altresì i candidati della propria lista per la Giunta, specificando a chi, tra costoro, affiderà la carica di Vicepresidente, Segretario e Tesoriere.

Le votazioni per eleggere il Presidente e la Giunta sono segrete e si svolgono con le modalità indicate all'articolo 6, comma 5. Ciascun delegato indica il solo nome di colui che intende eleggere Presidente. L'elezione del Presidente determina anche quella della Giunta nelle persone dei candidati indicati dal Presidente a norma del precedente comma 3.

Per l'elezione al primo scrutinio è necessario il voto favorevole della maggioranza degli aventi diritto al voto.

Se nessun candidato ha raggiunto al primo scrutinio la maggioranza necessaria, si procede a una votazione di ballottaggio tra i due candidati che abbiano ottenuto il maggior numero di voti nella votazione precedente.

Articolo 11 Attività della Giunta

La Giunta si riunisce su convocazione del Presidente dell'Unione. Si riunisce altresì a richiesta di uno dei suoi componenti.

Ai lavori della Giunta partecipano di diritto, senza diritto di voto, i precedenti Presidenti dell'Unione e il Presidente del Consiglio delle Camere Penali.

Il Segretario cura la stesura e Ia tenuta dei verbali della Giunta. Coordina le commissioni di lavoro e i rapporti con il Consiglio delle Camere Penali e con le singole Camere Penali. Le delibere della Giunta sono inviate entro dieci giorni al Segretario Coordinatore dell'Organismo di Controllo nonché ai Presidenti delle Camere Penali.

Il Tesoriere gestisce il patrimonio dell'Unione delle Camere Penali Italiane. Effettua i prelievi dai conti correnti bancari e postali intestati all'Unione e provvede ai pagamenti, predispone il bilancio preventivo e consuntivo annuale, che, previo esame da parte della Giunta deve essere trasmesso per la redazione al Collegio dei Revisori.

Articolo 12 Organismo di Controllo

L'Organismo di Controllo è formato da nove componenti eletti dal Consiglio delle Camere Penali tra gli iscritti all'Unione che non esercitino altre funzioni all'interno di essa.

Il Presidente dell'Unione entro 15 giorni dalla sua. elezione convoca il Consiglio delle Camere Penali per procedere all'elezione dell'Organismo di Controllo. L'Organismo di Controllo nomina fra i suoi componenti un Segretario Coordinatore, si convoca almeno due volte l'anno e ogni volta che sia ritenuto necessario da almeno tre dei suoi componenti.

L'organismo di Controllo invia le proprie decisioni al Consiglio delle Camere Penali, che dovrà deliberare in merito ad essa entro 30 giorni.

L'Organismo di Controllo garantisce il rispetto, da parte del Presidente dell'Unione e della Giunta, dello Statuto, delle direttive e del programma espressi dal Congresso e le delibere assunte dal Consiglio delle Camere Penali in attuazione dell'articolo 8, comma 6, lettera a).

Articolo 13 Il Collegio dei Revisori

Il Collegio dei Revisori, eletto dal Congresso, è composto da tre membri elettivi e da due supplenti, i quali, nella prima seduta dopo l'elezione, eleggono nel loro seno un Presidente.

Dura in carica due anni ed ha il compito:

a) di esercitare il controllo sulla gestione economica e patrimoniale dell'Unione;

b) di redigere la relazione sul bilancio della gestione annuale,che la Giunta deve ad esse trasmettere entro il 31 gennaio di ogni anno. Tale relazione, insieme con il bilancio, deve essere trasmessa al Consiglio delle Camere Penali per l'approvazione.

Il Collegio dei Revisori è convocato dal suo Presidente e si riunisce almeno una volta l'anno.

Deve essere inoltre convocato su richiesta di almeno due dei suoi componenti.

Articolo 14 Incompatibilità

La carica di Presidente dell'Unione delle Camere Penali Italiane, la qualità di componente della Giunta e la qualità di componente dell’Organismo di Controllo sono incompatibili con:

a) la carica di Presidente di Camera Penale;

b) la carica di Presidente di un Consiglio dell'Ordine degli Avvocati;

c) la carica di componente del Consiglio Nazionale Forense;

d) la carica di componente dell'Organismo Unitario dell'Avvocatura e comunque con la carica di dirigente di altre Associazioni e Organismi Forensi;

e) la funzione di parlamentare nazionale ed europeo, la carica di Ministro, Viceministro o Sottosegretario di Stato.

 

Norme transitorie (concernenti la modifica dell'art. 1 approvata a Torino il 4 ottobre 2009)

Le modifiche delle norme contenute nell’art. 1 dello statuto non hanno effetto retroattivo.

Le Camere Penali circondariali e intercircondariali che, alla data dell’approvazione delle modiche statutarie non abbiano sezioni con un numero di iscritti pari o superiore a 12, devono adeguarsi entro due anni.

 

Norme transitorie (concernenti l’introduzione del comma 2 bis all'art. 1 approvata a Pescara il 2 ottobre 2022)

Le modifiche delle norme contenute nell’art. 1 dello statuto non hanno effetto retroattivo.

Le Camere Penali che alla data dell’approvazione delle modiche statutarie non contemplino nei rispettivi statuti le disposizioni introdotte devono adeguarsi entro due anni. 

Il Consiglio delle Camere penali italiane, riunito in Roma il 22 luglio 1997 , visto l’art.6 lett. f) dello Statuto, ha approvato il seguente testo delle

 

NORME REGOLAMENTARI DEL CONSIGLIO DELLE CAMERE PENALI E NORME PER L’ATTUAZIONE DELLO STATUTO SULLE MODALITA’ DI CONVOCAZIONE DEI CONGRESSI.

 

CAPO PRIMO

NORME GENERALI

ARTICOLO 1 (Composizione del Consiglio, assunzione e perdita della qualità di componente)

1. Il Consiglio delle Camere penali è organo permanente dell’Unione delle Camere Penali per l’esercizio dei poteri indicati nell’articolo 5 comma 3, nell’articolo 8 commi 6, 7 e 9 e nell’articolo 12 comma 1 dello Statuto. 2. Il Consiglio è formato dai Presidenti delle Camere penali aderenti all’Unione. 3. Fermo quanto previsto dall’articolo 9 comma 3 in materia di rappresentanza, il Vice Presidente di ciascuna Camera penale sostituisce di diritto il Presidente in ogni caso di impedimento, anche temporaneo. L’impedimento è dichiarato, anche verbalmente, dal Vice Presidente che interviene in luogo del Presidente e non è sindacabile. 4. La qualità di membro del Consiglio delle Camere penali si acquista con l’assunzione della qualità di Presidente della Camera penale di appartenenza e permane per tutta la durata della carica stabilita dalle norme dello Statuto di tale Camera penale. Tuttavia l’assunzione della qualità ha effetto nei confronti del Consiglio dell’Unione dal giorno in cui perviene la comunicazione della nomina. Fino a tale giorno sono prorogati gli effetti della nomina precedente.

ARTICOLO 2 (Poteri deliberativi)

1. Per l’esercizio di ciascuno dei poteri deliberativi previsti dall’art.8 comma 6 lettere a), b), c), d) e f) dello Statuto, il Consiglio istituisce tra i propri membri Commissioni, composte da almeno tre persone. 2. Al coordinatore di ciascuna Commissione, nominato dai membri della medesima, sono rimessi, a cura del Segretario del Consiglio, gli atti e i documenti relativi alle iniziative e questioni di competenza. Entro trenta giorni la Commissione li esamina, assume gli elementi necessari e formula una o più proposte di deliberazione, che rimette al Presidente del Consiglio, il quale ne dispone la trasmissione a tutti i consiglieri, fissando la data della riunione destinata a discutere e deliberare sulla materia. 3. Gli atti e i documenti relativi ad iniziative o questioni che possono comportare la deliberazione di convocare un Congresso straordinario, secondo la previsione dell’articolo 8 comma 6 lett.e) dello Statuto, nonché le decisioni dell’Organismo di controllo trollo previste nell’articolo 12 comma 4 dello Statuto, sono assegnati all’Ufficio di presidenza del Consiglio per l’attività preparatoria e gli ulteriori adempimenti indicati al precedente comma 2. Durante questa attività è sospeso il corso del termine stabilito dallo stesso articolo 12 comma 4 dello Statuto. 4. Per il controllo dei requisiti di ammissione e di permanenza delle singole Camere penali all’Unione il Consiglio istituisce una Commissione, composta da almeno tre propri membri, i quali nominano un coordinatore. La Commissione: a) esamina le domande di adesione all’Unione delle nuove Camere penali; b) esegue, anche d’ufficio, verifiche periodiche sulla permanenza dei requisiti di appartenenza delle Camere penali all’Unione; c) formula al Consiglio le proposte per le relative deliberazioni. 5. II Consiglio determina l’ammontare delle spese necessarie alla propria attività e lo comunica al Tesoriere dell’Unione per la imputazione nel bilancio e per i mandati di pagamento.

ARTICOLO 3 (Poteri consultivi)

1. Le richieste di pareri, previste dall’articolo 8 comma 3 e comma 7 dello Statuto, sono inviate dal Presidente dell’Unione al Presidente del Consiglio, con indicazione dell’oggetto e con gli eventuali atti e documenti pertinenti. 2. Per l’attività preparatoria dei pareri indica ti al comma 1 e di ogni altro parere o proposta che intenda dare, anche di propria iniziativa, il Consiglio può istituire Commissioni nei modi previsti dall’articolo 2 commi 1 e 2.

ARTICOLO 4 (Ufficio di presidenza)

1. L’Ufficio di presidenza del Consiglio delle Camere penali è composto dal Presidente, dal Vice Presidente e dal Segretario. 2. Il Presidente, il Vice Presidente e il Segretario sono eletti per la durata di due anni. Tuttavia, cessano dalla carica, se perdono la qualità di componenti dei Consiglio. 3. L’elezione si svolge a scrutinio segreto con schede separate per ciascuna carica. 4. La qualità di Presidente, di Vice Presidente e di Segretario è incompatibile con ogni altra carica negli organi dell’Unione. 5. II Presidente, il Vice Presidente e il Segretario decadono dalla carica e dalle funzioni, se accettano di essere presentati come candidati all’elezione di Presidente dell’Unione delle Camere Penali ai sensi dell’articolo 10 dello Statuto.

ARTICOLO 5 (Presidente)

1. II Presidente del Consiglio delle Camere penali: a) convoca il Congresso ordinario biennale dell’Unione, secondo la disposizione del successivo articolo 12 in attuazione dell’articolo 5 comma 2 dello Statuto;
b) cura la convocazione del Congresso straordinario deliberata dal Consiglio secondo le previsioni del successivo articolo 13 in attuazione degli articoli 5 comma 3, 8 comma 6 lettera e) e 8 camma 9 dello Statuto; c) convoca le riunioni del Consiglio; d) presiede le riunioni del Consiglio e) partecipa di diritto alle riunioni della Giunta dell’Unione secondo la previsione dell’articolo 11 comma 2 dello Statuto, riferendo sull’attività, sulle deliberazioni e sulle iniziative del Consiglio; f) rappresenta il Consiglio nei rapporti con gli altri organi dell’Unione e nei rapporti esterni.

ARTICOLO 6 (Vice Presidente)

1. Il Vice Presidente: a) collabora con il Presidente nello svolgimento delle attività del medesimo; b) in ogni caso di impedimento, sostituisce il Presidente nell’esercizio delle attribuzioni indicate all’articolo 5; c) concorre con il Presidente e con il Segretario a formare l’ordine del giorno delle riunioni del Consiglio.

ARTICOLO 7 (Segretario)

1. Il Segretario del Consiglio: a) collabora con il Presidente e con il Vice Presidente nello svolgimento delle loro attività;
b) concorda con il Presidente e con il Vice Presidente la formazione dell’ordine dei giorno delle riunioni del Consiglio; c) cura che i coordinatori delle Commissioni ricevano sollecitamente gli atti e i documenti per le attività di competenza di ciascuna e facciano pervenire all’Ufficio di Presidenza nel termine previsto dall’articolo 2 comma 2 i risultati delle medesime attività; d) tiene i rapporti con il Segretario della Giunta ai fini indicati nell’articolo 11 comma 3 dello Statuto; e) redige e conserva i verbali delle riunioni del Consiglio e ne rilascia copia ai componenti che la richiedono; f) comunica al Presidente dell’Unione e alla Giunta tutte le deliberazioni, i pareri e le proposte del Consiglio; g) acquisisce e conserva, ai fini di quanto è previsto dall’articolo 8 comma 6 letta) dello Statuto, tutti gli atti e le deliberazioni dei Congressi, che contengano direttive politiche generali, nonché la documentazione degli atti del Presidente e della Giunta dell’Unione; h) acquisisce e conserva tutti gli atti e i documenti relativi alle deliberazioni adottate e alle questioni comunque discusse dal Consiglio; i) acquisisce e conserva gli Statuti delle Camere penali aderenti all’Unione; l) trasmette copia delle deliberazioni e dei verbali delle riunioni del Consiglio al Segretario coordinatore dell’Organismo di controllo.

CAPO SECONDO

RIUNIONI E DELIBERAZIONI

ARTICOLO 8 (Convocazione del Consiglio)

1. La convocazione del Consiglio è fatta, inviando a tutti i suoi componenti, a mezzo di telefax o fonogramma o telegramma o raccomandata, almeno dieci giorni prima, avviso che contiene l’ordine del giorno e l’avvertimento che, fino a sei giorni prima, ciascun componente può chiederne l’integrazione con altri argomenti; nelle situazioni di urgenza i termini possono essere ridotti alla metà. 2. In caso di vacanza congiunta delle cariche di Presidente e di Vice Presidente, la convocazione è fatta dal consigliere anziano, al solo fine della elezione del Presidente e del Vice Presidente. 3. La convocazione del Consiglio, fatta su richiesta di almeno un quinto dei suoi componenti o su richiesta del Presidente dell’Unione, secondo la previsione dell’articolo 8 comma 3 dello Statuto, è disposta immediatamente per una data non oltre il trentesimo giorno dalla richiesta. 4. II Consiglio è convocato di regola almeno una volta ogni due mesi. 5. Della convocazione del Consiglio sono sempre informati il Presidente dell’Unione e la Giunta e il Segretario coordinatore dell’Organismo di controllo. 6. II Presidente dell’Unione e la Giunta sono invitati a intervenire, quando il Consiglio è convocato per deliberare sulle materie indicate nell’articolo 8 comma 6 lettera a) dello Statuto ovvero sulla convocazione del Congresso straordinario, diverso da quello previsto dall’articolo 8 comma 9 dello Statuto. Negli altri casi possono essere invitati.

ARTICOLO 9 (Validità delle riunioni, verifiche del numero legale e rappresentanza)

1. II Consiglio è validamente costituito con la presenza di almeno un terzo dei suoi componenti. 2. Nel corso della riunione ogni componente ha sempre diritto di richiedere la verifica del numero legale e il Presidente ha il dovere di procedervi d’ufficio prima di ogni deliberazione attinente alle materie indicate all’articolo 8 comma 6 lettere a), e) ed f) dello Statuto. 3. Ogni componente del Consiglio, in caso di impedimento, può farsi rappresentare da uno degli iscritti alla sua Camera Penale ovvero da altro componente del Consiglio che sia Presidente o Vicepresidente di altra Camera penale dello stesso distretto di Corte d’appello. Nessuno può essere portatore di più di due deleghe.

ARTICOLO 10 (Svolgimento delle riunioni)

1. Nelle riunioni sono trattati di seguito, secondo la sequenza in cui sono indicati, gli argomenti all’ordine dei giorno, salvo che, a giudizio dell’Ufficio di Presidenza, particolari ragioni di urgenza o di importanza delle questioni rendano opportuna una sequenza diversa. 2. Se vi è stata attività preparatoria di una Commissione, il coordinatore di questa svolge una relazione. In caso di dissenso all’interno della Commissione, anche gli altri componenti possono svolgere osservazioni. 3. Successivamente si svolge la discussione, secondo l’ordine in cui gli aventi diritto si sono iscritti a parlare. Il Presidente può determinare, la durata massima degli interventi. 4. Di seguito, sono formulate e presentate in forma scritta le proposte di deliberazione. II Presidente può invitare i presentatori di proposte simili per contenuto ovvero suscettibili di integrazione reciproca a presentare una proposta unificata. In relazione a ciascuna proposta possono essere presentati emendamenti.

ARTICOLO 11 (Deliberazioni)

1. Salvo quanto previsto da particolari disposizioni, il Consiglio delibera a maggioranza dei presenti aventi diritto al voto. 2. Quando è stata presentata la proposta di una Commissione, questa è posta ai voti per prima. Indi sono poste ai voti le altre, nell’ordine di presentazione, salvo che non debbano essere ritenute assorbite o caducate dall’esito di una votazione precedente. Gli emendamenti sono posti ai voti prima della proposta alla quale si riferiscono. 3. Sono ammesse una breve dichiarazione di voto a favore e una contraria. 4. Il voto si esprime in modo palese.

CAPO TERZO

CONVOCAZIONE DEI CONGRESSI

ARTICOLO 12 (Convocazione del Congresso ordinario)

1. Il Presidente del Consiglio convoca il Congresso ordinario dell’Unione per una data che cade non oltre il mese di ottobre del secondo anno successivo a quello del Congresso precedente. 2. Il Congresso ordinario è convocato per trattare e deliberare su uno o più temi politici specifici nell’ambito degli scopi dell’Unione indicati all’articolo 2 dello Statuto, nonché per l’elezione del Presidente e della Giunta e del Collegio dei revisori. 3. Il Consiglio delibera la data, il luogo, i temi congressuali e i nomi dei relatori, sentite anche le proposte del Presidente dell’Unione e della Giunta. 4. Il Congresso ordinario è convocato inviando a tutte le Camere penali presso i rispettivi Presidenti, almeno quarantacinque giorni prima a mezzo di raccomandata, avviso, che contiene l’ordine del giorno, nonché l’indicazione dei criteri per determinare il numero dei delegati spettanti a ciascuna Camera penale e delle modalità previste dall’articolo 10 comma 2 dello Statuto per la presentazione delle candidature a Presidente dell’Unione con la Giunta. 5. la documentazione dell’invio degli avvisi è depositata alla Commissione congressuale per la verifica dei poteri.

ARTICOLO 13 (Delibera di convocazione e convocazione del Congresso straordinario)

1. La convocazione del Congresso straordinario è deliberata dal Consiglio delle Camere Penali ed è fatta a cura del Presidente, inviando a tutte le Camere penali presso i rispettivi Presidenti, almeno quarantacinque giorni prima a mezzo di raccomandata, avviso che contiene l’ordine del giorno, nonché l’indicazione dei criteri per determinare il numero dei delegati spettanti a ciascuna Camera penale. In caso di urgenza il Consiglio può deliberare la riduzione del termine a trenta giorni. Si applica la disposizione del comma 5 dell’articolo 12. 2. Salvo quanto è previsto dal successivo comma 3, la proposta di deliberare la convocazione del Congresso straordinario può essere fatta anche dal Presidente dell’Unione e dalla Giunta. 3. Il Consiglio delle Camere Penali delibera la convocazione del Congresso straordinario anche quando, su segnalazione dell’Organismo di controllo, rileva l’esigenza di porre la fiducia sull’attività del Presidente dell’Unione e della Giunta. Fermo quanto previsto dall’articolo 2 comma 3 ultimo,periodo, la convocazione è deliberata entro trenta giorni dal ricevimento della segnalazione. 4. Nel caso previsto dal comma 3 la delibera è adottata con la maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio aventi diritto al voto.

CAPO QUARTO

ORGANISMO DI CONTROLLO

ARTICOLO 14 (Elezione)

1. L’Organismo di controllo, previsto dall’articolo 12 dello Statuto, è eletto dal Consiglio delle Camere Penali, convocato entro quindici giorni dalla conclusione del Congresso ordinario su richiesta del Presidente dell’Unione o direttamente da questi, quando siano vacanti congiuntamente le cariche di Presidente e Vicepresidente del Consiglio.
2. L’Organismo di controllo è eletto tra gli iscritti alle Camere penali che non esercitino altre funzioni negli organi dell’Unione. 3. L’elezione avviene a scrutinio segreto con schede nelle quali è possibile esprimere non più di cinque preferenze. 4. I componenti dell’Organismo di controllo durano in carica fino al successivo Congresso ordinario.

ARTICOLO 15 (Segretario coordinatore)

1. La prima riunione dell’Organismo di controllo, successiva alla sua elezione, è convocata dal Presidente dei Consiglio delle Camere penali. 2. In tale riunione l’Organismo nomina un Segretario coordinatore, che dispone le successive convocazioni. 3. Il Segretario coordinatore ha facoltà di partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio delle Camere penali. Ha il dovere di partecipare, quando il Consiglio deve deliberare la convocazione del Congresso straordinario previsto dall’articolo 13 comma 3 ovvero quando viene richiesto di riferire sull’attività dell’Organismo.

ARTICOLO 16 (Riunioni e deliberazioni)

1. L’Organismo di controllo è validamente costituito con la presenza di almeno cinque suoi componenti e delibera a maggioranza dei presenti.

Regolamento delle Scuole UCPI

 

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

 

Art. 1 – Oggetto e finalità.

 

1. Il presente regolamento disciplina l’attività di formazione e di qualificazione professionale dell’avvocato penalista, svolta dall’Unione delle Camere Penali Italiane e dalle Camere Penali che ad essa aderiscono.

2. La finalità perseguita è di assicurare – in modo uniforme sul territorio nazionale – elevati standard di formazione e di aggiornamento professionale.

 

Art. 2 – Organizzazione.

 

1.L’attività di formazione e di qualificazione professionale viene organizzata e gestita, in conformità al presente regolamento, dalla Scuola nazionale di formazione specialistica dell’avvocato penalista e dalle Scuole territoriali dell’Unione Camere Penali Italiane.

2. Al fine di garantire la più efficace attività di formazione, aggiornamento e specializzazione dell’avvocato penalista, la Giunta nomina tra i suoi componenti un  proprio delegato.

 

TITOLO II – SCUOLE TERRITORIALI

 

Art. 3 Istituzione e gestione.

 

1. Le Camere penali territoriali svolgono la loro attività di formazione e qualificazione professionale mediante la Scuola territoriale, salvo deroghe approvate dalla Giunta dell’Unione Camere Penali Italiane.

2. Le Scuole territoriali dell’Unione Camere Penali Italiane sono istituite da una o più Camere penali appartenenti al medesimo distretto.

3. Le Scuole territoriali sono rette da un organo di gestione, composto da un Responsabile e da un Comitato di gestione. La delibera istitutiva della Scuola territoriale stabilisce il numero dei membri e le modalità per la loro designazione.

4. La delibera di istituzione di una Scuola territoriale deve essere ratificata dalla Giunta dell’Unione delle Camere Penali Italiane.

5. Il Comitato di gestione, in conformità alle indicazioni della Camera penale, cura l’organizzazione della formazione penalistica di competenza della Scuola, anche in collaborazione con le istituzioni e le associazioni forensi locali.

Il Comitato di gestione rimane in carica sino alla scadenza degli organi direttivi della Camera penale che lo ha nominato.

 

Art. 4 – Formazione e qualificazione professionale.

 

1. Le Scuole territoriali organizzano:

a) attività dirette alla formazione ed all’aggiornamento professionale dell'avvocato e del praticante avvocato;

b) corsi di base per l'esercizio dell'attività di difesa nel processo penale;

c) corsi di preparazione nelle materie penalistiche per l'esame di abilitazione all'esercizio della professione di avvocato;

d) eventi formativi finalizzati al mantenimento del titolo di specialista, secondo quanto previsto dal successivo articolo 20;

e) ulteriori attività approvate dalla Giunta dell’Unione delle Camere Penali Italiane.

 

Art. 5 – Corsi di preparazione all’esame di avvocato

 

1. Le Scuole territoriali possono organizzare, anche di concerto con istituzioni ed associazioni forensi, un Corso per l’accesso all’esame di avvocato. Esse possono, inoltre, organizzare e gestire – nell’ambito di un progetto comune ad altre istituzioni e/o associazioni forensi – incontri concernenti la formazione penalistica.

 

Art. 6 - La formazione penalistica di base

 

1. Le Scuole territoriali impartiscono la formazione penalistica di base mediante l’organizzazione di un Corso di formazione tecnica e deontologica dell’avvocato penalista, destinato a fornire ad avvocati e praticanti avvocati una adeguata formazione, nonché gli strumenti indispensabili per l’esercizio della funzione difensiva penale.

2. Relatori e docenti sono scelti fra avvocati di consolidata esperienza professionale e docenti universitari, nonché, solo per particolari esigenze e temi di insegnamento, tra magistrati ed esperti.

3. Il Corso prevede un minimo di novanta ore, da svolgersi in ventiquattro mesi ed ha per oggetto gli istituti fondamentali del diritto penale e del diritto processuale penale, il diritto penitenziario e la deontologia forense. Possono, inoltre, essere previsti incontri concernenti la balistica, la medicina legale, l’informatica forense e le altre materie ausiliarie utili alla formazione pratica del legale. Particolare attenzione viene riservata alla strategia difensiva.

4. Il programma del Corso è articolato seguendo i modelli minimi uniformi previsti nel  regolamento emanato dal CNF il 22 maggio 2015

5. Le Scuole territoriali devono prevedere meccanismi di controllo della effettività della partecipazione ai singoli incontri che siano rigorosi ed agevolmente verificabili.

6. All’esito del Corso è effettuata una prova di verifica finale consistente in un colloquio da sostenere dinanzi ad una commissione composta  dal/dai  Responsabile/i della/e Scuola/e territoriale/i organizzatrice/i (o da un suo/loro delegato), coadiuvato da due o più componenti, secondo il numero degli iscritti al corso, scelti  tra i componenti del  Comitato di Gestione della Scuola o delle altre Scuole del Distretto. Al colloquio sono ammessi soltanto coloro che abbiano frequentato almeno l’80% degli incontri previsti dal programma.

La commissione viene nominata dalla Camera penale o, di intesa, dalle Camere penali che hanno organizzato il corso e resterà in carica per due anni.

7. Il colloquio finale di verifica consiste nella discussione di un caso pratico,  (come ad esempio un fac-simile di fascicolo processuale)  predisposto dalla commissione e messo a disposizione dei corsisti per il tempo ritenuto necessario. Ai fini del superamento della prova finale i partecipanti dovranno dimostrare di aver acquisito le tecniche, le capacità e le strategie necessarie  per svolgere una adeguata difesa.

Coloro che all’esito della prova di verifica non saranno ritenuti idonei potranno ripresentarsi innanzi alla medesima commissione ogni tre mesi e, comunque, nel termine massimo di due anni dalla conclusione del corso.

Della prova di verifica finale verrà redatto un verbale sottoscritto per ciascun partecipante in cui verrà sinteticamente annotato il giudizio della commissione che ha ritenuto la idoneità o meno del candidato.

8. La partecipazione ai Corsi previsti dal presente articolo può essere riconosciuta anche ai fini della attribuzione di crediti formativi per la formazione continua dell'avvocato, solo a coloro che abbiano frequentato almeno 80% delle lezioni previste dal programma, ancorché non abbiano sostenuto la prova finale.

9. L’attestato di frequenza con il giudizio di idoneità, contenente la data della prova di verifica finale di cui al presente articolo, verrà sottoscritto dal Presidente della/e Camera/e penale/i e dal/dai Responsabile/i della/e Scuola/e territoriale/i organizzatrice/i ed è valido quale titolo per la iscrizione agli elenchi di cui all’art. 29, comma 1 bis delle norme di attuazione del codice di procedura penale, come modificato dal decreto legislativo 31 gennaio 2015 n.6  ed integrato dal regolamento emanato dal CNF il 22 maggio 2015,   salvo che norme di legge prevedano ulteriori requisiti.

10. La Scuola  o le Scuole organizzatrici del Corso redigono annualmente un elenco degli attestati rilasciati che verrà inviato in copia alla  segreteria dell’Unione delle Camere penali anche a mezzo mail.

 

Art. 7 – La formazione continua di base

 

1. La formazione continua di base è organizzata dalle Scuole territoriali mediante corsi di aggiornamento, seminari, convegni, giornate di studio e tavole rotonde, anche se eseguiti con modalità telematiche, purché sia possibile un effettivo controllo della partecipazione.

2. Le iniziative di formazione continua, oltre a vertere su temi di attualità giuridica e professionale (del settore penalistico, processualpenalistico e delle materie ausiliarie), devono presentare carattere teorico-pratico, con obiettivi di approfondimento dei temi trattati.

3. Relatori e docenti devono essere scelti fra avvocati di consolidata esperienza professionale e docenti universitari, nonché, solo per particolari esigenze e temi di insegnamento, da magistrati ed esperti di settore.

4. Le Scuole territoriali devono prevedere meccanismi di controllo della effettività della partecipazione alle iniziative di formazione, che siano rigorosi ed agevolmente verificabili.

5. All’esito della verifica della effettività della partecipazione alla iniziativa di formazione, la Scuola territoriale rilascia l’attestato di frequenza.

 

Art. 8 – Disposizioni comuni e modalità di accreditamento delle iniziative ai fini della formazione continua

 

1. Al fine di garantire l’uniformità qualitativa della attività di formazione prevista dagli articoli  5-6 e 7  e la coerenza con le indicazioni del presente regolamento, i Responsabili delle Scuole territoriali devono inviare alla Segreteria dell’Unione Camere Penali Italiane – almeno quaranta giorni prima rispetto all’inizio del corso o della diversa attività formativa – una relazione dettagliata dell’attività organizzata. In tale relazione devono essere indicati: contenuti e metodo formativo; durata; nominativi e qualifiche dei relatori; gli strumenti volti a controllare effettività e proficuità della partecipazione; le modalità di rilascio degli attestati di frequenza; eventuale costo di iscrizione a carico di ciascun partecipante. Deve, altresì, essere fornita la documentazione concernente l’attività formativa organizzata. La Giunta, per il tramite di una propria commissione, verifica la corrispondenza di quanto sopra alle statuizioni del presente regolamento e, se necessario, può richiedere modifiche ed integrazioni delle disposizioni organizzative impartite dalle Scuole territoriali.

2. La Scuola organizzatrice, che intenda conseguire l’accreditamento dell’attività formativa tramite UCPI, deve, altresì, verificare la corrispondenza tra contenuti, metodo formativo e finalità del Regolamento sulla Formazione Continua del C.N.F. n.6 /2014 integrato il 30 luglio 2015. La Commissione di Giunta, prevista al comma precedente, curerà i necessari adempimenti secondo il protocollo UCPI – CNF sottoscritto il 12 marzo 2016 , inviando la comunicazione almeno 30 giorni prima.

3.Fermo quanto sopra previsto, l’accreditamento di eventi formativi o di aggiornamento per il riconoscimento dei crediti in deontologia dovrà essere richiesto direttamente al competente Consiglio dell’Ordine o in alternativa per i soli eventi di rilevanza nazionale al CNF; in tal caso tramite la Segreteria dell’Unione.

4. la Giunta, al fine di coordinare e promuovere le attività di formazione e di aggiornamento, la costituzione delle Scuole territoriali e la formazione dei formatori, nomina una commissione nazionale i cui componenti sono scelti tra gli iscritti che abbiano maturato una qualificata esperienza nell’ambito delle scuole territoriali o comunque nelle attività di formazione. La commissione è coordinata dal delegato di Giunta.

5. La Giunta, a mezzo della Commissione nazionale, convoca periodicamente, in ogni caso almeno una volta l’anno, i Responsabili delle Scuole, sia per valutare i risultati dell’attività formativa, sia per discutere le problematiche eventualmente insorte.

6. L’eventuale costo di iscrizione ai corsi e/o alle iniziative di formazione continua previsti agli artt. 5, 6 e 7 non può superare il limite rappresentato dalle spese di gestione sostenute.

Gli avvocati iscritti all’Unione delle Camere penali, partecipano gratuitamente,  quali relatori agli incontri formativi e di aggiornamento. Agli stessi è sempre garantito dalle scuole territoriali organizzatrici il rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno.

7. La Commissione nazionale cura la istituzione e l’aggiornamento di un Albo nazionale   degli Avvocati dell’Unione particolarmente qualificati, disponibili a partecipare agli incontri di formazione e aggiornamento organizzati dalle Scuole territoriali  con le modalità sopra indicate.

8. Per creare il più ampio scambio di informazioni la segreteria dell’Unione avrà cura di  comunicare almeno quindicinalmente ai responsabili delle Scuole ed ai Presidenti delle Camere penali tutti gli eventi organizzati dalle Scuole dell’Unione.   

 

TITOLO III –LA SCUOLA NAZIONALE DI FORMAZIONE SPECIALISTICA DELL’AVVOCATO PENALISTA

 

Capo I

Istituzione, organizzazione, scopi, attività

 

Art. 9 - Istituzione e scopi

 

1. La Scuola di formazione specialistica dell’avvocato penalista ha carattere nazionale, è istituita dalla Giunta dell’Unione Camere Penali Italiane ed ha sede in Roma.

2. Essa è deputata alla organizzazione ed alla gestione del Corso  per il conseguimento del titolo di specialista in diritto penale e processuale penale ai sensi dell’art. 9 della legge professionale e delle attività di formazione e qualificazione professionale previste dagli articoli seguenti.

 

Art. 10 - Organizzazione

 

1. La scuola nazionale è presieduta dal Presidente dell’Unione delle Camere penali italiane

2. Gli organi di gestione della Scuola nazionale di formazione specialistica dell’avvocato penalista sono il Comitato di Gestione ed il Comitato Scientifico.

3. Il Comitato di Gestione ed il Comitato Scientifico sono nominati dalla Giunta dell’Unione Camere Penali Italiane e restano in carica non oltre la durata del mandato della Giunta. La Giunta ha il potere di revoca.

4. Il Comitato di Gestione è presieduto dal Presidente dell’Unione ed è composto dal Delegato di Giunta che lo coordina e da cinque membri, nominati dalla Giunta; tre, fra di essi, sono nominati su indicazione del Consiglio delle Camere Penali. Alle riunioni del Comitato di Gestione sono invitati i Responsabili delle sedi centrali della Scuola nazionale.

Il comitato di gestione nomina i responsabili dei corsi e delle iniziative formative organizzate dalla Scuola nazionale.

5. Il Comitato scientifico è composto da un Responsabile e da cinque membri  tra cui di diritto il Responsabile del Centro Marongiu o un suo delegato. Unitamente al Comitato di gestione cura la progettazione, programmazione e verifica dei Corsi e delle iniziative formative e sceglie i relativi docenti che devono essere confermati dalla Giunta.

6. La Scuola nazionale svolge la sua attività anche tramite sedi decentrate. Esse sono dirette da un organo di gestione, composto da un Responsabile e da quattro membri, nominati dal Comitato di gestione della Scuola nazionale. Fanno parte dell’organo di gestione, come sopra composto e nominato, il Responsabile della Scuola territoriale ove è istituita la sede decentrata, due componenti, individuati tra i Presidenti delle Camere penali e/o tra i Responsabili delle Scuole territoriali del distretto.

7. Le sedi decentrate della Scuola nazionale, che dovranno essere aperte preferibilmente presso le Camere penali distrettuali, operano in conformità alle direttive del Comitato di gestione della Scuola nazionale ed i relativi organi di gestione hanno la medesima durata di quello centrale.

 

Art. 11 – Attività

 

1. La Scuola nazionale di formazione specialistica dell’avvocato penalista assicura:

a) la formazione per il conseguimento del titolo di specialista in diritto penale;

b) la formazione continua per il mantenimento del titolo di specialista in diritto penale;

c) l’organizzazione di master , corsi e convegni di studio, volti al conseguimento dei più elevati livelli di qualificazione  ed aggiornamento professionale;

d) la formazione per la difesa innanzi alla Corte Suprema di Cassazione.

e) la eventuale pubblicazione di rassegne di dottrina e giurisprudenza.

 

Capo II

 Il Corso di alta formazione per l’avvocato penalista

 

Art. 12 – Istituzione, finalità e sede

 

1. La Scuola nazionale di formazione specialistica dell’avvocato penalista organizza il Corso di alta formazione per l'avvocato penalista.

2. La frequenza  del corso alle condizioni indicate nel bando consente di sostenere la prova finale di ammissione. Coloro che all’esito saranno ritenuti idonei potranno richiedere la iscrizione all’elenco degli avvocati specialisti in diritto penale secondo le modalità previste dalle norme vigenti. Il Corso di alta formazione è unico per l’intero territorio nazionale.

 

Art. 13 – Organizzazione

 

1. Il Corso  di alta formazione ha durata e cadenza biennale. Gli incontri possibilmente avranno inizio in febbraio e terminano entro il mese di dicembre dell’anno successivo.

2. Salvo diverse disposizioni di legge, il corso si articola su moduli di almeno duecento ore complessive ed è organizzato in conformità al programma concordato con i dipartimenti di Giurisprudenza coinvolti e con il Consiglio Nazionale Forense.

3. La durata degli incontri, ciascuno con autonomo oggetto, sarà determinata in ragione della complessità dell’argomento trattato e delle modalità didattiche prescelte.

4. Gli incontri si svolgeranno, anche tramite videoconferenza, nelle sedi centrali di Roma e Milano o in quelle decentrate. Ciascuna sede decentrata opererà come previsto dai commi 5 e 6 dell’art. 10 del presente regolamento. 

 

Art. 14 – Contenuti della didattica.

 

1. Ferma l’autonomia scientifico-didattica dei docenti, l’attività di formazione della Scuola è strutturata, nei singoli incontri di cui si compone, secondo i criteri della specializzazione dell’avvocato penalista. Essa consiste, dunque, nell’addestramento teorico-pratico dell’avvocato penalista all’uso degli strumenti tecnico-giuridici per l’esercizio della difesa penale nelle diverse fasi del procedimento e nell’acquisizione delle conoscenze più avanzate nei campi del diritto penale, del diritto processuale penale e delle materie ausiliarie. Viene perseguito, inoltre, l’obiettivo di incrementare la capacità di applicazione pratica di tali conoscenze.

2. Nel corso degli incontri vengono previsti specifici momenti di interlocuzione e confronto fra i partecipanti, dedicati alla individuazione delle problematiche ed alla elaborazione di ipotesi di soluzione. Viene fornita, inoltre, una bibliografia essenziale del tema trattato, comprensiva dei più significativi articoli di dottrina e di pronunce giurisprudenziali cui il docente abbia fatto riferimento. Tutto il materiale viene inserito nel sito web dell’Unione Camere Penali Italiane, con accesso riservato ai soli iscritti alla Scuola.

3. Devono essere effettuate - inoltre - esercitazioni scritte con la elaborazione di atti processuali

4. Il piano di studio riserverà il 10% delle ore previste alla deontologia professionale.

 

Art. 15 – Docenti

 

1. Il corpo docente è scelto dalla Giunta dell’Unione delle Camere Penali Italiane, su proposta del Comitato di Gestione e del Comitato Scientifico della Scuola, fra avvocati, docenti universitari nonché, solo in presenza di specifiche esigenze, da magistrati o esperti, che abbiano maturato consolidata esperienza e conoscenza del tema trattato.

 

Art. 16 – Destinatari e criteri selettivi

 

1. L’iscrizione al Corso è consigliata agli avvocati che abbiano già maturato continuative esperienze professionali nel settore penale da almeno cinque anni. Possono partecipare gli iscritti ad uno degli Albi degli Ordini forensi italiani. Possono essere prese in considerazione, inoltre, richieste di iscrizione da parte di avvocati iscritti agli Albi di Ordini forensi di Stati dell’Unione Europea.

2. Alla luce dei contenuti, delle modalità didattiche e delle finalità del Corso verrà determinato il  numero dei partecipanti per ciascuna sede.

3. In caso di eccedenza delle domande rispetto ai posti disponibili per ciascuna sede, il Comitato di Gestione della Scuola procederà ad una selezione, prendendo in considerazione innanzitutto l’anzianità di iscrizione alla Camera penale territoriale, nonché - in via residuale - i seguenti requisiti l’uno in via subordinata all’altro:

  • l’aver proficuamente frequentato un Corso di formazione tecnica e deontologica dell’avvocato penalista;
  • l’esercizio della professione prevalentemente in materia penale;
  • il voto di laurea ed il voto conseguito all’esito dell’esame di abilitazione all’esercizio della professione di avvocato.
  • In caso di parità di punteggio la preferenza verrà assegnata sulla base della anteriorità della domanda di iscrizione. In caso di ulteriore parità di punteggio, il Comitato di Gestione provvederà a sorteggio.

 

Art. 17 – Frequenza

 

1. Il Corso prevede la frequenza obbligatoria. Saranno ammessi alla prova di verifica finale soltanto coloro che abbiano frequentato almeno  l’80 % delle ore previste del programma biennale.

 

Art. 18 – Prova di verifica finale

 

1. Ferma restando la possibilità di valutare periodicamente il livello di preparazione raggiunto mediante prove scritte od orali, al termine dell’attività didattica, gli iscritti dovranno sostenere una prova di verifica finale, che si articolerà obbligatoriamente in un elaborato scritto consistente nella redazione di un atto processuale ed un successivo colloquio orale, che saranno valutati congiuntamente. Il colloquio partirà dalla discussione dell’atto redatto. La Commissione di valutazione, nominata di intesa tra la Scuola Nazionale i dipartimenti di giurisprudenza e universitari coinvolti ed il CNF e, comunque, con le modalità previste dal regolamento vigente sulla specializzazione forense, dovrà attenersi, nella valutazione, alle indicazioni ed ai criteri stabiliti dal Consiglio Nazionale Forense. La prova dovrà verificare se il candidato avrà affettivamente raggiunto un adeguato e complessivo livello di preparazione tecnica e deontologica. All’esito positivo della prova di verifica finale conseguirà il rilascio di attestato che sarà idoneo al riconoscimento da parte del CNF del titolo di Specialista, compatibilmente con il quadro normativo vigente

 

Art. 19 – Quota e bando di iscrizione

 

1. Possibilmente entro il 30 dicembre dell’anno che precede l’inizio del corso di alta formazione  viene pubblicato sul sito dell’Unione Camere Penali Italiane e mediante altri idonei mezzi il Bando per l’iscrizione al Corso di Alta Formazione contenente l’indicazione del termine e della quota di iscrizione, nonché l’enunciazione dei requisiti di ammissione e delle modalità di selezione. Il programma del Corso sarà da quel momento consultabile sul sito dell’Unione Camere Penali Italiane nella pagina ad essa riservata.

2. Ammontare e modalità della quota di iscrizione, che sono rese note nel bando di iscrizione, vengono determinate dall’organo a ciò deputato e saranno rese note tramite il bando di iscrizione.

3. La gestione amministrativa ed economica dei Corsi della Scuola nazionale UCPI è curata dalla Gnosis Forense Impresa Sociale S.r.l. con sede in Roma alla via del Banco di S. Spirito n. 42.

 

Capo III

Altre iniziative di formazione specialistica

 

Art. 20 - Formazione continua specialistica

 

1. La Scuola nazionale di formazione specialistica dell’avvocato penalista organizza incontri dedicati all’approfondimento di singoli istituti già oggetto della formazione specialistica di cui al presente regolamento, proponendosi per ciascuno di essi di approfondire l’evoluzione giurisprudenziale e dottrinale intervenuta negli anni più recenti, anche al fine di individuare le strategie difensive.

2. Nel corso degli incontri verranno previsti specifici momenti di interlocuzione con i partecipanti, dedicati alla individuazione delle problematiche ed alla elaborazione di ipotesi di soluzione. Verrà fornita, inoltre, una bibliografia essenziale del tema trattato, comprensiva dei più significativi articoli di dottrina e di pronunce giurisprudenziali cui il docente abbia fatto riferimento nel corso della relazione. Tutto il materiale viene inserito nel sito web dell’Unione Camere Penali Italiane, con accesso riservato ai soli iscritti alla Scuola.

3. Dovranno essere effettuate -  se possibile - esercitazioni scritte ed orali.

4. Sempre al fine di garantire la formazione continua specialistica, la Scuola nazionale organizza iniziative di formazione (quali seminari, convegni, tavole rotonde) in materie penalistiche, processual-penalistiche, di ordinamento giudiziario nonché di politica della giustizia.

5. La partecipazione agli eventi formativi indicati nei commi precedenti è riservata a chi abbia già conseguito il titolo di specialista ed è necessaria, nella misura di almeno trenta ore annuali, per il mantenimento del suddetto titolo.

6. Gli eventi formativi con le caratteristiche sopra evidenziate, necessari per il mantenimento del titolo di specialista, potranno essere organizzati anche dalle Scuole territoriali disciplinate dal Titolo II del presente regolamento, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 8.

 

Art. 21 – Iniziative formative di alta qualificazione

 

1. La Scuola nazionale di formazione specialistica dell’avvocato penalista organizza, anche di concerto con istituzioni ed associazioni forensi,  corsi e master di formazione su specifiche materie, rientranti nell’ambito scientifico-disciplinare penalistico e/o processual-penalistico.

 

Art. 22 – Corso nazionale di formazione per la difesa dinanzi alla Corte di Cassazione

 

1. La Scuola nazionale di formazione specialistica dell’avvocato penalista organizza, almeno con cadenza biennale un Corso nazionale di Alta formazione per la difesa innanzi alla Corte di Cassazione,riservato agli avvocati  penalisti che abbiano già conseguito l'abilitazione al patrocinio innanzi alle giurisdizioni superiori.

 

Capo IV

Disposizioni comuni (titolo III).

 

Art. 23 - Disposizioni comuni

 

1. Qualora la Scuola nazionale intenda conseguire l’accreditamento dell’attività formativa svolta, dovrà procedere con le stesse modalità previste dall’art. 8 del presente regolamento, con esclusione della prevista verifica.

 

Roma, 14 gennaio 2017

 

La Giunta

Regolamento del Centro studi giuridici e sociali " Aldo Marongiu"

La Giunta dell’Unione Camere Penali Italiane, in forza di mandato conferito con delibera del Congresso Straordinario tenuto a Napoli nei giorni 20 – 21 – 22 maggio 2005, ha approvato, nella riunione del 3 Luglio 2005, il seguente regolamento secondo i principi nella stessa enunciati.

1. Il “Centro Studi giuridici e sociali Aldo Marongiu” istituito a Siracusa con delibera del 30 maggio 1992 dal Congresso dell’Unione Camere Penali Italiane ha sede in Roma presso i locali della stessa Unione. E’ istituzione culturale e scientifica con funzioni di studio e di ufficio legislativo in stretto collegamento con il Presidente dell’Unione e la Giunta.
2. Il Centro Studi ha lo scopo di contribuire, attraverso lo studio e la ricerca nelle materie di interesse penalistico, alla diffusione della conoscenza dei valori fondamentali del diritto penale e del giusto processo, oltre che alla indicazione e alla scelta degli strumenti idonei alla loro affermazione.
Fornisce, a richiesta del Presidente dell’Unione, contributi di natura propositiva attraverso l’esame dell’attività giudiziaria, l’analisi dei provvedimenti legislativi anche in corso di formazione e la elaborazione di progetti di legge.
3. Al Presidente dell’Unione è conferito il potere di nomina e revoca del Responsabile del Centro che potrà scegliere anche al di fuori dell’associazione. In caso di revoca del Responsabile decadono anche i componenti del Consiglio Direttivo.
4. L’attività del Centro è realizzata da un Consiglio Direttivo formato da otto componenti che, sentito il Responsabile, vengono nominati in modo paritetico dalla Giunta e dal Consiglio delle Camere Penali. Il Responsabile ed il Consiglio Direttivo restano in carica per la durata del mandato del Presidente dell’Unione. La carica di Responsabile e quella di componente il Consiglio Direttivo del Centro sono incompatibili con ogni altra carica nell’Unione e con la qualità di Presidente di Camera Penale.
5. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Responsabile che ne coordina i lavori. Detta convocazione può essere sollecitata anche dal Presidente dell’Unione che potrà partecipare alle riunioni direttamente o per delega ad un componente della Giunta.
6. Il Centro si avvale delle risorse economiche che verranno messe a disposizione secondo necessità dalla Giunta e per essa dal Tesoriere in carica, d’intesa con il Responsabile.

Così deliberato in Roma, riunione di Giunta dell’11 giugno 2005

REGOLE DI COMPORTAMENTO DEL PENALISTA NELLE INVESTIGAZIONI DIFENSIVE

Testo approvato il 14 luglio 2001 dal Consiglio delle Camere Penali con le modifiche approvate il 19 gennaio 2007 e il 17 dicembre 2022.

REGOLE GENERALI

Articolo 1 (Norme deontologiche applicabili)
1. Nello svolgimento delle investigazioni difensive il difensore osserva le norme del Codice deontologico forense, con particolare riferimento ai doveri di probità, fedeltà, competenza e verità, nonché le ulteriori norme degli articoli che seguono, nel rispetto del principio di lealtà processuale e a garanzia della reale dialettica nel procedimento.
2. Nessuna distinzione circa i doveri professionali in materia di investigazioni difensive è consentita tra difensore di fiducia e difensore d’ufficio.

Articolo 2 (Legittimazione alle investigazioni difensive)
1. Il difensore è legittimato a svolgere investigazioni difensive sin dal momento della nomina senza necessità di specifico mandato ed indipendentemente dal deposito dell’atto di nomina presso l’autorità giudiziaria.
2. Il mandato con sottoscrizione autenticata, necessario per svolgere l’attività investigativa preventiva prevista dall’articolo 391-nonies del codice di procedura penale, indica i fatti ai quali si riferisce in modo sintetico al solo fine della individuazione dell’oggetto di tale attività, con esclusione di ogni riferimento ad ipotesi di reato.
3. La previsione del comma 2 non si applica al mandato rilasciato dalla persona offesa dal reato.
4. Le disposizioni sull’attività investigativa preventiva si intendono applicabili, oltre che per l’eventualità che si instauri un procedimento penale, anche per le ipotesi: a) che possa essere richiesta la riapertura delle indagini preliminari dopo il decreto di archiviazione; b) che possa essere richiesta la revoca della sentenza di non luogo a procedere; c) che possa essere richiesta la revisione; d) che possano essere instaurati procedimenti davanti al giudice dell’esecuzione o alla magistratura di sorveglianza.

Articolo 3 (Dovere di valutazione)
1. Il difensore, fin dal momento dell’incarico e successivamente fino alla sua conclusione, ha il dovere di valutare, in relazione alle esigenze e agli obbiettivi della difesa, la necessità o l’opportunità di svolgere investigazioni, sia ai fini delle determinazioni inerenti alla difesa stessa, sia per l’ipotesi di un impiego dei risultati nel procedimento, secondo le forme, i tempi e i modi previsti dalla legge.

Articolo 4 (Direzione delle investigazioni)
1. La decisione di iniziare e terminare le investigazioni, le scelte sull’oggetto, sui modi e sulle forme di esse competono al difensore [, in accordo con l’eventuale condifensore].
2. Quando non svolge di persona le investigazioni e, secondo la previsione del comma 3 dell’articolo 327-bis del codice di procedura penale, si avvale di sostituti, investigatori privati autorizzati e consulenti tecnici, il difensore dà, anche oralmente, le direttive necessarie, cui i sostituti e tali ausiliari hanno il dovere di attenersi, fermi tutti i loro obblighi previsti dalla legge.
3. Nel dare le direttive il difensore rammenta gli obblighi indicati al comma 2, con particolare riguardo a quelli relativi agli avvertimenti alle persone con le quali occorre conferire, agli accessi ai luoghi e alla ispezione delle cose, alla eventuale redazione di verbali, al segreto sugli atti e sul loro contenuto, nonché a quello di riferirgli tempestivamente i risultati dell’attività svolta.
4. Ai fini dell’esercizio dell’incarico il difensore dà ai sostituti e agli ausiliari le informazioni necessarie e può fornire a essi, anche nell’ipotesi di segretazione dell’atto, copie di atti e documenti, in ogni caso con vincolo di segreto.
5. L’incarico agli investigatori privati e ai consulenti tecnici è conferito con atto scritto, nel quale, fermo quanto previsto al comma 3, il difensore indica i loro doveri di: a) osservare le disposizioni di legge, in particolare quelle sulle investigazioni difensive e sulla tutela dei dati personali; b) comunicare le notizie e i risultati delle investigazioni e rimetterne l’eventuale documentazione soltanto al difensore che ha conferito l’incarico o al suo sostituto; c) salva specifica autorizzazione scritta del difensore, rifiutare ogni altro incarico relativo o connesso alla vicenda alla quale attiene quello conferito.

Articolo 5 (Informazioni preventive tra difensore e persona assistita)
1. Nell’ambito dei rapporti informativi con la persona assistita al fine di coordinare la difesa tecnica e l’autodifesa, il difensore, oltre ad attingere eventuali notizie utili per apprezzare la necessità o l’opportunità di svolgere investigazioni difensive, valuta la esigenza di comunicare tempestivamente alla persona medesima tale apprezzamento, anche con riguardo alle spese prevedibili per le relative attività.

Articolo 6 (Dovere di segretezza, limiti di utilizzazione, conservazione della documentazione)
1. Il difensore ha il dovere di mantenere il segreto professionale sugli atti delle investigazioni difensive e sul loro contenuto, finché non ne faccia uso nel procedimento, salva la rivelazione per giusta causa nell’interesse del proprio assistito.
2. In ogni caso, il difensore utilizza la documentazione degli atti delle investigazioni difensive e i relativi contenuti nei soli limiti e nei tempi in cui siano necessari all’esercizio della difesa.
3. Il difensore cura di conservare scrupolosamente e riservatamente la documentazione, anche informale, delle investigazioni difensive per tutto il tempo in cui egli ritiene che possa essere necessaria o utile per l’esercizio della difesa.

Articolo 7 (Rimborso delle spese documentate)
1. E’ fatto divieto al difensore, al suo sostituto, agli ausiliari e ai loro collaboratori di corrispondere compensi o indennità, sotto qualsiasi forma, salvo il rimborso delle spese documentate, alle persone che ai fini delle investigazioni difensive danno informazioni o si prestano al compimento di accessi ai luoghi, ispezione di cose, rilievi, consegna o esame di documenti e in genere alla esecuzione di atti .

REGOLE PER LE INDAGINI DA FONTI DICHIARATIVE

Articolo 8 (Ricerca e individuazione di fonti)
1. Il difensore, il sostituto e gli ausiliari incaricati procedono senza formalità alla individuazione delle persone che possono riferire circostanze utili alle investigazioni difensive. In ogni caso, nello svolgimento dell’attività di individuazione di tali persone, informano sempre le persone interpellate della propria qualità, senza necessità di rivelare il nome dell’assistito.
2. Nello stesso modo si procede alla individuazione delle altre fonti di prova e, in genere, delle altre fonti di notizie utili alle indagini.

Articolo 9 (Avvertimenti)
1. I soggetti della difesa, nell’informare le persone interpellate della loro qualità, indicano la vicenda in ordine alla quale svolgono investigazioni, senza necessariamente rivelare il nome dell’assistito.
2. Oltre quanto è previsto dal comma 3 dell’articolo 391-bis del codice di procedura penale, invitano le persone interpellate a dichiarare se si trovano in una delle situazioni di incompatibilità previste dall’articolo 197 comma 1, lettere c) e d) del codice di procedura penale.
3. Inoltre, informano le persone interpellate che, se si avvarranno della facoltà di non rispondere, potranno essere chiamate ad una audizione davanti al pubblico ministero ovvero a rendere un esame testimoniale davanti al giudice, ove saranno tenute a rispondere anche alle domande del difensore.
4. Se si tratta di persone sottoposte a indagine o imputate nello stesso procedimento o in altro procedimento connesso o collegato ai sensi dell’articolo 210 del codice di procedura penale, le informano che, se si avvarranno della facoltà di non rispondere, potranno essere chiamate a rendere esame davanti al giudice in incidente probatorio.
5. Se si tratta di prossimi congiunti di un imputato o di una persona sottoposta alle indagini, li avvertono che, anche in ragione di tale rapporto, hanno facoltà di astenersi dal rispondere o dal rendere la dichiarazione nei casi previsti dalla legge.
6. I soggetti della difesa possono altresì ricordare che ogni persona può utilmente concorrere alla ricostruzione dei fatti e all’accertamento della verità in un procedimento penale anche rendendo dichiarazioni al difensore.
7. Quando i soggetti della difesa procedono con invito scritto, gli avvertimenti previsti dalla legge e dalle norme deontologiche, se non sono contenuti nell'invito stesso, possono essere dati oralmente, ma devono comunque precedere l'atto. Tali avvertimenti devono essere formulati per iscritto unicamente nelle ipotesi di cui al comma 2 dell’art. 391 bis C.p.p. ossia nei casi di ricezione di dichiarazione scritta o di assunzione di informazioni da documentare secondo le modalità previste dall’art. 391 ter C.p.p.

Articolo 10 (Inviti e avvisi: casi particolari)
1. Per conferire, chiedere e ricevere dichiarazioni scritte o assumere informazioni da documentare dalla persona offesa dal reato i soggetti della difesa procedono mediante un invito scritto.
2. Se la persona offesa è assistita da un difensore, a costui è dato avviso almeno ventiquattro ore prima. Se non risulta assistita da un difensore, nell’invito è indicata l’opportunità che comunque un difensore sia consultato e intervenga all’atto.
3. La disposizione del comma 1 si applica anche quando si intende chiedere e ricevere una dichiarazione scritta o assumere informazioni da documentare da una persona minore. L’invito è comunicato anche a chi esercita la potestà dei genitori, con l’avviso della facoltà di intervenire all’atto. In caso dipersona minore infraquattordicenne, ferme restando le disposizioni precedenti, per l'assunzione di informazioni o la richiesta di rendere dichiarazioni, il difensore potrà avvalersi della presenza di un esperton all'uopo nominato quale consulente della difesa.
4. Ai fini dell’applicazione del comma 5 dell’articolo 391-bis del codice di procedura penale, al difensore d’ufficio, nominato per l’atto, che ne faccia richiesta, è dato un termine non inferiore a quelli previsti dall’articolo 108 del codice di procedura penale.

Articolo 11 (Rapporti tra difensore e assistito nell’ambito delle investigazioni difensive)
1. E’ fatto divieto ai soggetti della difesa di applicare le disposizioni degli articoli 391-bis e 391-ter del codice di procedura penale nei confronti della persona assistita.
2. Il difensore e il sostituto, anche, se del caso, con la presenza degli ausiliari, scambiano liberamente e riservatamente con il proprio assistito, nelle forme e nei tempi opportuni, le informazioni necessarie ad assicurare un coordinato esercizio della difesa tecnica e dell’autodifesa su tutti i temi ritenuti utili. Inoltre, lo consigliano e lo assistono in relazione agli atti, orali o scritti, nonché alle scelte che egli compie personalmente nel procedimento.

Articolo 12 (Garanzie di genuinità delle dichiarazioni)
1. Il difensore o il suo sostituto danno tutte le disposizioni necessarie per realizzare condizioni idonee ad assicurare la genuinità delle dichiarazioni.

Articolo 13 (Documentazione)
1. Le informazioni assunte dal difensore, secondo le previsioni degli articoli 391-bis comma 2 e 391-ter comma 3 del codice di procedura penale, sono documentate in forma integrale. Quando è disposta la riproduzione almeno fonografica possono essere documentate in forma riassuntiva. 2. Nel verbale, redatto con le modalità previste al comma 1, sono specificamente indicati i mezzi impiegati. Esso è sottoscritto da tutte le persone presenti ed è conservato dal difensore ai sensi del comma 6 dell’articolo 3.
3. Il difensore non è tenuto a rilasciare copia del verbale alla persona che ha reso informazioni né al suo difensore.

DISPOSIZIONI RELATIVE AGLI ACCESSI AI LUOGHI, ALLA ISPEZIONE DI COSE E AGLI ACCERTAMENTI IRRIPETIBILI

Articolo 14 (Doveri negli accessi ai luoghi e nella ispezione di cose)
1. Il difensore, il sostituto e gli ausiliari, che procedono agli atti indicati nell’articolo 391-sexies del codice di procedura penale, anche quando non redigono un verbale, documentano nelle forme più opportune lo stato dei luoghi e delle cose, procurando che nulla sia mutato, alterato o disperso.
2. Oltre a quanto è previsto dal comma 2 dell’articolo 391-septies del codice di procedura penale, quando intendono compiere un accesso a luogo privato o non aperto al pubblico, i soggetti della difesa, nel richiedere il consenso di chi ne ha la disponibilità, lo avvertono della propria qualità, della natura dell’atto da compiere e della possibilità che, ove non sia prestato il consenso, l’atto sia autorizzato dal giudice.
3. Gli avvertimenti indicati al comma 2 sono documentati almeno mediante annotazione.

Articolo 15 (Dovere di assicurare il contraddittorio negli accertamenti tecnici irripetibili)
1. Quando i soggetti della difesa intendono compiere accertamenti tecnici irripetibili, a cura del difensore o del sostituto è dato avviso senza ritardo a tutti coloro nei confronti dei quali l’atto può avere effetto e dei quali si abbia conoscenza.

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 16
1. Sono abrogate tutte le norme deontologiche relative alle investigazioni difensive, approvate a Catania il 30 marzo 1996.
2. Entro il 31 maggio 2002 saranno valutati i risultati della applicazione delle presenti norme e approvate eventuali norme integrative, modificative o soppressive.
3. Le presenti norme sono trasmesse subito al Consiglio Nazionale Forense per tutte le determinazioni di competenza.

CODICE DI AUTOREGOLAMENTAZIONE

DELLE ASTENSIONI DALLE UDIENZE DEGLI AVVOCATI

 

L'Organismo Unitario dell'Avvocatura (O.U.A.)
e
l'Associazione Nazionale Giovani Avvocati (AIGA)
l'Associazione Nazionale Forense (A.N.F.)
l'Unione Nazionale Camere Civili (U.N.C.C.)
l'Unione Camere Penali Italiane (U.C.P.I)
congiuntamente sottopongono alla Commissione di Garanzia per l'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali, il presente

CODICE DI AUTOREGOLAMENTAZIONE

Articolo 1
(Ambito di applicazione)

1. La presente regolamentazione disciplina le modalità dell'astensione collettiva dall'attività giudiziaria degli avvocati.

Articolo 2
(Proclamazione e durata delle astensioni)
1. La proclamazione dell'astensione, con l'indicazione della specifica motivazione e della sua durata, deve essere comunicata almeno dieci giorni prima della data dell'astensione al Presidente della Corte d'appello e ai dirigenti degli uffici giudiziari civili, penali amministrativi e tributari interessati, nonché - anche quando l'astensione riguardi un singolo distretto o circondario, al Ministro della Giustizia, o ad altro Ministro interessato, alla Commissione di garanzia dell'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali e al Consiglio Nazionale Forense. L'organismo proclamante assicura la comunicazione al pubblico della astensione con modalità tali da determinare il minimo disagio per i cittadini, in modo da rendere nota l'iniziativa il più tempestivamente possibile. Tra la proclamazione e l'effettuazione dell'astensione non può intercorrere un periodo superiore a sessanta giorni.
2. La revoca della proclamazione deve essere comunicata agli stessi destinatari di cui al comma precedente almeno cinque giorni prima della data fissata per l'astensione medesima salva la richiesta da parte della Commissione di, garanzia o la sopravvenienza di fatti significativi.
3. Le disposizioni in tema di preavviso e di durata possono non essere rispettate nei soli casi in cui l'astensione e proclamata ai sensi dell'art. 2 comma 7 della L. n. 146/1990, come modificata dalla L. n. 83/2000.
4. Ciascuna proclamazione deve riguardare un unico periodo di astensione. L'astensione non può superare otto giorni consecutivi con l'esclusione dal computo della domenica e degli altri giorni festivi. Con riferimento a ciascun mese solare non può comunque essere superato la durata di otto giorni anche se si tratta di astensioni aventi ad oggetto questioni e temi diversi. In ogni caso tra il termine finale dì un'astensione e l'inizio di quella successiva deve intercorrere un intervallo di almeno quindici giorni.. Tali limitazioni non si applicano nei casi in cui è prevista la proclamazione dell'astensione senza preavviso. Nel caso di più astensioni proclamate in difformità dalla presente norma, la Commissione di garanzia provvederà in via preventiva alla valutazione del prevedibile impatto delle proclamazioni in conflitto.

Articolo 3
(Effetti dell’astensione)
1. Nel processo civile, penale, amministrativo e tributario la mancata comparizione dell'avvocato all'udienza o all'atto di indagine preliminare o a qualsiasi altro atto o adempimento per il quale sia prevista la sua presenza, ancorché non obbligatoria, affinché sia considerata in adesione all'astensione regolarmente proclamata ed effettuata ai sensi della presente disciplina, e dunque considerata legittimo impedimento del difensore, deve essere alternativamente:
a) dichiarata - personalmente o tramite sostituto del legale titolare della difesa o del mandato - all'inizio dell'udienza o dell'atto di indagine preliminare;
b) comunicata con atto scritto trasmesso o depositato nella cancelleria del giudice o nella segreteria del pubblico ministero, oltreché agli altri avvocati costituiti, almeno due giorni prima della data stabilita:
2. Nel rispetto delle modalità sopra indicate l'astensione costituisce legittimo impedimento anche qualora avvocati del medesimo procedimento non abbiano aderito all'astensione stessa la presente disposizione sì applica a tutti ì soggetti del procedimento, ivi compresi i difensori della persona offesa, ancorché non costituita parte civile.
3. Nel caso in cui sia possibile la separazione o lo stralcio per le parti assistite da un legale che non intende aderire alla astensione, questi, conformemente alle regole deontologiche forensi, deve farsi carico di avvisare gli altri colleghi interessati all'udienza o all'atto di indagine preliminare quanto prima, e comunque almeno due giorni prima della data stabilita ed è tenuto, a non compiere atti pregiudizievoli per le altre parti in causa.
4. Il diritto di astensione può essere esercitato in ogni stato e grado del procedimento sia dal difensore di fiducia che da quello di ufficio.

Articolo 4
(Prestazioni indispensabili in materia penale)
1. L'astensione non è consentita nella materia penale in riferimento:
a) all'assistenza al compimento degli atti di perquisizione e sequestro, alle udienze di convalida dell'arresto e del fermo, a quelle afferenti misure cautelari, agli interrogatori ex art. 294 del codice di procedura penale, all'incidente probatorio ad eccezione dei casi in cui non si verta in ipotesi dì urgenza, come ad esempio di accertamento peritale complesso, al giudizio direttissimo e al compimento degli atti urgenti di cui all'articolo 467 del codice di procedura penale, nonché ai procedimenti e processi concernenti reati la cui prescrizione maturi durante il periodo di astensione, ovvero, se pendenti nella fase delle indagini preliminari, entro 360 giorni, se pendenti in grado di merito, entro 180 giorni, se pendenti nel giudizio di legittimità, entro 90 giorni;
b) nei procedimenti e nei processi in relazione ai quali l'imputato si trovi in stato di custodia cautelare o di detenzione, ove l'imputato chieda espressamente, analogamente a quanto previsto dall'art. 420 ter comma 5 (introdotto dalla L. n. 479/1999) del codice di procedura penale, che si proceda malgrado l'astensione del difensore. In tal caso il difensore di fiducia o d'ufficio, non può legittimamente astenersi ed ha l'obbligo di assicurare la propria prestazione professionale.

Articolo 5
(Prestazioni indispensabili in materia civile)
1.L'astensione non è consentita, in riferimento alla materia civile, nei procedimenti relativi:
a) a provvedimenti cautelari, provvedimenti sommari di cognizione al sensi dell'art. 19 D.lgs. n.5/2003, allo stato e alla capacità delle persone, ad alimenti, alla comparizione personale dei coniugi in sede di separazione o di divorzio o nei procedimenti modificativi e all'affidamento o mantenimento di minori;
b) alla repressione della condotta antisindacale, nella fase di cognizione sommaria prevista dall'art, 28 della l. n. 300/1970, ed ai procedimenti aventi ad oggetto licenziamenti individuali o collettivi ovvero trasferimenti, anche ai sensi della normativa di cui al d.lgs. n. 165/2001;
c) a controversie per le quali è stata dichiarata 1'urgenza ai sensi dell'art. 92, comma 2, del r.d. n. 12/1941 e successive modificazioni ed integrazioni;
d) alla dichiarazione o alla revoca dei fallimenti;
e) alla convalida dì sfratto, alla sospensione dell'esecuzione, alla sospensione o revoca dell'esecutorietà di provvedimenti giudiziali;
f) alla materia elettorale.

Articolo 6
(Prestazioni indispensabili nelle altre materie)
1. L'astensione non è consentita, in riferimento alla materia amministrativa e tributaria:
a) nei procedimenti cautelari e urgenti;
b) nei procedimenti relativi alla materia elettorale.

Articolo 7
(Controllo deontologico)
1. Quanto alle violazioni delle disposizioni concernenti la proclamazione e l'attuazione dell'astensione, oltre a quanto previsto dagli artt. 2 bis e 4, comma 4, della L. n. 146/1990, così come riformulati dalla L. n. 83/2000, resta ferma anche l'eventuale valutazione dei Consigli dell'Ordine in sede di esercizio dell'azione disciplinare.

Gli stessi Ordini Professionali vigilano sul rispetto individuale delle regole e modalità di astensione.
Gli organismi forensi si impegnano ad assicurare il coordinamento delle iniziative in caso di questioni applicative concernenti il codice di autoregolamentazione. Le questioni saranno risolte e disciplinate secondo il principio della tutela dei cittadini e della necessità di assoggettare gli stessi al minor disagio possibile nel caso concreto.

 

COMMISSIONE DI GARANZIA

DELL’ATTUAZIONE DELLA LEGGE SULLO SCIOPERO

NEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI

Codice di autoregolamentazione delle astensioni dalle udienze degli avvocati adottato da OUA, UCPI, ANF, AIGA, UNCC valutato idoneo dalla Commissione di garanzia il 13 dicembre 2007. Poss. 20698-9172

LA COMMISSIONE

PREMESSO

1. che le astensioni collettive dalle udienze degli avvocati sono attualmente disciplinate dalla Regolamentazione provvisoria adottata dalla Commissione con delibera n. 02/137 del 4 luglio 2002, pubblicata in G.U. n. 171 del 23 luglio 2002;

2. che l'esperienza applicativa della suddetta disciplina ha dimostrato come la stessa possa essere migliorata al fine di realizzare l'equo contemperamento tra i diversi diritti costituzionali il cui godimento la Commissione è chiamata a tutelare anche risolvendo alcuni dubbi interpretativi reiteratamente insorti;

3. che, peraltro, la Commissione ha ritenuto opportuno sollecitare le organizzazioni rappresentative dell'Avvocatura a dotarsi di un codice di autoregolamentazione, da sottoporre alla Commissione ai fini del giudizio di idoneità, onde superare il regime "provvisorio" dell'attuale regolamentazione;

4. che, allo scopo, la Commissione in data 3 febbraio 2005 ha convocato il Consiglio nazionale Forense, l'Organismo Unitario dell'Avvocatura Italiana, l'Unione delle Camere Penali Italiane, l'Unione delle Camere Civili, l' Associazione Italiana Giovani Avvocati e l'Associazione Nazionale Forense;

5. che, nonostante detta audizione, tenutasi in data 3 marzo 2005, si sia conclusa con l'invito rivolto dalla Commissione agli organismi di rappresentanza dell'Avvocatura a predisporre un codice di autoregolamentazione che valesse a superare sia il regime provvisorio ed eteronomo della regolamentazione vigente, sia i problemi determinati da alcuni punti controversi dell'attuale disciplina, nessuna notizia successivamente perveniva circa gli intendimenti di tali organismi;

6. che la Commissione ritenendo, pertanto, di dover procedere ad una revisione complessiva della disciplina vigente ha formulato, con delibera n. 07/26 del 25 gennaio 2007, ai sensi dell'art. 13 lett. a) della legge n. 146/1990 e successive modifiche, una proposta di modifica della predetta regolamentazione provvisoria;

7. che la proposta in parola è stata notificata all'Organismo Unitario dell'Avvocatura Italiana, all'Unione delle Camere Penali Italiane, all'Unione delle Camere Civili, all' Associazione Italiana Giovani Avvocati ed all'Associazione Nazionale Forense;

8. che, a seguito della notifica della proposta da parte della Commissione, i predetti organismi di rappresentanza dell'avvocatura hanno trasmesso un "Codice di autoregolamentazione delle astensioni dalle udienze degli avvocati" adottato, in data 4 aprile 2007, congiuntamente, da Organismo Unitario dell’Avvocatura Italiana, dell’Unione Camere Penali Italiane, dall’Associazione Nazionale Forense, dall’AIGA nonché dall’Unione Nazionale delle Camere Civili per sollecitarne "un giudizio di conformità ai principi dell'ordinamento in materia di astensione dall'attività giudiziaria";

9. che, pertanto, la Commissione, esaminato il testo del codice, ritenuto di dover sottoporre ai suddetti soggetti collettivi alcune osservazioni e proposte di modifica, ha convocato le predette associazioni per un incontro;

10. che la suddetta audizione si è svolta il 19 settembre 2007, con esito interlocutorio, registrandosi una favorevole convergenza di opinioni, tra i rappresentanti delle diverse organizzazioni, sulla necessità di rivedere alcune disposizioni della citata disciplina;

11. che, pertanto, in data 22 ottobre 2007 i predetti organismi di rappresentanza dell'Avvocatura hanno ritrasmesso alla Commissione il predetto codice del 4 aprile 2007 modificato a seguito di quanto emerso in occasione dell'audizione del 19 settembre 2007;

12. che, con nota del 9 novembre 2007, la Commissione ha inviato il Codice di autoregolamentazione delle astensioni dalle udienze degli avvocati alle organizzazioni degli utenti e dei consumatori di cui al D.Lgs 6 settembre 2005, n. 206 al fine di acquisirne il parere, come prescritto dall'art. 13 lett. a), legge n. 146/1990, come modificato dalla legge n. 83/2000, assegnando a tali organizzazioni il termine del 26 novembre 2007 per l'invio del predetto parere;

13. che, in data 27 novembre 2007, sono pervenute le osservazioni dell’Assoutenti con le quali è stata segnalata l’opportunità della previsione, nella disciplina in esame, di un obbligo di comunicazione diretta e preventiva verso il cliente da parte dell’avvocato che intende aderire all’astensione.

CONSIDERATO

1. che la legge n. 146/1990, all'art. 1, comma 1, lett. a), individua “l’amministrazione della giustizia, con particolare riferimento ai provvedimenti restrittivi della libertà personale ed a quelli cautelari ed urgenti, nonché ai processi penali con imputati in stato dì detenzione", come un servizio pubblico essenziale rientrante nel campo di applicazione della legge medesima;

2. che, successivamente, la legge n. 83/2000 ha espressamente incluso, nell'art. 2 (divenuto art. 2 bis della legge n. 146/1990) nel campo di applicazione della normativa in questione, anche le astensioni collettive dalle prestazioni poste in essere dai professionisti;

3. che il comma 1 del citato art-2-bis della legge n. 146/1990, così come novellata dalla menzionata legge di riforma n. 83/2000 prevede l'obbligo nei casi in esame del "rispetto di misure dirette a consentire l'erogazione delle prestazioni indispensabili" di cui all'art. 1, ed afferma che la Commissione "promuove l'adozione da parte delle associazioni e degli organismi di rappresentanza" del lavoro autonomo, ivi compreso quello prestato dai professionisti "di codici di autoregolamentazione che "devono in ogni caso prevedere un termine di preavviso non inferiore" a quello, tipico, di dieci giorni, nonché l'indicazione della durata e delle motivazioni dell'astensione collettiva" e debbono altresì "assicurare in ogni caso un livello di prestazioni compatibile con le finalità di cui al comma 2 dell'art. 1”;

4. che il codice di autoregolamentazione in esame contiene:

− l’indicazione di un preavviso di “almeno dieci giorni” nonché la previsione di precisi obblighi di comunicazione delle astensioni (art. 2, comma 1);

− la fissazione del termine per la comunicazione della revoca dell’astensione (art. 2, comma 2);

− la determinazione della durata massima nonché la previsione di un intervallo di tempo tra il termine finale di un’astensione e l’inizio di quella successiva (art.2, comma 4);

− l’individuazione analitica delle prestazioni indispensabili da garantire durante l’astensione (artt. 4, 5, 6);

5. che il rilievo formulato da Assoutenti, in quanto relativo al rapporto fiduciario che intercorre tra professionista e cliente, può trovare più adeguata soluzione, nell’ambito delle norme deontologiche che regolano la professione forense e non in sede di regolamentazione generale dell’astensione collettiva;

6. che pertanto l'insieme delle norme contenute nel codice di autoregolamentazione in ordine ai vari profili dell'esercizio del diritto degli avvocati di astenersi dalle udienze e dall'attività giudiziaria si può ritenere coerente con le regole della legge n. 146/1990 e successive modifiche nonché con gli orientamenti applicativi risultanti dalle delibere della Commissione.

VALUTA IDONEO

ai sensi dell'art. 13, lett. a) della legge 12 giugno 1990, n. 146, come modificata dalla legge 11 aprile 2000, n. 83 il codice di autoregolamentazione in esame in tutte le sue parti.

DISPONE

la comunicazione della presente delibera all'Organismo Unitario dell'Avvocatura Italiana, all'Unione Nazionale Camere Civili, all'Unione Camere Penali Italiane, all'Associazione Italiana Giovani Avvocati, all'Associazione Nazionale Forense, al Ministro della Giustizia nonché, ai sensi dell’articolo 13 lett. n) della legge n. 146/1990 e successive modifiche, ai Presidenti delle Camere ed al Presidente del Consiglio dei Ministri.

DISPONE INOLTRE

la pubblicazione del Codice di autoregolamentazione in esame e della presente delibera sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, nonché l'inserimento sul sito Internet della Commissione