Il documento di Giunta e Osservatorio sull’informatizzazione del processo penale sul punto.
La Giunta dell’Unione, con il proprio Osservatorio sull’Informatizzazione del Processo Penale, ha valutato la attuale situazione normativa nell’ambito della specificità della materia di competenza dell’Osservatorio.
È stato esaminato il torrenziale volume di ordini di servizio, circolari, protocolli determinatisi localmente e stratificatosi sotto il peso di contrastanti successive modifiche ed integrazioni per via della infelicissima formulazione della normativa nazionale di riferimento a partire dal D.L. n. 6 del 20.2.20, del D.L. n.9 del 2.3.20, fino al DL n. 14 del 9.3.20.
È stato creato un archivio telematico di raccolta dei vari provvedimenti rilevanti in tema di processo penale e telematica, consultabili in questa sezione del sito dell’Unione, al seguente link
I provvedimenti sono raccolti per distretti e sistemati in ordine cronologico.
La Giunta e l’Osservatorio si sono poi a lungo soffermati sulla rinnovata attenzione verso le modalità telematiche di gestione del processo penale, con particolare attenzione verso l’improvviso utilizzo della telematica nel processo penale.
Infatti, un disincantato interprete non può non constatare come il pressante invito all’utilizzo della telematica nel processo penale in questi giorni provenga proprio da chi sino a ieri si opponeva a qualunque “apertura” sulla bi-direzionalità di questo sistema (per esempio il deposito degli atti da parte degli avvocati), forse più interessato solo alla smaterializzazione delle parti che degli atti.
Stesso discorso per il legislatore che ha allo stato precluso qualunque ipotesi di implementazione in favore degli avvocati del “telematico” in sede penale, in pratica cloroformizzando quanto si era tentato di fare nelle legislature precedenti.
La perdurante emergenza epidemiologica, ovviamente, ha imposto un utilizzo della tecnologia in senso sempre penalizzante per le difese, ampliando e dando linfa ancor maggiore all’uso della telematica ma a senso unico, ovvero consentendo agli uffici giudiziari qualunque tipo di notifica “verso” il difensore, spesso domiciliatario “coatto”, e precludendone, invece, la fruizione al difensore.
L’Osservatorio richiama sul punto gli esempi verificatisi in tutt’Italia di depositi telematici rifiutati ai difensori, di ordinanze di custodia cautelare notificate via PEC limitatamente al verbale (e quindi senza ordinanza) con conseguente impossibilità per il difensore di accedere tempestivamente agli atti e necessità di doversi fisicamente recare negli Uffici (contro la logica ed in piena collisione con le finalità di prevenzione).
Stessa analoga considerazione per il ricorso alle modalità di celebrazione dei processi in videoconferenza, in un sistema pieno di carenze operative e gestionali.
Prezzolini sosteneva che in Italia “nulla è più definitivo del provvisorio” e pertanto la Giunta, unitamente all’Osservatorio, stigmatizza il rischio che, attraverso la “decretazione d’emergenza” per il rischio epidemiologico, possano introdursi e “stabilizzarsi” prassi normative che smaterializzino la presenza delle parti nel processo, invitando nuovamente le camere penali a tenere presenti, in sede di redazione dei protocolli per la partecipazione a distanza, le linee guida indicate dalla Giunta con delibera del 17.03.2020 sulla necessità di indicare nei protocolli l’assoluta volontarietà e temporaneità della partecipazione a distanza, dovuta all’eccezionale emergenza del rischio epidemiologico limitatamente ai processi indifferibili.
Roma, 24 marzo 2020
La Giunta
L'Osservatorio Informatizzazione del processo penale
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