03/10/2017
La circolare del D.A.P. sul 41 bis o.p.: un atto dovuto e un piccolo passo in avanti.

La circolare del D.A.P. che prevede l’organizzazione del circuito detentivo ex art. 41 bis o.p., dopo 25 anni dall’ applicazione del regime speciale, un atto dovuto e un piccolo passo in avanti, col quale vengono almeno tracciate le linee guida di comportamento. il riconoscimento, in parte, di una storica battaglia dell’Unione Camere Penali Italiane. Il documento della Giunta e dell'Osservatorio Carcere.

Il 2 ottobre u.s. il Capo del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria ha inviato ai Provveditori Regionali e ai Direttori degli istituti la circolare 3676/6126, avente ad oggetto le disposizioni relative all’organizzazione del circuito detentivo speciale previsto dall’art. 41 bis dell’Ordinamento Penitenziario.
In pari data, il Ministro della Giustizia, Andrea Orlando, ha diramato un comunicato stampa e ha dichiarato " è un provvedimento frutto di un'interlocuzione con la procura Antimafia, il Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria e il Garante per i detenuti che dà omogeneità all'applicazione del 41 bis, evitandone ogni forma di arbitrio e di misure impropriamente afflittive". "Bisogna, infatti, sempre ricordare – ha aggiunto Orlando – che le restrizioni inflitte dal 41 bis non sono una pena aggiuntiva, ma uno strumento teso a isolare i boss, separandoli dal resto dell'organizzazione e riducendone così il potere criminale. Dopo venticinque anni era tempo di dare un assetto definitivo a questa importante leva nel contrasto alla criminalità organizzata, inquadrandola però in modo più chiaro nella cornice dello stato di diritto. Lo Stato è tenuto a rispettare le regole anche quando è chiamato a contrastare i suoi peggiori nemici". (ANSA). 
Nella premessa alla lunga circolare (41 pagine più allegati e 37 articoli), si legge: “ … Le prescrizioni imposte col decreto del Ministro non sono volte a punire e non devono determinare un’ulteriore afflizione, aggiunta alla pena già comminata, per i soggetti sottoposti al regime detentivo in esame. Le disposizioni impartite nelle pagine che seguono si prefiggono di ottenere la più puntuale funzionalità del regime e riguardano le modalità di contatto dei detenuti e degli internati sottoposti al regime tra loro e con la comunità esterna, con particolare riferimento ai colloqui con i minori; al dovere in capo al Direttore dell’istituto di rispondere entro termini ragionevoli alle istanze dei detenuti; alla limitazione delle forme invasive di controllo dei detenuti ai soli casi in cui ciò sia necessario ai fini della sicurezza; alla possibilità di tenere all’interno della camera detentiva libri ed altri oggetti utili all’attività di studio e formazione; alla possibilità di custodire effetti personali di vario genere, anche allo scopo di favorire l’affettività dei detenuti ed il loro contatto con i familiari …. Le pagine che seguono, pertanto, forniranno precise linee guida per ottenere una regolamentazione omogenea dello svolgimento delle attività nelle sezioni detentive, nell’assoluto rispetto della legge e sulla base delle potestà rimesse alla competenza dell’Amministrazione Penitenziaria … “
Da quanto si legge tra le righe, possiamo affermare che vi è un’implicita ammissione che il regime non assicurava una parità di trattamento ai singoli detenuti e che, in molti casi, non veniva rispettata la loro dignità. Ricordiamo che, a fronte dell’iniziativa della Camera Penale di Roma, fatta propria dall’Osservatorio Carcere UCPI, sull’invio di un questionario ai detenuti al 41 bis, solo in un istituto fu concesso ai ristretti di rispondere e il direttore fu sottoposto a provvedimento disciplinare. 
La “rivoluzione culturale” a cui aveva fatto riferimento il Ministro Orlando, nell’annunciare prima gli Stati Generali dell’Esecuzione Penale e poi le Commissioni per la riforma dell’Ordinamento Penitenziario, ha comunque impedito qualsiasi intervento sull’art. 41 bis. La stessa delega al Governo per adottare decreti legislativi in materia recita: “Fermo restando quanto previsto dall’art. 41 bis della Legge 26 luglio 1975, N. 354 …”.
La norma non sarà dunque modificata, ma vengono, con la circolare del Dipartimento, finalmente disciplinate le modalità di espiazione della pena, al fine – ci auguriamo raggiunto – di impedire illegittime imposizioni.
Tra i 37 articoli, di cui si compone la circolare, vanno evidenziati l’art 3.1, che disciplina la “Formazione dei gruppi di socialità”; l’art. 6 sulla “Consegna e possesso in camera di oggetti e generi”; l’art. 11 sull’ “Attività in comune”; l’art. 11.5 “Sala Pittura”; l’art. 11.6 “Servizio biblioteca e libri”, che in nota indica che” è allo studio la possibilità di dotare il detenuto/internato di un lettore elettronico di testi letterari”; l’art. 16: “Colloqui visivi”; l’art. 16.2: “Colloqui telefonici”; l’art. 16.3: “Colloqui con i difensori”; l’art. 16.6: “Visite del Garante”; l’art. 18.1: “Visto di controllo sulla corrispondenza”; l’art. 22: “Udienze con gli operatori penitenziari”; l’art. 29: “Reclami”; l’art. 29.1: “Reclami avverso i DM di sottoposizione al regime speciale”.
La circolare rappresenta un “atto dovuto” da parte dell’Amministrazione Penitenziaria, nei confronti di coloro che sono detenuti nel circuito detentivo speciale previsto dall’art. 41 bis, ma anche un piccolo passo verso quella “trasparenza” che l’Unione Camere Penali ed altre associazioni chiedono da tempo. Una disposizione che giunge dopo 25 anni, che regola finalmente un regime straordinario ed eccezionale che si dovrebbe applicare “quando ricorrono gravi motivi di ordine e di sicurezza pubblica” (art. 41 bis O.P.), ma che purtroppo resterà ancora (fino a quando?) nel nostro Ordinamento.
 
Roma, 3 ottobre 2017 
 
La Giunta U.C.P.I.
 
L’Osservatorio Carcere U.C.P.I.