Aggiornamento delle linee guida CSM in materia di comunicazione giudiziaria. Le note della Giunta e dell'Osservatorio informazione giudiziaria, Media e processo penale
Il Consiglio Superiore della Magistratura sta rivedendo le linee guida sulla comunicazione istituzionale di procure e uffici giudicanti, in vigore nella versione del 2018. Il nuovo testo, che dovrebbe approdare a breve in plenum, (dopo alcuni emendamenti di coordinamento col codice di procedura penale la seduta è stata infatti aggiornata per l’adozione del testo definitivo al 3 giugno) recepisce un principio che a molti pareva già acquisito e che invece, a quanto pare, va ribadito:
La comunicazione che proviene dagli uffici giudiziari deve essere «vera, necessaria, proporzionata, riparabile e aggiornata».
Deve essere «impersonale, sobria, controllabile e non esposta a forme di enfasi o spettacolarizzazione».
Il comunicato scritto torna a essere la modalità ordinaria; la conferenza stampa, lo strumento eccezionale che la legge sulla presunzione di innocenza aveva voluto rendere tale. Soprattutto, viene introdotto l’obbligo di comunicazione di aggiornamento quando il procedimento si conclude con archiviazione, revoca, annullamento, proscioglimento o assoluzione: l’ufficio che ha parlato all’inizio è tenuto a parlare anche alla fine, con la medesima tempestività, visibilità e simmetria informativa.
Non è una rivoluzione. È un esercizio elementare di coerenza istituzionale, lo stesso che ogni amministrazione pubblica dovrebbe praticare per il semplice fatto di chiamarsi tale. E invece la reazione di una parte della magistratura associata e del giornalismo che a quella parte è ormai organicamente legato è stata di allarme, quasi di assedio. Una circolare che chiede sobrietà viene presentata come bavaglio. Un richiamo alla simmetria fra notizia iniziale e notizia finale viene letto come censura. L’aggiornamento dovuto al cittadino assolto diventa, nel linguaggio di certi commentatori, una minaccia alla libertà di stampa.
L’Osservatorio, che da oltre vent’anni segue il rapporto fra informazione e processo penale, ritiene utile chiarire poche cose fondamentali.
I. L’uso strumentale di Falcone e Borsellino
La prima cosa riguarda la disinvoltura con cui, ogni volta che si tocca il tema della comunicazione giudiziaria, vengono evocati i nomi di Giovanni Falcone e Paolo Borsellino. È accaduto di nuovo in questi giorni: secondo Nino Di Matteo, oggi i due magistrati simbolo dell’antimafia «sarebbero sottoposti a procedimento disciplinare e condannati» per il solo fatto di aver scritto, parlato, pubblicato. La tesi è suggestiva e ricorrente. È anche storicamente sbagliata.
Falcone non andava in televisione a discutere di singoli procedimenti né a commentare singole posizioni processuali. Quando interveniva in pubblico parlava del fenomeno mafioso in termini generali, della cultura giuridica necessaria a comprenderlo, dei rischi del giustizialismo. Lo stesso Falcone scrisse parole che a Di Matteo andrebbero ricordate: «occorre distinguere la cultura del diritto da quella del sospetto». Falcone e Borsellino furono difensori rigorosi del segreto istruttorio, diffidenti verso ogni forma di spettacolarizzazione delle indagini, magistrati di studio prima che di passerella. E quando Falcone finì davvero davanti al CSM, fu per accuse opposte rispetto a quelle che oggi vengono evocate: gli si rimproverava di non aver indagato abbastanza, non certo di non aver parlato poco.
L’operazione è sempre la stessa: si prendono in prestito due figure intoccabili per delegittimare qualunque tentativo di disciplinare la comunicazione giudiziaria, sapendo che chi obietta verrà bollato come nemico dell’antimafia. È una tecnica retorica che andrebbe abbandonata, se non altro per rispetto della memoria di chi la subisce postuma.
II. Cosa dicono davvero le linee guida (e cosa non dicono)
La seconda cosa riguarda il merito. Le linee guida che approderanno in plenum non vietano nulla di ciò che alcuni critici sostengono venga vietato. Non impediscono al magistrato di parlare in pubblico del proprio mestiere. Non gli impediscono di scrivere libri, di tenere lezioni, di intervenire nel dibattito culturale. Disciplinano un’altra cosa: la comunicazione istituzionale dell’ufficio sui procedimenti in corso. E lo fanno secondo una logica elementare di tre punti, che riassumiamo per chi non avesse avuto la pazienza di leggere il testo:
la comunicazione iniziale, quando l’ufficio sceglie di darla, deve essere sobria, scritta, controllabile, non personalizzata;
la comunicazione reattiva, già prevista nel testo del 2018, consente di correggere informazioni inesatte o distorte;
la comunicazione di aggiornamento è la novità centrale: chi ha dato la notizia all’inizio deve darla anche alla fine, con la stessa visibilità, quando l’esito processuale modifica in modo significativo il quadro inizialmente rappresentato.
È il principio della simmetria. È il principio che dovrebbe valere in qualunque ordinamento civile e che invece, in Italia, fatica a imporsi perché la notizia dell’indagine fa cronaca e l’archiviazione no, l’avviso di garanzia apre i Tg e l’assoluzione finisce a pagina ventisette. È la ragione per cui ogni cittadino che entri nel tritacarne mediatico-giudiziario ne esca, comunque vada, condannato a vita: chi cerca il suo nome su Google troverà sempre la notizia dell’arresto, raramente quella del proscioglimento. Le linee guida tentano di porre rimedio a questo squilibrio strutturale. È poco, ma è qualcosa.
III. Perché l’opposizione è così rumorosa
La terza cosa è la più delicata, e va detta con franchezza perché è la chiave di lettura di tutto. L’opposizione di una parte della magistratura, e di quel giornalismo che con quella parte intrattiene rapporti di reciproca convenienza, non si spiega con argomenti di principio. Si spiega con un dato di realtà: la comunicazione giudiziaria, in questi anni, è diventata parte integrante dell’azione giudiziaria. Non un accessorio, non un sottoprodotto, non un effetto collaterale. Una componente. Decisiva per orientare l’opinione pubblica. Decisiva per esercitare pressioni indirette sulle altre giurisdizioni che dovranno occuparsi del caso. Decisiva per costruire la prova morale lì dove la prova processuale manca o vacilla.
Chiunque abbia un minimo di pratica delle aule sa di cosa stiamo parlando. Sa cosa significa difendere un assistito quando le anticipazioni di stampa sono già diventate verità pubblica, quando i talk show hanno celebrato il processo prima dell’udienza preliminare, quando l’indagine è stata raccontata in capitoli a puntate da cronisti che disponevano, settimana dopo settimana, di atti che la difesa non aveva ancora visto. Chiunque abbia un minimo di onestà intellettuale sa che questo flusso non nasce da fughe spontanee: nasce da canali consolidati, alimentati con metodo, gestiti come strumento di lavoro. È il «processo parallelo» di cui i penalisti parlano da sempre. È la «pena anticipata» di cui denunciamo da decenni l’effetto distruttivo sulla dignità delle persone e sulla credibilità della giurisdizione.
Le linee guida del CSM non chiudono questo canale. Lo regolano. Chiedono che la comunicazione sia istituzionale e non personale, scritta e non gridata, completa e non selettiva. Chi protesta sta dicendo, in sostanza, che senza quel canale informale e asimmetrico non saprebbe più come lavorare. È un’ammissione, non un argomento.
IV. Il quadro normativo che alcuni fingono di non vedere
La quarta cosa riguarda il contesto normativo, perché su questo punto la confusione è alimentata ad arte.
L’articolo 27, secondo comma, della Costituzione stabilisce che l’imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva. L’articolo 6, paragrafo 2, della Convenzione europea dei diritti dell’uomo stabilisce il medesimo principio. La Direttiva (UE) 2016/343 lo ha tradotto in obblighi puntuali per gli Stati membri, in particolare in materia di dichiarazioni pubbliche delle autorità sui procedimenti in corso. Il legislatore italiano ha dato attuazione alla direttiva con il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 188, recante «Disposizioni per il compiuto adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni della direttiva (UE) 2016/343». La norma ha modificato l’articolo 5 del decreto legislativo 20 febbraio 2006, n. 106, sulla riorganizzazione dell’ufficio del pubblico ministero, introducendo per i procuratori della Repubblica il vincolo a comunicare con il pubblico esclusivamente tramite comunicati ufficiali, riservando la conferenza stampa ai casi in cui sia strettamente necessaria per la corretta informazione dei cittadini e con atto motivato.
Questo è il diritto vigente. Non un auspicio, non un’opinione, non un’iniziativa del CSM. Le linee guida che si vogliono aggiornare si limitano a darvi seguito operativo. Chiunque le definisca «bavaglio» sta in realtà definendo «bavaglio» una legge dello Stato che recepisce una direttiva europea che attua un principio costituzionale e convenzionale. Vorremmo che almeno questo, ai togati e ai loro interlocutori sulla stampa, fosse chiaro: la presunzione di innocenza non è una bizzarria garantista. È diritto positivo, in tutti i sensi che il termine può avere.
V. Le obiezioni di buona fede, e perché non bastano
Va dato atto a una parte della magistratura associata di aver formulato osservazioni di tono diverso. Giovanni Zaccaro, per Area, ha richiamato il principio della pubblicità del processo penale come strumento di controllo democratico, sostenendo che a contrastare gli abusi della spettacolarizzazione servano cultura, formazione e deontologia più che divieti e punizioni. È un argomento serio e va trattato come tale.
La nostra risposta è altrettanto seria. La pubblicità del processo, riconosciuta dall’articolo 101 della Costituzione e dall’articolo 6 della CEDU, riguarda il dibattimento, non la fase delle indagini. Riguarda la trasparenza dell’esercizio della giurisdizione, non la libera circolazione di atti coperti dal segreto investigativo. È una garanzia per l’imputato, non un canale promozionale per la pubblica accusa. Sovrapporre i due piani, come da troppo tempo si fa nel dibattito italiano, significa svuotare proprio quel controllo democratico che si dice di voler difendere: perché un processo che è stato già celebrato sui media non può più essere democraticamente controllato in aula, semplicemente perché la decisione è già stata presa altrove.
Quanto a cultura e deontologia, abbiamo aspettato venticinque anni che funzionassero. Non hanno funzionato. La gogna è andata avanti, le carriere si sono consolidate proprio attraverso la gogna, certi sodalizi fra cronisti e procure sono diventati un asset professionale per entrambe le categorie. Davanti a questo fallimento delle vie informali, la scelta di codificare regole minime di sobrietà non è autoritarismo. È subentro tardivo della norma dove l’etica si è rivelata insufficiente. Era inevitabile, e sarebbe stato meglio che fosse arrivato prima.
VI. Il vero ritardo
C’è infatti un’ultima cosa che va detta, ed è la più ingrata. Il merito di ciò che il CSM sta facendo, e che salutiamo positivamente nelle linee di fondo, è anche la sua condanna implicita: arriva tardissimo. Arriva quattro anni dopo la legge sulla presunzione di innocenza, dopo che il decreto legislativo n. 188 del 2021 ha già imposto al pubblico ministero quelle regole di comunicazione che oggi finalmente si traducono in indirizzi organizzativi. Arriva dopo che la magistratura associata, quasi compatta, accolse quel decreto con accuse di censura, con interventi pubblici che ne pronosticavano effetti paralizzanti, con resistenze applicative che il legislatore aveva previsto e che si sono puntualmente realizzate. Arriva mentre nuovi casi mediatici, dalle vicende emiliane a quelle lombarde fino al rinnovato accanimento su procedimenti già definiti come quello di Garlasco, dimostrano che la fabbrica del processo parallelo è ancora pienamente in funzione.
L’Osservatorio segnala che il problema non si esaurisce con le linee guida. Restano aperti i temi della pubblicazione anticipata degli atti, della selettività con cui certi atti diventano pubblici e altri restano riservati, dell’asimmetria informativa fra accusa e difesa nella fase preliminare, della responsabilità deontologica dei giornalisti che ricevono e veicolano materiali coperti dal segreto. Restano aperti, soprattutto, i temi disciplinari: una circolare che non venga assistita da una rigorosa applicazione delle norme deontologiche e disciplinari resta lettera morta, e di lettere morte in questa materia ne abbiamo già viste troppe.
Insomma, l’opposizione rumorosa alle linee guida del CSM ha almeno un pregio: dice in pubblico quello che fino a ieri si diceva in privato. Dice che una parte della magistratura italiana considera ormai la comunicazione giudiziaria un proprio strumento di azione, e non è disposta a rinunciarvi senza combattere. Dice che il legame fra alcune procure e alcune testate è così stretto da venire percepito, da entrambi i lati, come un valore da difendere a oltranza. Dice, in definitiva, che il «processo del lunedì» di cui parlava Falcone non è una metafora storica: è una pratica corrente, alla quale qualcuno è affezionato.
L’Unione delle Camere Penali Italiane non ha bisogno di scoprirlo oggi. Lo denuncia da decenni nei propri documenti, nelle proprie iniziative, nelle proprie astensioni dalle udienze. Lo segnalerà ancora, nelle sedi proprie, ogni volta che sarà necessario. Ci limitiamo, in questa sede, a ricordare un punto che a forza di ripeterlo è diventato banale ma che continua a essere disatteso: il processo penale si celebra nelle aule, non negli studi televisivi né sulle homepage dei quotidiani. Chi pretende il contrario, magistrato o giornalista che sia, non sta difendendo la libertà di stampa né il controllo democratico sulla giurisdizione. Sta difendendo un’altra cosa, che ha un nome preciso nella nostra tradizione giuridica e che si chiama abuso del potere di accusa.
L’articolo 27 della Costituzione esiste anche per questo.
Roma, 23 maggio 2026
La Giunta
L' Osservatorio informazione giudiziaria, Media e processo penale
DOWNLOAD
-
Il documento della Giunta e dell'Osservatorio Informazione giudiziaria Media e processo penale Scarica

