L’art. 129 comma 10, del disegno di legge di Bilancio 2026 desta molta preoccupazione poiché impone agli avvocati, impegnati quotidianamente nella difesa delle persone non abbienti ulteriori inutili e ingiustificati adempimenti per ottenere il pagamento per l’attività svolta.
Il documento della Giunta e dell’Osservatorio Patrocinio a spese dello Stato inviato ai Capigruppo del Senato della Repubblica
L’Unione delle Camere Penali italiane e l'Osservatorio sul Patrocinio a Spese dello Stato della Unione delle Camere Penali Italiane, esprimono la propria ferma contrarietà in relazione alla disposizione contenuta nell'art. 129, comma 10, del disegno di legge di Bilancio 2026, che dispone “Il regolare adempimento degli obblighi fiscali e contributivi da parte dei liberi professionisti che rendono prestazioni nei confronti delle amministrazioni pubbliche è condizione per il pagamento di compensi per attività professionale da parte delle medesime amministrazioni. A tal fine il libero professionista produce la predetta documentazione comprovante la regolarità fiscale e contributiva unitamente alla presentazione della fattura per le prestazioni rese”, e subordina il pagamento dell’attività professionale svolta dai professionisti a favore delle Pubbliche Amministrazioni all’adempimento degli obblighi fiscali e contributivi.
La disposizione, laddove approvata, presenterebbe gravi lacune operative, non individuando strumenti certi per attestare la regolarità fiscale, non stabilendo soglie minime per l'applicazione del blocco dei pagamenti, non chiarendo il destino delle somme dovute in caso di irregolarità né se la regolarità fiscale e contributiva debba sussistere non solo al momento della presentazione della fattura ma anche a quello – successivo - del pagamento: sul punto non soccorrono né la relazione illustrativa né quella tecnica che si limitano invece a riportare il testo.
L'obbligo di allegare alla fattura la documentazione comprovante la regolarità rappresenta un ulteriore aggravio burocratico a carico dei professionisti, quando le amministrazioni disporrebbero già degli strumenti telematici necessari per effettuare autonomamente tali verifiche.
Particolarmente critica appare poi l'eventuale estensione della misura ai compensi dei difensori d’ufficio di una persona irreperibile o insolvente e, in generale, agli avvocati di soggetti ammessi al patrocinio a spese dello Stato, istituto già caratterizzato da dei meccanismi burocratici farraginosi e tempi di pagamento estremamente dilatati che spesso si protraggono per anni dopo la conclusione dell'attività professionale.
Seppur vero che le prestazioni professionali dei suddetti difensori non vengono rese direttamente nei confronti della Pubblica Amministrazione, bensì a favore di determinate categorie di soggetti a cui lo Stato garantisce il diritto di difesa, non è possibile escludere un’interpretazione in malam partem della disposizione. Tale rischio si concretizzerebbe laddove dovesse essere approvato l’emendamento n. 128.85[1], che suggerisce di aggiungere al comma 10 dell’art. 129, dopo le parole: «che rendono prestazioni nei confronti delle amministrazioni pubbliche», le seguenti: «o con compensi a carico dello Stato».
La misura rischia di compromettere gravemente l'effettività del diritto di difesa costituzionalmente garantito dall'art. 24 della Costituzione, creando un circolo vizioso che potrebbe scoraggiare sempre più avvocati a permanere nell’elenco dei difensori d’ufficio o ad accettare incarichi con il patrocinio spese dello Stato: il rischio di non percepire i compensi professionali per irregolarità anche minime potrebbe, infatti, determinare un progressivo disimpegno dell'avvocatura dal sistema di difesa dei non abbienti. Tale scelta inciderebbe sull’effettività del diritto di difesa costituzionalmente garantito anche ai soggetti più deboli e contribuirebbe a trasformare l’istituto del patrocinio a spese dello stato, da strumento previsto per eliminare le diseguaglianze tra i cittadini in un farraginoso congegno che le esalta.
La Giunta dell’UCPI e l'Osservatorio, pertanto, condividendo i diversi emendamenti che propongono la soppressione del comma 10, chiedono l'eliminazione del predetto capoverso dell'art. 129 dal testo della Legge di Bilancio.
Roma, 9 dicembre 2025
La Giunta
L’Osservatorio sul Patrocinio a Spese dello Stato
[1] ordini del giorno ed emendamenti al disegno di legge n. 1689 - Legislatura 19ª - 5ª commissione permanente - Resoconto sommario n. 471 del 18/11/2025.
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