La nota dell'Osservatorio informatizzazione del processo penale a commento della sentenza n° 24708/2025 della Suprema Corte in tema di produzioni di udienza.
Dopo un excursus normativo in premessa, per vero non troppo nitido, la Quinta sezione della Corte di Cassazione con la sentenza n. 24708 del 4 luglio 2025 giunge a delineare un principio di diritto decisamente condivisibile, sostenuto con forza dall’Osservatorio informatizzazione del processo penale UCPI e dalla stessa Giunta.
La Cassazione veniva investita di un ricorso proposto dal difensore delle persone offese avverso il provvedimento del Tribunale di Tivoli che escludeva la costituzione di parte civile poiché l’atto era stato presentato in modalità non telematica.
La decisione del Tribunale di Tivoli, per nulla accorta e fondata sulla generica indicazione dell’esistenza di un obbligo di deposito telematico, risulta tanto eccentrica rispetto ad un’interpretazione razionale delle norme che presiedono al cosiddetto processo penale telematico, da costringere la Cassazione a scomodare la categoria dell’abnormità.
È questo l’ambito nel quale la Suprema Corte si è mossa, ambito resosi necessario per consentire la ricorribilità dell’ordinanza dibattimentale di esclusione della parte civile dal processo, per costante giurisprudenza altrimenti non consentita, salva l'ipotesi in cui la stessa sia affetta da abnormità, presentando un contenuto talmente incongruo e singolare da risultare avulsa dall'intero ordinamento processuale (Sez. 2, n. 45622 del 14/09/2017, Rv. 271155; Sez. 4, n. 40737 del 28/06/2016, Rv. 267777 e, da ultimo, Sez. 4 - n. 17697 del 09/04/2024, Rv. 286364 citate dalla sentenza in commento).
Viene dunque riconosciuta l’abnormità del provvedimento impugnato per una duplice ragione: in primo luogo per la completa mancanza di motivazione. Il Tribunale aveva difatti recepito l’eccezione sollevata dal difensore dell’imputato, volta a stigmatizzare le modalità di deposito dell’atto di costituzione di parte civile, escludendo la possibilità di ammetterne il perfezionamento ma senza esplicitare le ragioni di tale scelta. Nell’apprezzare lo sforzo ermeneutico della Corte non pare che questo passaggio possa dirsi certamente calzante con la categoria dell’abnormità, che invece si attaglia perfettamente alla seconda ragione di censura dell’ordinanza impugnata, ritenuta difatti assorbente.
L’extra vagantia del provvedimento cassato rispetto al perimetro normativo attualmente in essere, ha preso le mosse da una banalizzazione dello stato dell’arte coincidente sostanzialmente con la supposta, piena, entrata in vigore dell’art. 111 ter c.p.p. e di riflesso con la completa cogenza degli obblighi di cui all’art. 111 bis c.p.p., a detrimento delle garanzie e delle prerogative difensive tuttora previste dal codice di procedura penale.
Ricorda infatti la Corte come “La riforma ‘Cartabia’ non ha [abbia] introdotto modifiche alla disciplina dell’attività di udienza, ovvero di quelle attività che, appunto, vengono compiute nell’udienza, tra cui non può non farsi rientrare, alla luce dell’espressa previsione dell’art. 78 cod. proc. pen., la costituzione di parte civile (come pure, esemplificativamente, il deposito di una nomina in corso di causa o la produzione di un documento in udienza, ad esempio, all’esito dell’esame di un teste)”.
Questo risulta essere un passaggio decisivo della sentenza che pone la parola fine alle numerose questioni sorte negli ultimi mesi anche in tema di produzioni documentali effettuate nel corso dell’udienza, legittimando, in generale, ogni deposito analogico effettuato nell’ambito dell’udienza stessa.
L’interpretazione è in linea con quanto detto e scritto dall’Unione Camere Penali Italiane sin dal gennaio di quest’anno, all’indomani dell’entrata in vigore del DM n.206 del 2024; da subito difatti si è evidenziato come in questa – lunga – fase di transizione al telematico, l’interprete non dovesse perdere di vista il complesso normativo attuale e più in generale non dovesse deflettere rispetto ad una ragionevolezza interpretativa che il legislatore mostrava in qualche modo di trascurare.
A sottolineare e confortare quella che pareva l’unica interpretazione lineare delle norme sul punto era perfino intervenuto il dipartimento per l’innovazione tecnologica del Ministero con provvedimento del 20.01.2025 nel quale si esplicita che “[…] è utile richiamare il vigente art. 78 c.p.p., che ancora oggi –pure dopo l’entrata in vigore dell’art. 111-bis c.p.p. – stabilisce che la costituzione di parte civile è depositata nella cancelleria del giudice che procede o presentata in udienza, così plasticamente riconoscendo che sussistono due forme, tra loro chiaramente alternative, attraverso cui l’atto processuale (ovvero un semplice documento) possono fare ingresso nel fascicolo informatico”. Ed ancora: “il richiamato art.111-bis c.p.p. risulta applicabile ai soli depositi un tempo effettuati con modalità analogiche, mediante consegna materiale dell’atto nella cancelleria del giudice che procede, mentre gli atti e i documenti che la parte “presenta” direttamente in udienza chiedendo contestualmente che siano acquisiti al fascicolo informatico, restano sottratti alla detta disposizione, trovando spazio una diversa regolamentazione fondata sulla previa acquisizione con modalità analogica del documento e sul suo successivo inserimento nel fascicolo informatico, a cura dell’ausiliario del magistrato, ai sensi dell’art. 111-ter c.p.p.”
Su questo passaggio la Cassazione si mostra attento esegeta, anche alla luce dell’esame della relazione illustrativa alla riforma, chiarisce come ciò che per specifiche esigenze processuali è prodotto in corso di udienza in formato analogico, verrà senza ritardo convertito in digitale a cura della cancelleria. E dunque costituzione di parte civile, conclusioni, nomine e procure speciali (ragionevolmente rilasciate nell’immediatezza o nella prossimità dell’udienza), così come le produzioni documentali, faranno ingresso nel fascicolo telematico in un momento successivo all’udienza, ai sensi dell’art. 111 ter co 3 c.p.p.
L’enunciazione del principio di diritto “il deposito di atti, memorie o documenti difensivi è sempre ammesso anche in forma cartacea (c.d. analogica) nel corso delle udienze in camera di consiglio e dibattimentali”, dovrebbe dunque scongiurare il perpetrarsi di quelle (per vero rare) interpretazioni pericolose e certamente eccentriche rispetto all’assetto logico-normativo che hanno in questi mesi generato notevole preoccupazione nell’avvocatura.
Roma, 11.07.2025
L'Osservatorio Informatizzazione del processo penale
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