Alcune considerazioni dell'Osservatorio Deontologia a margine del 'Caso Garlasco'.
Il tema del rapporto tra avvocato e media e della comunicazione mediatica del difensore è tanto delicato quanto impellente.
L’ultimo caso di processo mediatico “Garlasco” ne sta dando la conferma.
È oramai da settimane che assistiamo alla presenza quotidiana in tv di avvocati che a vario titolo parlano del caso, o che commentano sui socialnetwork iniziative giudiziarie proprie o di altri.
È innegabile, oramai, che l’uso dei social sia diffuso tra gli avvocati.
Ed è innegabile, come già sostenuto in un precedente documento di questo Osservatorio, come il nostro codice deontologico non prevede un divieto in tal senso.
Riteniamo, infatti che il Codice Deontologico fornisca una prima risposta positiva alla domanda se l’avvocato difensore “può” esercitare il diritto di difesa del proprio assistito “anche fuori dal processo”, e quindi anche nel processo mediatico.
Il tutto però deve avvenire nel rispetto dei doveri deontologici allo scopo di meglio esercitare il diritto di difesa.
Ed allora, prendendo spunto dagli ultimi avvenimenti di cronaca giudiziaria e da alcuni discutibili interventi sui media e sui socialnetwork di alcuni colleghi, ci sembra utile ricordare come:
L’interlocuzione del difensore con i mezzi di comunicazione è consentita esclusivamente per tutelare il diritto di difesa del proprio assistito e nei limiti normativi e deontologici.
Il difensore, nei rapporti con gli organi di informazione, non può fornire notizie coperte dal segreto di indagine anche laddove fosse autorizzato dal proprio assisto e deve ispirarsi sempre a criteri di equilibrio e misura nel rispetto dei doveri di discrezione e riservatezza;
Il difensore deve prestare inoltre particolare attenzione alle forme, ai contenuti, ai tempi ed alle modalità delle proprie comunicazioni con i media assicurandosi che non siano mai denigratorie nei confronti delle altre parti processuali.
Il difensore deve prestare particolare cura alla completezza e correttezza della propria comunicazione soprattutto dal punto di vista tecnico assicurandosi rigorosamente che i contenuti veicolati siano ineccepibili.
Il difensore deve inoltre valutare con estrema cautela l’opportunità e la convenienza di ogni comunicazione con i media in termini di strategia processuale avuto sempre riguardo all’esclusivo interesse del diritto di difesa dell’assistito ed evitando assolutamente che la propria esposizione mediatica possa apparire, anche solo indirettamente, di carattere autopromozionale.
Il difensore deve osservare i doveri di dignità e decoro della propria reputazione e dell’immagine della professione anche al di fuori dell’esercizio della funzione difensiva.
Roma, 26 maggio 2025
L’ Osservatorio Deontologia UCPI
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