L'Osservatorio Misure di Prevenzione e Patrimoniali segnala l'ordinanza con la quale la Quinta Sezione della Corte di Cassazione ha rimesso alle Sezioni Unite la risoluzione del quesito “Se, ai fini della revoca della confisca ai sensi dell'art. 7, comma 2, legge 27 dicembre 1956, n. 1423 (nei procedimenti di prevenzione ai quali non si applica ratione temporis l'art. 28 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159), la nozione di "prova nuova" includa anche le prove preesistenti alla definizione del procedimento che, sebbene astrattamente deducibili in tale sede, non siano però state dedotte e valutate, in conformità alla nozione di "prova nuova" come elaborata ai fini della revisione ex art. 630 cod. proc. pen.
Leggi qui la nota dell'Osservatorio Misure patrimoniali e di prevenzione UCPI

