La Corte EDU ha pubblicato il suo rapporto annuale. Si tratta di una utile e facilmente accessibile sintesi delle attività della importante istituzione giudiziaria europea con sede a Strasburgo nel corso dell’anno appena concluso, con un focus anche sulla giurisprudenza con la rassegna delle principali decisioni del 2024. Il documento dell'Osservatorio Europa
Il 31 gennaio u.s. la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo ha pubblicato il Report Annuale relativo all’attività svolta nel corso dell’anno 2024 (https://www.echr.coe.int/documents/d/echr/annual-report-2024-eng).
Il Report Annuale è un documento utile per comprendere come l’operato della Corte sia strettamente connesso alle vicende giuridiche/economiche/sociali/ambientali che via via si profilano nel contesto storico, chiamando i Giudici di Strasburgo a rispondere efficacemente in difesa e tutela dei diritti umani.
Si compone di diverse sezioni: la Prefazione, l’Attività giudiziaria con l’indicazione dell’attuale organigramma, le Riforme procedurali, le Decisioni emesse, i Dati statistici, l’importanza per la Corte della diffusione e condivisione tra i di diversi Stati membri della conoscenza dei provvedimenti e decisioni emesse; non manca, inoltre, una panoramica dei casi, con riguardo ai Casi chiave ed, infine, la sezione dedicata alle Udienze Solenni.
La Corte ha posto in essere svariate iniziative volte a migliorare i metodi e le procedure per il trattamento dei diversi casi e ricorsi presentati.
Il 16 Dicembre 2024 la Corte Plenaria ha deciso di istituire un Consiglio Etico che potrà essere consultato dal Presidente ogni qualvolta sia ritenuto necessario ricevere indicazioni, in una determinata situazione, nel rispetto degli standard etici.
Il Regolamento è stato inoltre oggetto di alcune modifiche: sono stati riformati il Rule 28 in materia di ricusazione del Giudice, al fine di garantire il principio dell’imparzialità di giudizio; l’articolo 39 in tema di emissione di misure provvisorie, con l’esplicito riferimento che le medesime sono applicabili “in caso di rischio imminente di lesione irreparabile di un diritto protetto dalla Convenzione”; infine, la novella che ha interessato l’art. 47 ha portato ad una semplificazione nella procedura di presentazione dei ricorsi al fine di scongiurare eccessivi ritardi amministrativi.
La sezione dedicata alle statistiche offre un dato importante. Emerge che più dei tre quarti dei ricorsi pendenti avanti alla Corte riguarda solo cinque Stati: la Turchia (21.613 ricorsi), la Russia (8.130 ricorsi), l’Ucraina (7.703 ricorsi), la Romania (3.847 ricorsi) e la Grecia (2.613 ricorsi); l’Italia si posiziona al sesto posto con 2.141 ricorsi, seguono la Polonia e l’Arzebaijan.
Gli Stati più “virtuosi” sono l’Irlanda con 4 ricorsi avanti alla ECHR ed il Liechtenstein con 3.
Con specifico riferimento al nostro Paese, per quanto riguarda le violazioni accertate e le sanzioni comminate, quattro sono state le sentenze di condanna nei confronti dell’Italia per violazione dell’art. 3 (Divieto di tortura), venti le condanne per lesione del diritto ad un processo equo (art. 6) e ben ventidue quelle comminate per violazione del diritto di proprietà (art. 1 prot. 1).
Rispetto al 2023, i ricorsi pendenti nel 2024 avanti alla Corte Europea sono diminuiti del 12%. Il 61,1 % dei ricorsi definiti è stato dichiarato inammissibile, solo il 29,4% è stato definito con una sentenza; i restanti sono stati dichiarati estinti.
Nella Sezione del Report dedicata ai Diritti Procedurali, vanno annoverate le pronunce aventi ad oggetto le violazioni dell’art. 6.
Tra queste, nel caso “Fabbri ed altri contro San Marino” i ricorrenti – persone offese in un instaurato procedimento penale - lamentavano di non aver ottenuto una decisione sulle loro domande civili in sede penale, a causa dell’inerzia riscontrata nell’attività d’indagine, inerzia che portava alla prescrizione dei reati.
La Corte Europea, ad ottobre 2022, chiamata ad esprimersi sulla questione, a maggioranza (3 su 4) aveva accertato la violazione dell’art. 6 della Convenzione in tema di equo processo, imputando interamente all’inerzia dell’Autorità Giudiziaria, il mancato riconoscimento delle pretese civili in sede penale dei ricorrenti. La Repubblica di San Marino decideva di adire la Grande Camera ed il Governo italiano si associava al ricorso presentato.
La Grande Camera, in data 24.09.2024, con decisione presa a maggioranza di 10 giudici, dichiarando ammissibile solo un ricorso su tre di quelli presentati, riformava la sentenza della Corte non ravvisando alcuna violazione della Convenzione. Ad avviso della Grande Camera “Il terzo ricorrente non aveva perseguito i suoi interessi con diligenza. Non aveva tentato di presentare la sua richiesta civile (separatamente o nel contesto del procedimento penale in corso) fino a pochi giorni prima della scadenza del termine di prescrizione per il presunto reato (2019), nonostante il reato fosse stato commesso tre anni e mezzo prima (2015). Inoltre, aveva reso la sua dichiarazione solo tre mesi prima che la prescrizione procedurale dell’indagine fosse aperta d’ufficio”, configurando altresì la possibilità per il ricorrente di veder tutelati i propri interessi in sede civile.
Nella pronuncia de qua La Grande Camera chiarisce i criteri da seguire nell’applicazione dei principi contenuti nell’articolo 6 della Convenzione, per quanto riguarda le domande civili di risarcimento dei danni nell’ambito di un procedimento penale. Così precisa: “Il ricorrente deve avere un diritto civile sostanziale riconosciuto dal diritto interno; il legislatore nazionale deve aver dotato la vittima di un reato di un diritto di azione per far valere tale diritto civile nel procedimento penale giudiziario contestato e nella fase pertinente dello stesso; le vittime dovevano dimostrare chiaramente l’importanza che attribuivano alla garanzia del diritto civile in questione; l’articolo 6 si applicherebbe solo se il diritto civile perseguito nel procedimento penale non fosse attivamente perseguito parallelamente presso un altro tribunale; il procedimento penale doveva essere decisivo per il diritto civile in questione. In altre parole, il procedimento penale deve incidere sulla componente civile”.
Pronuncia altrettanto degna di nota è la decisione della Grande Camera nel caso “Nealon and Hallam contro Il Regno Unito” avente ad oggetto il diniego al riconoscimento ad un indennizzo per errore giudiziario, conseguente all’annullamento delle condanne penali per il sopravvenire di nuove prove.
La pronuncia in esame riveste importanza sotto diversi profili in tema di presunzione di innocenza.
La Corte Europea precisa che il principio de quo assume rilievo non solo nel giudizio penale, bensì anche in eventuali successivi e diversi giudizi. Tuttavia, rammenta la Corte, affinché il principio in esame possa esplicarsi correttamente, il procedimento penale deve concludersi con una pronuncia assolutoria ovvero senza una pronuncia di condanna e deve sussistere un nesso fra le statuizioni adottate dal Giudice in ambito penale e le statuizioni adottate da altro Giudice. Nel caso citato il principio di presunzione di innocenza trova applicazione, posto che la domanda di riparazione dell’errore giudiziario trae origine dall’annullamento della condanna penale. Tuttavia, la Corte non rinviene alcuna violazione del secondo comma dell’art. 6 della CEDU, in quanto l’Autorità amministrativa fondava il proprio rigetto avverso la domanda di ristoro, adducendo l’esistenza di ragionevoli dubbi in merito alla mancata commissione del reato, non pronunciandosi in punto di penale responsabilità in capo ai ricorrenti.
Il Report cita alcune pronunce significative anche in tema di violazione dell’art. 8 CEDU.
Tra queste, la sentenza Aydin Sefa Akay vs. Turkiye, ove la Corte Europea per la prima volta è stata chiamata a decidere in merito a violazioni dell’art. 5 e 8 da parte della Turchia.
Tale pronuncia, risalente ad aprile 2024, riguarda il caso di arresto e applicazione di misura cautelare inframuraria nei confronti di un Giudice di una Corte Internazionale (Giudice del Meccanismo Internazionale dei Tribunali Penali). Le Autorità Turche omettevano di considerare le immunità di Akay nell’ambito di un procedimento penale avviato contro di lui per crimini interni.
La Corte, con lo scopo di garantire il rispetto delle immunità, ha statuito che i principi di indipendenza della magistratura nazionale, garante dello Stato di diritto, debbano essere applicati anche ai Giudici Internazionali, essendo la loro indipendenza una conditio sine qua non per una corretta amministrazione della giustizia. La Corte ha riscontrato la violazione degli artt. 5 e 8 CEDU, sostenendo che l’interpretazione del Tribunale nazionale sull’immunità diplomatica non fosse fondata sul principio della certezza del diritto, non rinvenendo basi giuridiche adeguate a sostegno del mancato riconoscimento dell’immunità al ricorrente.
Da ultimo, un breve cenno alla Piattaforma di condivisione delle conoscenze della Corte (ECHR-KS), aperta al pubblico già nel 2022, disponibile in entrambe le lingue ufficiali, volta a condividere la conoscenza della giurisprudenza della Convenzione, integrando gli strumenti informativi già esistenti. La piattaforma è frutto della collaborazione tra la Cancelleria della Corte Europea dei diritti dell’Uomo e la Direzione dei diritti umani e dello Stato di diritto del Consiglio d’Europa.
Roma, 07.02.2025
L’Osservatorio Europa

