Pubblichiamo il documento dell'Osservatorio sull' Informatizzazione del Processo Penale
Nel prendere contezza del testo del D.LGS. 199/2022 in tema di disposizioni transitorie in materia di processo penale telematico avevamo salutato con favore l’intervento del Governo sulla norma transitoria della cd. Riforma Cartabia “in materia di processo penale telematico”.
Opportuna era infatti, alla luce dell’abrogazione del secondo comma dell’art. 582 e dell’intero articolo 583 del codice di procedura penale, la proroga della possibilità di trasmissione -anche, in attesa dell’entrata in vigore del nuovo art. 111 bis- a mezzo PEC degli atti ancora esclusi dalla procedura di deposito attraverso Portale.
Avevamo, però, segnalato due problemi contenuti nel testo dell’emanando art. 87 bis in relazione alle cause di inammissibilità delle impugnazioni ed alle modalità di deposito delle impugnazioni cautelari reali.
Se da un lato si è accolta la nostra doglianza e perciò la mancanza di sottoscrizione degli eventuali allegati all’impugnazione non la rende più non ammissibile, dall’altro il Legislatore ha mancato di inserire -oltre al richiamo all’art. 309 comma 7 cpp- quello all’art. 324 comma 5 cpp.
Con il risultato che allo stato le impugnazioni cautelari reali -qualora si dovesse scegliere il deposito a mezzo PEC- dovrebbero essere trasmesse ad un giudice che secondo le regole del codice non è competente a decidere.
Auspichiamo, perciò, un immediato intervento legislativo che ponga rimedio a questo refuso.
E siamo certi che nessun Ufficio Giudiziario vorrà porre ostacoli ad una facoltà ancora concessa ai difensori: il deposito cartaceo dell’impugnazione nella cancelleria del Giudice a quo.
Roma, 25 gennaio 2023
L’Osservatorio Informatizzazione del Processo Penale UCPI