24/05/2022
IL PREZZO DEI DIRITTI

L’avanzata del processo penale telematico frenata da burocrazia e bizantinismi; l’espansione e la modernizzazione del diritto di difesa ostacolati dal richiamo ad un prezzario anacronistico.

Il documento dell'Osservatorio informatizzazione del processo penale UCPI.

A frenare l’avanzata del processo penale telematico penserà la stessa mano che lo sospinge.

Da alcuni mesi nelle Procure di numerosi distretti italiani si stanno toccando con mano gli innegabili vantaggi dati dalla modalità di estrazione copie attraverso il portale deposito atti, non solo per gli avvocati che possono agevolmente fruire degli atti di indagine rimanendo davanti al loro pc, ma anche e soprattutto per gli uffici giudiziari che vedono liberarsi risorse prima destinate a compiti di front office, ora non più necessari.

Così operando (supportati dal dettato dell’art. 269 comma 1 bis Testo Unico Spese di Giustizia) non veniva esatto alcun diritto di copia.

Ma ecco che a frenare la valanga virtuosa interviene una nota del Ministero nella quale si afferma che, così proseguendo, si rischia di incorrere nel temutissimo danno erariale, la cui sola evocazione sarà idonea a paralizzare la nuova metodologia in essere nelle Procure interessate.

È fin troppo facile immaginare che nessuno utilizzerà questa modalità di estrazione copie, non potendo scegliere dal fascicolo, cosa di interesse e cosa no, venendo costretto a corrispondere diritti di copia anche per atti da lui stesso depositati, e comunque atti già in suo possesso o non di interesse difensivo. Si preferirà, ovviamente, tornare alla consueta modalità estrattiva, accedendo agli uffici.

Ma ha ancora senso la corresponsione del diritto di copia? Se era comprensibile la sua esistenza in un’epoca nella quale gli addetti alle cancelleria effettuavano personalmente le copie degli atti richiesti sulle quali si incollavano pagine di bolli, simbolo di un’attività concretamente svolta a fronte della quale lo Stato chiedeva un contributo, negli anni ha via via assunto il sapore di un inspiegabile balzello, (peraltro in continuo aumento  ad opera di silenziosi decreti dirigenziali), poiché da tempo le copie vengono effettuate dai difensori, con tessere ricaricabili da loro pagate, su macchine fotocopiatrici spesso acquistate e manutenute dai Consigli degli Ordini o da Associazioni forensi locali, che si occupano anche di acquistare la carta, su moduli compilati dai medesimi difensori sui quali gli stessi appongono infine la marca rappresentante il diritto di copia. Con derive grottesche come la decantazione delle copie effettuate, richiesta per non dover pagare l’urgenza, così da obbligare ad un duplice accesso alle cancellerie. Con ingiustificate e assurde sproporzioni dei diritti dovuti per le copie dei supporti informatici, perchè tutti vorremmo spendere 4,60 € per avere le copie su un floppy disk ma ci tocca pagarne 327 di euro ed averle su cd, supporto già obsoleto e desueto, perché sul floppy non ci servono un granché. Tutti costi che ricadono sui cittadini (indagati o parti offese) che stanno esercitando il primo gradino del diritto di difesa: poter esaminare gli atti posti a fondamento dell’accusa.

La delega al Governo per la riforma del codice di procedura penale e collegata legislazione speciale non offre indicazione alcuna in tema di estrazione di copie, non considerando però che trattasi di aspetto strettamente connesso e funzionale alla digitalizzazione ed alla realizzazione del PPT.

Pare dunque necessario ed improcrastinabile mettere mano al tema dei diritti di copia, così da evitare di frapporre insormontabili ostacoli alla corretta via intrapresa.

È la stessa nota del Ministero a contenere la soluzione più pragmatica, se è proprio inevitabile imporre un pagamento: inserire i costi per il rilascio delle copie tra quelli recuperabili a carico del condannato.

La scelta di fornire alle parti le copie degli atti prenotandoli a debito consentirebbe, infatti,  al diritto di difesa di esprimersi in modo completo (perchè un indagato deve pagare per conoscere gli atti posti a base delle accuse che gli si muovono?), di eliminare ogni forma di discriminazione (con gli attuali “prezzi” può compiutamente difendersi chi è molto ricco o chi è molto povero ed è ammesso al Patrocinio a spese dello Stato), di non togliere impulso allo sviluppo delle buone pratiche figlie del progresso tecnologico che all’evidenza stanno già fornendo un importante contributo alla razionalizzazione dei costi a carico dell’Amministrazione.

E, soprattutto, garantirebbe adeguato scudo da ogni forma di danno erariale.

L'Osservatorio informatizzazione del processo penale UCPI

Roma, 23 maggio 2022

 DOWNLOAD