16/12/2020
L'UCPI interviene sul recente decreto ministeriale sulle specializzazioni

Pubblichiamo il documento con le prime osservazioni in merito al d.m. n. 163 dell’1 ottobre 2020, regolamento concernente modifiche al decreto del ministro della giustizia 12 agosto 2015, n. 144, recante disposizioni per il conseguimento ed il mantenimento del titolo di avvocato specialista, ai sensi dell’art. 9 della legge 31 dicembre 2012, n. 247

È stato pubblicato nella G.U. n. 308 del 12 dicembre 2020 il D.M. n. 163 dell’1 ottobre 2020 il Regolamento concernente modifiche al decreto del Ministro della giustizia 12 agosto 2015 n. 144, recante disposizioni per il conseguimento  del titolo di avvocato specialista, ai sensi dell’art. 9 L. 31 dicembre 2012 n. 247 con entrata in vigore al 27 dicembre 2020.

L’emanazione del decreto costituisce un risultato che premia anni di battaglie dell’Unione delle Camere Penali Italiane e un intenso lavoro della Giunta in carica e di quelle precedenti.

La continua interlocuzione  con il Ministro e con i responsabili dell’ufficio legislativo, già avviata da tempo, ha consentito di esplicitare e sostenere le ragioni  delle richieste di UCPI  suscitando apprezzamento e consenso e portando così a rivedere le iniziali posizioni su cui si era svolto il dibattito parlamentare. Molte delle istanze fondamentali avanzate dall’Unione sono state accolte e versate nelle disposizioni normative.

Diversamente rispetto a quanto previsto dallo schema originariamente proposto dal ministero, viene riconosciuto espressamente il ruolo attivo di UCPI quale associazione specialistica maggiormente rappresentativa nella organizzazione e gestione dei corsi di specializzazione, in collaborazione con Università e CNF ovvero COA e viene cristallizzato il riconoscimento dei nostri corsi di specializzazione secondo la espressa previsione di cui all’art. 2 comma 2.

 Inoltre, la norma transitoria riconosce esplicitamente i corsi organizzati dalle associazioni specialistiche nei cinque anni precedenti e già oggetto di disciplina del D.M. n. 144/2015, amplia l’ambito di operatività della disposizione, prevedendo la applicazione della stessa anche a coloro che hanno conseguito un attestato di frequenza al corso iniziato prima della entrata in vigore del presente regolamento e non ancora concluso.

Si tratta, come è evidente, di un importante risultato per il V corso di specializzazione di UCPI in fase di conclusione ed è prevedibile in futuro un incremento delle iscrizioni in considerazione non solo della alta qualità della formazione offerta ma anche della funzionalizzazione del corso al conseguimento del titolo di specialista in materia penale.

In accoglimento delle istanze propugnate dall’Unione, viene mantenuta la prevalenza delle rappresentanze della Avvocatura nella composizione della commissione di valutazione che procede all’esame della domanda fondata sulla comprovata esperienza di cui all’art. 6 comma 4 D.M. n. 144/2015 come novellato dal D.M. n. 163/2020.

È approdata al testo di legge anche la elaborazione di linee guida generali per i programmi e i corsi di specializzazione, ciò al fine di evitare negative differenziazioni.

Si tratta pertanto di un importante risultato, anche in considerazione dei ristretti spazi di operatività previsti dall’art. 9 della legge professionale.

È certo una riforma in tema di specializzazione diversa rispetto a quella auspicata da UCPI. Talune disposizioni infatti, nonostante i correttivi consigliati e i tentativi di modifica da parte dell’Unione, non sono stati recepiti.

Si ponga mente alla distonia ed incongruenza della legge che consente ad un avvocato appena abilitato all’esercizio della professione forense di poter accedere al corso di specializzazione senza aver maturato in precedenza alcuna esperienza.

In proposito, si ribadisce che una effettiva specializzazione non può prescindere in alcun modo da un percorso formativo teso alla acquisizione non solo delle conoscenze tecniche ma anche degli strumenti pratici per l’espletamento pieno della funzione di garante della difesa dei diritti del cittadino che è propria di una avvocatura moderna, che sappia interpretare la storia e le concrete esigenze del suo tempo.

In tal senso, la costruzione di un percorso di formazione che tenga conto della dignità dell’avvocato, della autorevolezza acquisita attraverso la preparazione ma anche attraverso la capacità di interloquire con le altre parti del processo; la capacità di interpretare opportunità e operare scelte processuali ponderate e lungimiranti costituiscono sostrato imprescindibile della professione che si qualifica proprio in ragione delle specificità che ad essa sono assegnate dall’art. 24 Cost. ma troppo spesso disattese sul piano normativo-giurisprudenziale.

Da tutto questo sorge una crescente responsabilità nella gestione dei corsi di formazione, delle Scuole Territoriali e della Scuola Nazionale, non solo nella elaborazione dei programmi e nella scelta del corpo docente ma anche nella individuazione e nell’impiego di rigorosi criteri di valutazione delle prove annuali.

Solo in tal modo potrà essere garantita effettività alla previsione della specializzazione: infatti, un alto grado di preparazione e competenza specifica nel settore penale potrà formare avvocati preparati e consapevoli del ruolo sociale che la Costituzione loro assegna e che va declinato in concreto quotidianamente nell’esercizio della professione.

Ulteriormente va segnalato che la ricognizione del mercato dal punto di vista della domanda di servizi legali specializzati, ha modificato anche gli ambiti tematici del settore di specializzazione del diritto penale prevedendo i seguenti indirizzi:

a) diritto penale della persona;

b) diritto penale della pubblica amministrazione;

c) diritto penale dell’ambiente, dell’urbanistica e dell’edilizia;

d) diritto penale dell’economia e dell’impresa;

e) diritto penale della criminalità organizzata e delle misure di prevenzione;

f) diritto dell’esecuzione penale;

g) diritto penale dell’informazione, dell’internet e delle nuove tecnologie. 

      Sorprende invero la circostanza che negli ambiti tematici del settore di specializzazione del diritto penale scompaia il riferimento al diritto penale dei minori, ora assorbito nell’autonomo settore di specializzazione del Diritto della persona, dei minori e della famiglia e quindi scisso dall’ambito penale. Soprattutto ove si consideri il particolare percorso che, a titolo di esempio, è necessario per l’inserimento dell’avvocato negli elenchi dei difensori di ufficio abilitati alla difesa dinanzi al Tribunale per i Minorenni.

      Tuttavia, tale frammentazione non pare destare grande preoccupazione atteso che la Scuola Nazionale di Formazione Specialistica UCPI, dalla sua istituzione, prevede nel programma la trattazione di tali materie, rimanendo quindi conforme ai criteri previsti dall’art. 7, comma 12, anche in relazione alla normativa transitoria diretta ad estendere la disciplina (anch’essa transitoria) di cui all’art. 14, comma 1, D.M. n. 144 del 2015 a coloro che abbiano conseguito, nei cinque anni precedenti l’entrata in vigore del regolamento, l’attestato di frequenza.

      Si è proceduto infatti alla individuazione di concorrenti ambiti sostanziali preferiti in sede legislativa ai percorsi formativi di carattere processuale invece indicati da UCPI.

Tuttavia l’approdo ad una normativa sulle specializzazioni costituisce traguardo significativo per l’Unione tale per cui la matrice sostanzialista non inficia la positiva valutazione complessiva, pur con le riserve sopra espresse.

Inoltre, il titolo di specialista in Diritto Penale può essere acquisito anche autonomamente e non solo necessariamente con la specializzazione in uno degli indirizzi indicati nell’art. 3, comma 4, novellato ex art. 1 D.M. n. 163/2020.

Di  interesse anche la  modifica apportata all’art. 7 comma 3  (che sostituisce alle parole “formazione specialistica  orientata all’esercizio della professione nel settore di specializzazione” le parole “formazione specialistica orientata all’esercizio della professione nel settore e nell’indirizzo di specializzazione”): la norma introduce, tramite l’utilizzo della congiunzione eufonica,  una specificazione che potrebbe  dar luogo sul piano pratico ad una frammentazione che non trova corrispondenza concreta nella prassi. Invero, l’avvocato specializzato nel settore penale è colui che ha acquisito specifiche competenze ed adeguata preparazione nel diritto penale, prescindendo da singoli indirizzi che in misura non superiore a tre egli possa conseguire.

Si nota altresì l’assenza di una previsione che consenta all’avvocato penalista di occuparsi di materie che, pur afferendo al settore penale, non risultano menzionate nella elencazione degli indirizzi relativi.

Si pensi, a titolo meramente esemplificativo, alla specifica materia delle c.d. interdittive antimafia, materia indubbiamente penale che è però assegnata alla disciplina amministrativa. Dalla esclusione di detta materia dal novero di quelle facenti parte del settore penalistico ne deriva la necessità per l’avvocato specializzato in diritto penale di conseguire anche la specializzazione nel settore amministrativo.

La introduzione del Regolamento che sta per entrare in vigore contribuisce, comunque, a riaffermare il ruolo di UCPI quale interlocutore necessario e privilegiato e associazione specialistica principale a livello nazionale nel settore di competenza.

Allo stesso tempo il nuovo regolamento ridà impulso alle attività di formazione di base e specialistica promosse dalle Scuole territoriali.

L’auspicio è che il coinvolgimento fattivo e costruttivo dell’Unione nella definizione delle linee guida che, stando alla disposizione introdotta dall’art. 7, devono essere predisposte a livello statale dalla Commissione  istituita presso il Ministero della giustizia,  si giovi del contributo specifico che UCPI può dare. 

Roma, 16 dicembre 2020

La Giunta UCPI

L’Osservatorio Scuole Territoriali e Specializzazione