10/03/2019
UCPI: drastico no al documento di ANM.
UCPI, esaminato il documento licenziato dal Comitato Direttivo Centrale di ANM il 9 marzo, esprime il proprio assoluto dissenso dalle valutazioni formulate in ordine alle ipotesi di riforma avanzate dal ministero. O si conferma l’idea di un documento comune, necessariamente alternativo ai 32 punti, o il confronto si ferma qui e partirà nel Paese una lotta durissima per fermare la controriforma del giusto processo.
 
 
1. L’UCPI e la riforma del processo penale.
 
Convocata dal Ministro della Giustizia per l’interlocuzione  sulla ipotesi di “riforma del processo penale“, con documento del 19 novembre 2018, UCPI chiariva che una organica riforma del codice di procedura penale presupponeva un ampio confronto culturale, tecnico e scientifico tra tutti gli operatori del diritto;   sottolineava come il vigente sistema processuale penale sia ormai diverso da quello voluto dal legislatore del 1988 a causa dei continui interventi succedutesi nel tempo che ne hanno, quantomeno in parte, snaturata l’originaria impostazione accusatoria. Ancora, indicava le possibili linee guida per una riforma che deve avere al centro la concreta attuazione dei principi scolpiti nell’art. 111 della Costituzione adottato nel 1999: garanzia di terzietà del Giudice, certezza del tempo delle indagini, contraddittorio per il tramite di oralità e immediatezza nell’attività di acquisizione della prova, effettività del sistema delle impugnazioni, solo per richiamare i punti salienti.  A tal fine l’Unione chiedeva l’insediamento di una Commissione Ministeriale quale prima sede di confronto tra tutte le componenti che debbono essere chiamate a formulare una ipotesi di riforma (doc. 1).
UCPI, prendeva anche posizione sulle proposte di riforma avanzate dalla Giunta di ANM e rese pubbliche nel novembre 2018, segnalandone la contrarietà ai principi costituzionali del giusto processo, alle convenzioni internazionali e alla stessa ispirazione del codice accusatorio. Si stigmatizzavano, in particolare, le ipotesi di estensione di recupero probatorio dinanzi a giudice diverso da quello della decisione, l’indiscriminato ricorso a forme virtuali di acquisizione della prova, l’abolizione del divieto di reformatio in peius nel processo di appello, l’estensione della confisca per equivalente (doc. 2).
UCPI doveva prendere atto dell’intendimento del Ministro di limitare la consultazione ad un tavolo, da Egli presieduto, al fine di recepire le eventuali proposte delle diverse componenti invitate, riservando alla sintesi politica la predisposizione di una legge delega. 
 
2. Il confronto con ANM.
 
È in questo quadro che si sviluppa l’invito di UCPI ad ANM di verificare la possibilità di una proposta condivisa limitata alle tre aree di intervento che, per comune analisi, verificata in iniziative pubbliche e in un incontro tra delegazioni, sono state individuate come prioritarie per incidere sui tempi morti del processo: potenziamento dei riti alternativi, ristrutturazione dell’udienza preliminare, depenalizzazione.  A tal fine, UCPI ha inviato ad ANM una bozza di punti di delega sui quali aprire il confronto. 
 
3. La delibera 9 marzo 2019 del Comitato Direttivo Centrale di ANM.
 
A tale proposta ha fatto seguito il documento di ANM, approvato il 9 marzo 2019, sul quale deve essere espresso un giudizio negativo per i suoi contenuti e per la miopia politica che lo caratterizza (Doc. 3). Tale documento si apre con un giudizio positivo sul confronto sviluppato con l’Avvocatura, al fine di individuare soluzioni comuni da proporre al Ministro con il dichiarato obbiettivo della riduzione dei tempi del processo, all’interno delle tre aree concordemente individuate. Le concrete soluzioni ivi indicate, pure non tutte condivisibili, paiono comunque ispirate alla prospettiva di un possibile approdo comune. Fin qui l’apprezzamento di UCPI. Deve però essere oggetto di severo giudizio la seconda parte del documento, con il quale ANM ha inteso manifestare la sostanziale condivisione delle ipotesi dell’Ufficio legislativo del Ministero, peraltro non valorizzate dal Guardasigilli in sede di consultazione. Tale decisione, rende all’evidenza impossibile la prosecuzione di quel percorso comune che pure era stato intrapreso con convinzione e con pubbliche inequivoche dichiarazioni. Ciò sia per ragioni di merito, sia -e forse prima ancora- per ragioni di metodo.
Nel merito, UCPI ha già chiarito, con propria delibera del 1- 2 Marzo 2019, che le ipotesi dell’Ufficio legislativo del Ministero si risolvono in una vera e propria manomissione dei connotati identitari del giusto processo come scolpiti dall’art. 111 della Costituzione. Basti pensare alla autentica aggressione al diritto di impugnazione o, ancora, alla abusiva ed immotivata ipertrofia del ricorso al rito immediato. Si tratta oltretutto di interventi disorganici, privi della benché minima ispirazione sistematica, disordinati nelle premesse quanto chiarissimi nell’obiettivo di riscrivere, con il pretesto della ragionevole durata dei processi, regole e garanzie fondamentali del processo accusatorio.
Nel metodo, poi, le ragioni del giudizio negativo sono ancor più radicali. L’interlocuzione tra magistratura e avvocatura ha senso solo se giunge a una proposta comune di intervento, forte appunto del consenso di entrambe, e in grado di individuare soluzioni coerenti con l’obbiettivo di incidere sui tempi morti del processo. Tale iniziativa, non può che porsi in alternativa con ogni altra ipotesi di intervento chiamata ad incidere su altri momenti del processo e fortemente avversata da tutta l’Avvocatura, per la sua evidente contrarietà ai principi costituzionali. Se si ritiene politicamente appagante l’individuato punto di equilibrio, frutto dell’iniziativa comune, indicatore di un nuovo rapporto tra le rappresentanze della Magistratura e dell’Avvocatura, unica non può che essere la proposta.     
 
4. UCPI e il tavolo ministeriale.
 
UCPI ribadisce piena disponibilità a lavorare alla definizione di proposte con ANM per le quali vi era stato un impegno comune, alla condizione imprescindibile di sottoscrivere un unico unitario documento che escluda l’adesione alle più inaccettabili ipotesi ministeriali. 
In assenza di nuove iniziative di ANM, UCPI parteciperà all’incontro del 13 p.v., convocato dal Ministro, rappresentando autonome proposte di intervento e ribadendo poi, in modo analitico, quel fermo dissenso sulla gran parte delle ipotesi avanzate dall’Ufficio legislativo, peraltro già prospettato nel precedente incontro, e sul quale si è manifestata la condivisione di tutte le componenti istituzionali ed associative forensi presenti al tavolo.
Le linee di riforma indicate da ANM, con il documento del 9 marzo 2019, si inseriscono a pieno titolo nell’orizzonte politico–culturale che ispira l’azione dell’attuale maggioranza di governo, e dunque del Ministro, in un connubio tra populismo giudiziario e burocratico efficientismo che trova la netta opposizione dei penalisti italiani.
 
5. Le prossime iniziative.
 
Se la legge delega dovesse valorizzare le ipotesi dell’Ufficio legislativo del Ministero e le proposte di ANM richiamate nel documento 9 marzo 2019, UCPI lancerà nel Paese la più ferma, dura ed intransigente opposizione contro l’inaccettabile tentativo di stravolgimento dei più elementari connotati qualificanti del processo penale come immaginato dal legislatore del 1988.
Primi interlocutori di questa nuova iniziativa politica saranno oltre all’intera Avvocatura, l’Accademia e le Associazioni della Magistratura che con UCPI hanno condiviso, anche in recenti congressi, la preoccupazione per l’attacco alle garanzie nel processo e la necessità della loro difesa.   
 
Roma, 10 marzo 2019
 
La Giunta
 

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