03/03/2019
Proposte di riforma del processo penale: la posizione dell'Unione

Pubblichiamo la delibera dell'Unione, ed i relativi allegati, in merito alle proposte di riforma del processo penale, avanzate dal Ministero.

PROPOSTE DI RIFORMA DEL PROCESSO PENALE
 
 
 
La Giunta UCPI,
 
premesso che
 
1. a seguito del varo della sciagurata “riforma” della prescrizione dei reati, surrettiziamente introdotta con emendamento al disegno di legge, poi convertito nella legge c.d. “spazzacorrotti”, e della forte reazione dell’intera comunità dei giuristi italiani, manifestatasi prima nella assemblea nazionale tenutasi il 23 novembre in Roma al Teatro Manzoni e poi nella sottoscrizione di un appello al Presidente della Repubblica predisposto dalla Giunta dell’UCPI e sottoscritto da oltre 150 giuristi italiani, la maggioranza di governo si determinava a posticipare l’entrata in vigore di detta norma al gennaio del 2020, preannunziando la volontà di realizzare entro quel termine un intervento riformatore del codice di procedura penale volto alla drastica riduzione della irragionevole durata dei processi in Italia, così intendendosi marginalizzare l’impatto concreto della abrogazione della prescrizione dopo la sentenza di primo grado;
 
2. addirittura, a conferma di tale iniziativa un autorevole Ministro, l’On. Giulia Buongiorno, dichiarava pubblicamente che, ove tale ipotesi di riforma non trovasse concreta ed effettiva realizzazione entro il mese di novembre 2019, la riforma della prescrizione sarebbe revocata o comunque ulteriormente procrastinata nella sua entrata in vigore;
 
3. contestualmente a tale preannunziata iniziativa di riforma, l’Associazione Nazionale Magistrati rendeva pubblico un documento contenente una serie di proposte di riforma del codice di procedura penale dichiaratamente volte all’obiettivo di una maggiore efficienza del processo penale, mediante interventi su istituti processuali evidentemente considerati dalla Magistratura associata causativi di disfunzioni gravemente distorsive delle esigenze di speditezza e ragionevole durata del processo. 
 
4. La Giunta dell’U.C.P.I., con propri documenti ufficiali e con ripetute prese di posizioni pubbliche del proprio Presidente esprimeva in modo esplicito, articolato ed argomentato il più radicale e fermo dissenso dai contenuti di quel documento dell’A.N.M., posto che gli interventi di riforma ivi prospettati si caratterizzavano, innanzitutto, per il fatto di colpire diritti e garanzie fondamentali dell’imputato, quali –fra gli altri ed in particolare-  il  diritto di impugnazione delle sentenze di condanna, il diritto alla immutabilità del Giudice ed il diritto alla formazione della prova nel contraddittorio tra le parti ; ed in secondo luogo apparivano del tutto inconferenti con asserite finalità di deflazione dei carichi processuali e di effettività del diritto (dell’imputato) alla ragionevole durata del processo, obiettivi rispetto ai quali -sorprendentemente - nulla si proponeva in ordine alle tre aree di intervento ineludibili per qualunque serio proposito di riforma, e cioè: a) il potenziamento dei riti alternativi; b) il recupero del ruolo di filtro della udienza preliminare mediante la restituzione al GUP di idonee regole di giudizio, o comunque il radicale ripensamento di quella fase processuale; c) un drastico intervento di depenalizzazione. 
 
5. Con particolare riguardo a tale ultima censura, ribadita in due successivi confronti pubblici con  A.N.M., il primo promosso dalla Camera Penale di Roma il 10 dicembre 2018 ed il secondo dalla Camera penale di Bologna in data 2 febbraio 2019, il Presidente dell’A.N.M. Francesco Minisci precisava che il documento del luglio 2018 esprimeva un prospettiva di riforma del codice di rito formulata dall’Associazione a prescindere da specifici obiettivi di riduzione dei tempi dei processi penali, ed esprimeva piena condivisione quanto alla individuazione, a tali fini, di quelle tre aree di intervento individuate da U.C.P.I.
 
6. Nel frattempo La proposta di UCPI di istituzione di una commissione ministeriale all'interno della quale potesse svilupparsi la discussione tra tutte le componenti dell'Accademia, dell'avvocatura e della magistratura, sui possibili temi di riforma, veniva respinta dal Ministro che riteneva invece di invitare i rappresentanti del CNF e delle Associazioni forensi e di ANM ad un tavolo di consultazione da lui presieduto per vedere illustrate le diverse proposte, verificare convergenze o dissensi, per poi procedere ad una unilaterale sintesi. L'Unione decideva di non sottrarsi a quella sede di confronto pur criticandone l'unilateralità e , preso atto di ciò,  formalmente invitava A.N.M. a verificare la praticabilità di un confronto che si proponesse di orientare, con proposte auspicabilmente comuni da formulare al Ministro di Giustizia, la formulazione della legge delega –che il Governo aveva intanto ufficialmente deliberato di adottare nei tempi più brevi- su quelle tre aree di intervento (riti alternativi, udienza preliminare, depenalizzazione). La Giunta di A.N.M. deliberava di rispondere positivamente a tale proposta ed infatti, dopo un primo incontro tra delegazioni delle rispettive giunte, UCPI ed ANM si presentavano alla prima riunione del tavolo Ministeriale (al quale partecipavano altresì il C.N.F., l’O.C.F. e l’A.I.G.A.) con tale forte indicazione comune, mentre restavano fuori da quel perimetro aree di intervento reciprocamente non condivise (interventi sui tempi delle indagini da un lato; interventi sul diritto di impugnazione e sui divieti di letture, dall’altro).
 
7. La decisione della Giunta di partecipare al Tavolo Ministeriale sui temi della ragionevole durata del processo penale veniva condivisa e confermata, senza eccezioni, dal Consiglio delle Camere penali in due successive riunioni, la prima a Bari nel corso della quale anzi -su espressa e tempestiva sollecitazione del Presidente- numerose Camere penali fornivano pregevoli contributi tecnici volti a declinare nello specifico i possibili interventi di riforma; e poi ancora nel successivo Consiglio tenutosi a Padova il 15 febbraio 2019, nel corso del quale il Presidente relazionava sullo stato di avanzamento dei lavori del tavolo.
 
8. All’esito della prima riunione del Tavolo il Ministro di Giustizia faceva pervenire –con vincolo di assoluta riservatezza, attesa anche la natura del tutto indicativa del documento- una prima bozza iniziale, articolata in 31 punti, rappresentativa dei possibili interventi che l’Ufficio legislativo del Ministero riteneva di poter sottoporre al vaglio dei soggetti partecipanti al Tavolo. Pur in presenza di diverse ipotesi ictu oculi radicalmente non condivisibili da parte dell’avvocatura penale, si poteva cogliere un primo effetto di quella comune indicazione da parte di UCPI ed ANM, posto che buona parte degli interventi si concentrava nelle due delle tre aree indicate (esclusa la depenalizzazione, al momento), e soprattutto risultavano estranee alle intenzioni programmatiche del Ministro sia l’abolizione del divieto di reformatio in peius, sia il tema delle letture o comunque della utilizzabilità di atti investigativi fuori dal consenso delle parti; temi che -ove prospettati nell’eventuale orizzonte della riforma- avrebbero determinato l’immediato abbandono del tavolo da parte dell’U.C.P.I. Si prospettavano tuttavia in quel documento alcuni interventi, in particolare sull’ampliamento delle ipotesi di giudizio immediato e sulle impugnazioni, rispetto ai quali UCPI rappresentava immediatamente al Ministro il drastico dissenso dei penalisti italiani. In particolare, si propongono da parte dell’Ufficio legislativo del Ministro interventi volti a: a) estendere a 180 giorni dalla iscrizione della notizia di reato, il termine per la presentazione della richiesta di giudizio immediato e l'ammissibilità di tale rito anche nei confronti di persona sottoposta a misura cautelare personale diversa dalla custodia cautelare; b) introdurre una disciplina semplificata per la declaratoria di inammissibilità dell'appello, senza ritardo né formalità di procedura da parte del Giudice a quo , in tutti i casi in cui l'inammissibilità emerga senza che siano necessarie valutazioni che superino l'oggettività delle situazioni; c) prevedere la reintroduzione dell'appello incidentale per il Pubblico Ministero; d) prevedere la competenza della Corte d'Appello in composizione monocratica, per l'appello avverso sentenze rese dal Giudice monocratico nei giudizi a citazione diretta. 
 
Tanto premesso, e considerato inoltre che:
 
9. Obiettivo della partecipazione al tavolo di U.C.P.I. è stato dunque quello, fin dall’inizio, di intervenire efficacemente con i seguenti scopi: a) orientare le deleghe -di una riforma che la maggioranza politica al Governo è fermamente intenzionata a compiere- sulle aree del codice di rito effettivamente incidenti sui tempi del processo; b) evitare che questo progetto di riforma colga pretestuosamente l’obiettivo della ragionevole durata, da tutti condiviso in quanto diritto fondamentale dell’imputato costituzionalmente riconosciuto e tutelato, per veicolare riforme non pertinenti al tema e però connotate dalla prospettiva di manomettere garanzie fondamentali dell’imputato, quali devono considerarsi il pieno esercizio dell’impugnazione delle sentenze di condanna (senza ulteriori interventi in tema di ammissibilità degli stessi), libero da prospettazioni di natura punitiva o ritorsiva (abolizione del divieto di reformatio in peius, reintroduzione dell’appello incidentale del Pubblico Ministero); e quali, ancora, il diritto alla immutabilità del Giudice ed alla formazione della prova in dibattimento, nel contraddittorio delle parti;
 
ribadisce
 
la propria radicale contrarietà alle ipotesi oggetto della bozza ministeriale esaminata (all.1) con particolare riguardo al paventato intervento sul giudizio immediato e sul diritto di impugnazione; 
 
invita
 
la propria delegazione a proseguire nella verifica delle possibili convergenze con ANM su specifiche proposte di riforma a partire dal documento UCPI redatto tenendo conto della sintesi dei contributi offerti dalle singole camere penali e dalle relazioni in materia processuale tenute alla recente inaugurazione dell'anno giudiziario degli avvocati penalisti in Padova (all.2); 
 
delibera
 
compatibilmente con i tempi serrati della road map Governativa sul progetto di legge delega (prossima riunione il 13 marzo p.v.), di sviluppare ulteriormente il più ampio approfondimento in ordine alle concrete articolazioni della ipotesi di legge delega che si va profilando al Tavolo, con particolare riguardo anche alla verosimile prospettazione di alcune linee-delega che, pur non pienamente condivise da UCPI, risultino comunque rigorosamente compatibili con gli obiettivi di cui al punto 9) della presente delibera.
 
Roma, 1-2 marzo 2019
 
La Giunta
 
Documenti allegati n. 2