Nel dibattito sul 41 bis un' importante pronuncia della Suprema Corte di Cassazione. Si evitera’ un altro caso Provenzano? Solo per ricordare tra gli altri il piú recente e più noto.
Torniamo ad occuparci dell’art 41 bis dell’ordinamento Penitenziario. Questa volta non per denunciare le prassi che costringono i detenuti ad un regime ben lontano da quello che prevede la norma e le ragioni investigative di esse, ma finalmente per una piccola fiammella che illumina il buio che circonda questo tipo di detenzione. Buio che non consente, tra l'altro, all’Osservatorio Carcere dell’Unione Camere Penali Italiane di visitare gli istituti dove sono reclusi tali detenuti e che vieta a questi ultimi di rispondere al questionario loro inviato sulle modalità di detenzione.
I Giudici della I Sezione Penale della Cassazione hanno accolto il ricorso della difesa di Totò Riina ed hanno annullato con rinvio la decisione del Tribunale di Sorveglianza di Bologna che aveva negato la concessione di benefici penitenziari, nonostante le gravissime condizioni di salute in cui il detenuto versa da tempo.
Il 13 luglio 2016 era morto Bernardo Provenzano, detenuto anch’egli al 41 bis, ma che non aveva trovato nel suo percorso giudiziario un’attenzione simile. Tre mesi prima l'Unione Camere Penali aveva denunciato il provvedimento contro natura e contra legem, adottato dal Ministro della Giustizia su proposta della Direzione Nazionale Antimafia , con il quale era stato prorogato al predetto il regime al 41 bis . Provenzano, come accertato in sede giudiziaria, era da tempo sofferente per patologie plurime ed invalidanti, che comportavano un grave decadimento cognitivo e motorio, anche per i postumi di molteplici interventi chirurgici. Era in stato quasi vegetativo. Nonostante l ' uomo" non potesse più definirsi "persona" , egli fu considerato individuo dall'elevata pericolosità . La sua morte, nelle condizioni in cui lo Stato ha voluto avvenisse, rappresentò solo ed esclusivamente la sconfitta del diritto in un Paese che, pur di dimostrarsi "forte", era ricorso ad ingiustificati ed ingiustificabili provvedimenti che assumevano esclusivamente il valore della vendetta.
L’Osservatorio Carcere dell’Unione delle Camere Penali Italiane, plaude, pertanto, al provvedimento della Suprema Corte di Cassazione che chiede al Tribunale di Sorveglianza di Bologna di rivalutare la pericolosità di una persona con un passato criminale di grande spessore, ma oggi piegata nel corpo e nella mente per il tempo trascorso e per le malattie che l'hanno devastata, incapace quindi di avere collegamenti con qualsiasi organizzazione delinquenziale.
Decisione corretta perché pone al centro della questione giuridica la persona e i suoi diritti inalienabili che non sono disponibili e non possono essere mai calpestati, neanche dal mal celato obiettivo punitivo del regime detentivo speciale contemplato dall'art. 41 bis.
Decisione coraggiosa perché applica i principi di diritto ad onta di un’idea giustizialista diffusa. Il Procuratore Nicola Gratteri, durante un incontro con gli studenti all' Università ha duramente criticato la decisione della Suprema Corte affermando che Riina deve restare in carcere in quanto non deve fare sport, né partecipare alle olimpiadi, deve morire in carcere come avvenuto per altri capi mafia. La sua scarcerazione rappresenterebbe una disparità di trattamento nei confronti dei suoi simili, mandati a casa da morti. Parole che dovrebbero far rabbrividire e che invece hanno trovato facile consenso.
Decisione, quella della Suprema Corte, saggia e costituzionalmente orientata, che ci auguriamo possa rappresentare la svolta tanto attesa di una Giurisprudenza conforme alle regole basilari del nostro diritto, prima tra tutte il rispetto della dignità della persona, chiunque essa sia.
Roma, 6 giugno 2017
L'Osservatorio Carcere UCPI
- TAGS:
- ART.41 BIS O.P.
- RIINA
- Osservatorio Carcere
- Osservatori e Commissioni
DOWNLOAD
-
del 06.06.2017 Scarica

