13/07/2015
DELITTO DI TORTURA: UN PREOCCUPANTE PASSO INDIETRO

Dopo 26 anni dalla ratifica della Convenzione ONU e ben 5 legislature che si sono occupate della materia, il Parlamento non riesce a definire il delitto di tortura.

L'Unione della Camere Penali Italiane, con il proprio Osservatorio Carcere, esprime profonda delusione e preoccupazione per i recenti sviluppi del tormentato iter parlamentare del disegno di legge finalizzato all'introduzione del reato di tortura.
Colpisce non tanto il fatto che la Commissione Giustizia del Senato abbia licenziato un testo nuovamente modificato rispetto a quello approvato dalla Camera dei Deputati, prefigurando la necessità di ulteriori letture parlamentari, con il conseguente deprecabile effetto di prolungare i tempi di approvazione della legge, quanto il merito e soprattutto l'ispirazione delle modifiche apportate.
Si evoca l'esigenza di evitare che siano messe in discussione le prerogative costituzionalmente previste delle forze dell'ordine per sostenere la previsione – che citiamo, fra le altre, perché ci pare la più inquietante – della necessaria reiterazione dell'uso della violenza quale forma di tortura, che relega al di fuori della tutela penale la tortura una tantum, dimenticando che la Costituzione, nell'unica norma pertinente (art. 13 c. 4), sancisce perentoriamente che “é punita ogni violenza fisica e morale sulle persone comunque sottoposte a restrizioni di libertà”.
L' Unione Camere Penali non ha mai condiviso la posizione, pur autorevolmente espressa, di coloro che auspicavano una rapida approvazione della legge sulla tortura benché la giudicassero insoddisfacente, pur di vedere finalmente attuato l'impegno che l'Italia, ratificando la convenzione dell'ONU sulla materia, ha assunto fin dal lontano 1989, ed ha sempre rivendicato la necessità che una simile operazione rispondesse al valore fondamentale che la condanna della tortura riveste nella cultura democratica e nella normativa internazionale sui diritti umani. E ciò richiede la consapevolezza che la specifica area di tutela penale a cui occorre rivolgersi è quella della difesa dell'individuo da ogni forma di abuso dell'autorità costituita. Per questo non ha mai convinto anzitutto la prospettiva dell'introduzione di una fattispecie penale comune piuttosto che di un reato proprio del pubblico ufficiale e dell'incaricato di pubblico servizio.
Oggi più che mai occorre denunciare con chiarezza che le istanze a cui le istituzioni parlamentari si mostrano tanto sensibili, non a caso provenienti dai settori più retrogradi (e minoritari) delle forze di polizia, sono sostanzialmente antitetiche rispetto ai valori che si dovrebbero perseguire ed ai quali, da ultimo, anche la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, con la condanna sul caso della scuola Diaz, ci ha richiamato.
Il reato di tortura è definito dall'art. 1 della Convenzione dell'ONU contro la tortura, approvata a New York il 10 novembre 1984. Se il Parlamento italiano intende introdurlo è sufficiente che recepisca quella definizione, senza ulteriori tentennamenti.

La Giunta

L’Osservatorio Carcere

 

Roma, 13 luglio 2015