15/04/2014
Il Governo rinvia la chiusura degli OPG: l'Unione propone i suoi emendamenti.

Il DL 31 marzo 2014 n. 52 dispone che la chiusura degli OPG slitti al 31 marzo 2015. L'Unione, con la collaborazione dell'Osservatorio Carcere, ha redatto una serie di proposte emendative poi presentate in Commissione giustizia del Senato al fine di ottenere un rafforzamento immediato delle garanzie per gli internati.

Proposta di emendamenti al decreto-legge 31 marzo 2014, n. 52, recante disposizioni urgenti in materia di superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari


La lettera b) dell'art. 1 al comma 1 va così integrata:

Il Giudice dispone nei confronti dell'infermo di mente e del seminfermo di mente l'applicazione di una misura di sicurezza diversa dal ricovero in un ospedale psichiatrico giudiziario o in una casa di cura e custodia.

Dopo “Allo stesso modo provvede il Magistrato di sorveglianza quando interviene ai sensi dell'art. 679 del codice di procedura penale” aggiungere “In entrambe le ipotesi non costituisce elemento idoneo a supportare il giudizio di pericolosità sociale la sola mancanza di programmi terapeutici individuali.
Al fine della decisione del giudice i programmi terapeutici riabilitativi individuali devono essere redatti dai responsabili del CSM o CPS di concerto con i Direttori Sanitari e messi a disposizione del Magistrato senza ritardo, e in ogni caso a richiesta, prima dell'applicazione di qualunque misura di sicurezza o prima dell'udienza fissata per il riesame della pericolosità sociale”.

Dopo il comma 1, così integrato, è inserito il seguente comma 1 bis :
Le misure di sicurezza detentive definitive non possono durare oltre il tempo stabilito per la pena detentiva prevista per i reati commessi dall'infermo e dal seminfermo, avuto riguardo la previsione edittale massima. Per la determinazione della pena a tali effetti si applica l'art.278 c.p.p.; per i reati per i quali la legge stabilisce la pena dell'ergastolo, si applica l'art. 222, comma 2, c.p.

Al comma 6 del D.L. 22 dicembre 2011, n.211, come modificato dalla legge 23 maggio 2013 n. 57 alla fine del periodo introdotto dopo “casa di cura e custodia” va aggiunto il seguente periodo: “La misura di sicurezza detentiva definitiva non può essere prorogata nei confronti degli internati che necessitino di presa in carico territoriale e di misura di sicurezza alternativa, né si può provvedere in tal senso per la sola mancanza di presa in carico territoriale".


Di seguito ulteriori proposte emendative:

Manconi - Lo Giudice:

La lettera b) dell'art. 1 al comma 1 va così modificata:

Dopo "salvo quando sono acquisiti elementi dai quali risulta che ogni altra misura diversa non e' idonea” eliminare “ad assicurare cure adeguate”.



 DOWNLOAD