30/06/2026
Proposte della Commissione europea su Ordine europeo di indagine e partecipazione da remoto ai procedimenti penali

La Commissione europea ha presentato una proposta di direttiva volta a rifondere e modificare la disciplina dell’Ordine europeo di indagine penale, introducendo al contempo un nuovo strumento di cooperazione giudiziaria: l’Ordine europeo di partecipazione da remoto (European Remote Participation Order – ERPO).
Il documento dell'Osservatorio Europa

L’intervento si inserisce nel più ampio processo di rafforzamento degli strumenti di cooperazione giudiziaria penale nell’Unione europea e muove da una duplice esigenza: da un lato, rendere più efficace e uniforme l’utilizzo dell’Ordine europeo di indagine; dall’altro, disciplinare in modo specifico la partecipazione a distanza di indagati, imputati e vittime che si trovino in uno Stato membro diverso da quello in cui si celebra il procedimento.

Per gli avvocati penalisti il testo presenta profili di particolare rilievo perché incide su due terreni decisivi: la circolazione della prova nello spazio giudiziario europeo e le condizioni effettive di partecipazione dell’imputato al procedimento.

Quanto all’Ordine europeo di indagine, la proposta interviene su alcuni nodi applicativi emersi negli ultimi anni: l’utilizzo della prova per finalità diverse da quelle originarie, il trasferimento ulteriore delle informazioni raccolte, l’uso processuale di dati già scambiati tra autorità di polizia o autorità giudiziarie, la definizione di intercettazione di telecomunicazioni, l’impiego di dispositivi tecnici di registrazione e la sorveglianza transfrontaliera.

Si tratta di ambiti che incidono direttamente sul diritto di difesa, perché riguardano la formazione, la circolazione e l’utilizzabilità della prova penale nello spazio giudiziario europeo.

Di particolare interesse è la previsione di procedure specifiche per l’uso come prova di informazioni già acquisite in sede di cooperazione tra autorità, nonché la disciplina della successiva utilizzazione e del trasferimento verso altri Stati membri, Paesi terzi o organizzazioni internazionali. In questa prospettiva, resta essenziale che la difesa possa ricostruire la provenienza del dato, le condizioni della sua acquisizione e i limiti entro i quali esso può essere utilizzato nel procedimento nazionale.

La proposta mira inoltre a rendere più rapida l’esecuzione di talune misure investigative “in tempo reale”, come consegne controllate, intercettazioni, monitoraggio di operazioni bancarie e sorveglianza transfrontaliera, prevedendo anche forme di esecuzione provvisoria nei casi di urgenza. Proprio su questo terreno sarà essenziale verificare che l’esigenza di efficienza investigativa non si traduca in una riduzione degli spazi di controllo giurisdizionale, di conoscibilità degli atti e di effettività dei rimedi difensivi.

Ancora più innovativa è l’introduzione dell’Ordine europeo di partecipazione da remoto, destinato a consentire la partecipazione da remoto a udienze penali, anche nella fase dibattimentale, di persone che si trovino in un altro Stato membro.

La proposta distingue tale strumento dall’Ordine europeo di indagine: quest’ultimo resta destinato all’assunzione della prova, mentre l’ERPO riguarda la partecipazione piena al procedimento, con esercizio dei diritti processuali come se la persona fosse fisicamente presente in aula.

Il punto centrale, per la difesa, è rappresentato dalle garanzie previste per l’imputato o l’indagato. La partecipazione da remoto dovrebbe fondarsi, di regola, sul consenso libero, specifico e informato della persona interessata, previa informazione sui diritti e accesso al difensore. La proposta contempla tuttavia eccezioni al consenso in situazioni eccezionali, legate in particolare a esigenze di sicurezza pubblica o salute pubblica: un passaggio che meriterà particolare attenzione nel dibattito legislativo europeo, perché il collegamento da remoto non può trasformarsi in una modalità ordinaria di compressione della presenza fisica dell’imputato nel processo. La presenza personale resta, soprattutto nel dibattimento, un presidio sostanziale del contraddittorio e non un mero dato organizzativo.

Merita segnalazione anche la previsione secondo cui l’indagato o imputato che partecipi da remoto dovrebbe essere assistito da un difensore incaricato e fisicamente presente nello Stato di emissione, con la garanzia di un canale sicuro e riservato di comunicazione tra difensore e assistito. È un profilo decisivo: senza effettiva riservatezza del colloquio difensivo e senza possibilità di interlocuzione tempestiva durante l’udienza, la partecipazione da remoto rischierebbe di compromettere il contraddittorio e l’uguaglianza delle armi. La garanzia non dovrebbe quindi esaurirsi nella mera disponibilità di un collegamento tecnico, ma richiedere condizioni concrete di comunicazione continua, riservata e immediata tra imputato e difensore.

La proposta richiama espressamente gli articoli 47 e 48 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, la direttiva sulla presunzione di innocenza e sul diritto di presenziare al processo, nonché le direttive sui diritti procedurali. Prevede inoltre attenzione specifica per le persone vulnerabili e per i minori, nonché rimedi effettivi in caso di violazione delle garanzie. Sarà importante verificare che tali richiami trovino una traduzione operativa precisa, soprattutto quanto all’accesso al difensore, all’interpretazione, alla comprensione effettiva dell’udienza e alla possibilità di opporsi alla modalità da remoto quando essa pregiudichi l’esercizio dei diritti difensivi.

L’Osservatorio Europa segnala quindi l’importanza di seguire con attenzione l’iter legislativo. Le proposte confermano che la cooperazione giudiziaria penale europea si sta spostando sempre più verso modelli digitali, rapidi e integrati. È tuttavia necessario che tale evoluzione non venga letta solo nella prospettiva dell’efficienza investigativa e della semplificazione procedurale.

Per l’avvocatura penale europea, il punto essenziale resta un altro: ogni strumento di cooperazione, ogni forma di circolazione della prova e ogni modalità di partecipazione da remoto devono essere costruiti intorno alla piena effettività del diritto di difesa, al controllo giurisdizionale, alla proporzionalità della misura, alla conoscibilità degli atti, alla riservatezza delle comunicazioni difensive e alla possibilità di contestare l’utilizzabilità della prova raccolta oltre frontiera. In assenza di queste garanzie, il rischio è che la cooperazione diventi più rapida per l’accusa, ma non altrettanto accessibile e verificabile per la difesa.

La costruzione dello spazio giudiziario penale europeo non può fondarsi soltanto sulla fiducia reciproca tra autorità, ma deve misurarsi con una fiducia altrettanto concreta nella tutela dei diritti della persona sottoposta al procedimento penale. È su questo equilibrio, tra cooperazione efficace e garanzie effettive, che dovrà essere valutata l’evoluzione del modello di cooperazione giudiziaria in Europa.