04/06/2026
Pena da scontare in condizioni contrarie al senso di umanità: l'Unione innanzi alla Corte Costituzionale

A tredici anni di distanza dalla decisione 279/2013, la Consulta sarà chiamata a risolvere il contrasto con l’art. 27 della Costituzione e con l’art. 3 della CEDU delle condizioni detentive inumane in cui si trova il detenuto in espiazione senza che lo Stato abbia o possa porvi rimedio in maniera efficace e tempestiva. La nota della Giunta e degli Osservatori Carcere e Corte Costituzionale UCPI

La questione di legittimità costituzionale del differimento dell’esecuzione e della sostituzione con la detenzione domiciliare nel caso di detenuto costretto a scontare la pena in condizioni contrarie al senso di umanità torna all’esame della Corte Costituzionale.

A tredici anni di distanza dalla decisione 279/2013, la Consulta sarà chiamata a risolvere il contrasto con l’art. 27 della Costituzione e con l’art. 3 della CEDU delle condizioni detentive inumane in cui si trova il detenuto in espiazione senza che lo Stato abbia o possa porvi rimedio in maniera efficace e tempestiva.

La questione, sollevata dal Tribunale di Sorveglianza di Firenze con ordinanza n. 69/2026, ripropone il tema strettamente collegato alle condizioni disastrose e, perciò, inaccettabili in cui si trova il sistema penitenziario italiano, più volte e da diverso tempo denunciato, in primis, dalla comunità dei penalisti italiani.

Gli istituti penitenziari nazionali, oltre a gravissimi deficit strutturali, registrano oggi tassi di sovraffollamento medi superiori al 139%, con 163 ben oltre la capienza massima consentita, 73 dei quali con tassi compresi tra il 150% e il 238%, 27 suicidi fra i detenuti, 2 tra la polizia penitenziaria e 70 morti per altre cause: un quadro che rende strutturale e non più episodica la violazione del principio di umanità della pena.

La decisione della Corte avverrà all’udienza pubblica già fissata al 22 settembre 2026 e a cui parteciperà l’Unione in virtù di un atto di intervento redatto e curato, congiuntamente, dall’Osservatorio Corte Costituzionale e dall’Osservatorio Carcere.

Già nell’Amicus curiae, depositato in termini ai sensi dell’art. 6 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte Costituzionale, abbiamo evidenziato come una pena eseguita, come oggi avviene, in condizioni strutturali di degrado è una pena diversa e più grave di quella pronunciata dal giudice, priva di base legislativa e intrinsecamente anti-rieducativa, perché trasforma il condannato in oggetto passivo di sofferenza, rendendo tutto ciò incompatibile con l’art. 27 della Costituzione e con l’art. 3 della CEDU.

Per superare questo grave conflitto, si rende necessaria una sentenza additiva in grado di dare la possibilità, oggi vietata dalla letterale e tassativa formulazione dell’art. 147 cp, alla magistratura di sorveglianza di sospendere l’esecuzione della pena, magari sostituendola con la detenzione domiciliare, quale alternativa alla pena degradante.

L’Unione sosterrà, anche stavolta, con forza la necessità di superare questa inaccettabile condizione, consapevoli, come ricordato dal Presidente emerito della Corte costituzionale, Giuliano Amato, in occasione del suo insediamento alla presidenza, il 29 gennaio 2022, che la riproposizione della questione sul tema del differimento della pena inumana e degradante troverà sicuramente la Consulta pronta “di fronte alla responsabilità” di doverla affrontare senza ipocrisie.

Roma, 4 giugno 2026
La Giunta
L'Osservatorio Carcere
L'Osservatorio Corte Costituzionale

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