18/04/2026
Spaccio di lieve entità: gli effetti perversi della tolleranza zero
La nota della Giunta.
In sede di conversione in legge del “decreto sicurezza”, il Senato ha approvato un emendamento che prevede, in relazione ai reati di produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope, che il fatto non possa essere qualificato di lieve entità quando, per l’allestimento di mezzi o strumenti ovvero per le modalità dell’azione, le condotte risultino poste in essere in modo continuativo e abituale.
La fattispecie di cui all’art. 73, comma 5, del d.P.R. 309/1990 è stata introdotta dal legislatore con una finalità chiara e specifica: mitigare il rigore del sistema repressivo nei confronti di condotte caratterizzate da una ridotta offensività, riconducibili a forme di criminalità minore e marginale. Pur a fronte di una giurisprudenza che ha inteso restringere il campo di applicazione di tale ipotesi, il vero spirito della norma è stato ribadito dalla Corte costituzionale (sent. n. 90 del 2025), la quale ha censurato l'irragionevole esclusione del reato dall'accesso alla messa alla prova, sottolineando che lo spaccio di lieve entità costituisce un fatto di ridotta offensività che si traduce in un'ipotesi attenuata rispetto alla fattispecie base e che ben si presta alle finalità specialpreventive e risocializzanti dell'istituto.
L’emendamento approvato si pone pertanto in netto contrasto con i principi costituzionali che regolano la materia penale, poiché introduce un automatismo fondato su criteri generici e indeterminati, quali la continuità e l’abitualità della condotta, elevandoli a cause di esclusione del fatto di lieve entità. In tal modo, si sottrae al giudice ogni spazio di valutazione in concreto, precludendo la possibilità di una risposta sanzionatoria proporzionata al reale disvalore del fatto.
Si ripropone così il rischio di parificare tra loro situazioni profondamente eterogenee, compromettendo la necessaria proporzionalità della risposta punitiva. Una scelta che, lungi dal rafforzare l’efficacia del sistema di contrasto, finirà tragicamente per aggravare il fenomeno del sovraffollamento carcerario e per incidere negativamente sui principi di offensività, ragionevolezza e personalizzazione della pena, senza apportare alcun contributo concreto alla repressione dei fenomeni criminali più complessi che si dichiara di voler combattere.
Appare evidente come il legislatore sia da tempo all’inseguimento della giurisprudenza più repressiva.
Roma, 18 aprile 2026
La Giunta
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Comunicato del 18.04.2026 Scarica

