Il testo elaborato si propone di fornire, attraverso l’analisi dei testi legislativi e delle relative norme di riferimento, una analisi delle ragioni, formali e sottese, dichiarate e intuibili, alla base del ricorso presentato avanti il Tar del Lazio avverso la delibera del Consiglio dei Ministri che fissa le date della consultazione referendaria.
Tutta questione di numeri
Tutta questione di numeri, così potremmo intitolare la premessa al lavoro che segue, nel quale abbiamo cercato di individuare le reali ragioni della iniziativa dei cosiddetti quindici volonterosi e le maggiori criticità delle relative argomentazioni, con particolare riferimento al ricorso promosso avanti il Tar del Lazio.
Ma, ciò che balza immediatamente all’occhio è che il dibattito intorno all’appuntamento referendario ha abbandonato la strada del confronto sul testo della legge, per approdare a questioni più banali: i ricorrenti intendono acquisire la qualifica di promotori referendari e con essa la elargizione del relativo automatico rimborso spese, nella misura minima di 500.000 € da reinvestire (a dar credito ai proclami) nella campagna referendaria.
Quindi? Solo questione di vil denaro? Non solo. Uno spostamento della data della consultazione referendaria (vieppiù nella dilatata prospettazione dei ricorrenti) potrebbe incidere, in caso di approvazione della legge di riforma costituzionale, in uno slittamento dei successivi provvedimenti normativi di attuazione.
Ciò consentirebbe il rinnovo del CSM secondo le attuali vigenti norme, vanificando così qualsiasi velleità di porre argine al potere correntizio.
500.000 mila e una ragione per approfondire il tema de …
Il referendum confermativo e la questione delle date
E’ di questi ultimi giorni la notizia che i 15 promotori della raccolta firme per il referendum costituzionale di conferma della modifica, avente ad oggetto la piena attuazione dell’art. 111 Cost. sulla terzietà del giudice, hanno depositato al TAR Lazio un ricorso per annullare la delibera del 12 gennaio 2026, con cui il Consiglio dei Ministri ha inteso richiedere al Presidente della Repubblica di fissare per il 22 e il 23 marzo p.v. le date di celebrazione del referendum confermativo.
Tra gli argomenti, spesi dai ricorrenti, vi è il richiamo al (presunto) mancato rispetto del termine, previsto dall’art. 138, co. 2, Cost., in virtù del quale – una volta approvata la legge di revisione costituzionale senza la maggioranza qualificata dei 2/3 dei componenti di ciascuna camera parlamentare – deve attendersi il decorrere di tre mesi dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, affinché 1/5 dei membri di una Camera o 500 mila elettori o cinque Consigli regionali possano chiedere che la stessa sia sottoposta a referendum.
Nel caso a mani, l’approvazione definitiva della legge di modifica e la richiamata pubblicazione sono avvenute il 30 ottobre 2025 con scadenza – quindi - del termine in questione al 30 gennaio 2026.
Secondo i ricorrenti, il suddetto termine va rispettato, anche, per il caso in cui il quesito referendario sia stato medio tempore depositato da uno dei tre soggetti su menzionati.
Nel caso, che ci occupa, tra il 4 e il 7 novembre 2025 sono state proposte presso l’Ufficio centrale per i Referendum della Corte di Cassazione quattro richieste di referendum da parte di 1/5 di parlamentari di maggioranza e opposizione con l’identico seguente quesito: <
Inoltre, l’attesa del decorrere dei 3 mesi sarebbe doverosa, persino, qualora le anzidette richieste e il relativo quesito siano stati dichiarati conformi alle norme dell’art. 138 Cost. e della legge n. 352 del 1970 dal medesimo Ufficio centrale della Cassazione (come avvenuto con l’ordinanza del 18 novembre 2025).
Infine, per i ricorrenti la prospettata tesi va condivisa, sebbene l’art. 15 della legge del 1970 imponga che il referendum sia indetto con decreto del Presidente della Repubblica, su deliberazione del Consiglio dei Ministri, entro sessanta giorni dalla comunicazione dell’ordinanza che lo abbia ammesso e in una data compresa tra il 50° e 70° giorno successivo al richiamato decreto.
In merito, va – subito – detto che la prospettazione dei 15 promotori sembra non trovare riscontro (al punto da esserne smentita) dalle valutazioni, dapprima, dell’Ufficio centrale della Cassazione (che ha ritenuto la legittimità delle richieste di referendum e del quesito), e, di poi, del Presidente della Repubblica (che ha accolto la richiesta di fissazione della data per il 22 e il 23 marzo p.v.).
Evidentemente, entrambi gli organi costituzionali hanno inteso come non cogente il rispetto del termine dei tre mesi.
In secondo luogo, la prospettazione dei ricorrenti mal si concilia col dettato letterale della legge costituzionale (art. 138, co. 2, Cost.) o ordinaria (art. 3), la quale – facendo uso della disgiuntiva “o” – rende palese l’alternatività della richiesta di referendum, che può intervenire da parte di un quinto dei membri di una Camera o 500 mila elettori o 5 Consigli regionali.
La medesima discrasia può essere ricostruita in riferimento alla norma, di cui all’art. 15 della legge n. 352, che – perentoriamente – richiede che il referendum sia indetto entro sessanta giorni dalla comunicazione dell’ordinanza, che lo abbia ammesso.
Tale interpretazione si armonizza – perfettamente – con la disposizione costituzionale, che prevede che le leggi di revisione costituzionali, approvate a maggioranza non qualificata dei due terzi, possono essere sottoposte a referendum popolare quando “entro tre mesi” ne faccia richiesta uno dei soggetti sopra indicati.
La circostanza che – in passato – si siano avallate prassi diverse non può ex se minare la legittimità della decisione del Governo.
Soprattutto, ove si tenga conto della ratio finalistica, sottesa alla disciplina in parola, ovvero quella di favorire l’indizione del referendum e, quindi, la consultazione di quel popolo, cui spetta la sovranità, e che in questo caso è chiamato a corroborare la mancanza di una maggioranza parlamentare qualificata.
Del resto, questa finalità non può legittimare l’orientamento, preteso dai “volenterosi promotori”, ma, solo giustificarlo alla luce di una scelta di natura “politica”, favorita da una sostanziale convergenza di tutti gli attori in gioco.
Non è un caso che il complesso normativo di che trattasi faccia unicamente riferimento alla richiesta di referendum e non alle richieste.
Sotto tale profilo, un ulteriore argomento a contrario alle tesi dei ricorrenti può – agevolmente - ricavarsi dall’art. 32 della suddetta legge ordinaria, laddove esso fa riferimento alle “richieste depositate”, rispetto alle quali è disciplinata la concentrazione di quelle, “che rivelano uniformità o analogia di materia”.
Il fatto che tale disposizione sia contenuta – esclusivamente – nel titolo II (dedicato al referendum abrogativo), e non anche nel titolo I (riferito al referendum di revisione della costituzione) è sintomatico della volontà del legislatore di regolamentare in modo diverso i due tipi di quesiti.
Ubi lex voluit dixit ubi noluit tacuit.
Sul punto, taluni autori hanno parlato di una deriva derogatoria [Carnevale].
Sotto il profilo della legittimazione attiva, è quanto meno dubbia la legittimazione alla proposizione dell’impugnativa di che trattasi, atteso che l’azione sembra essere stata esercitata al di fuori delle proprie attribuzioni costituzionali, in relazione alle modalità di svolgimento del procedimento referendario, non rientrandovi — in assenza di situazioni eccezionali — la pretesa di interferire sulla scelta governativa, tra le molteplici, legittime, opzioni, della data all'interno del periodo prestabilito (Corte Cost., n. 195/2020).
A ben vedere, l’ammissibilità del conflitto appare dubbia – altresì – sotto il profilo della carenza del requisito oggettivo del ricorso, risultando implausibile una lesione della sfera di attribuzioni costituzionalmente assegnata al potere che lo ha promosso.
Il quesito referendario, che i promotori intendono proporre, è – già -stato ammesso a referendum.
Quest’ultimo corrisponde – perfettamente - ad una delle due formule, specificate dall’art. 16, L. n. 352/1970, come riconosciuto dall’UCR della Cassazione.
D’altra parte, stante la sostanziale identità tra i due quesiti, non sembra fondatamente sostenibile l’idea che quello promosso dai “volenterosi” possa risultare più chiaro solo perché contiene il richiamo alle norme.
A pensare che l’intento del nuovo comitato sia – esclusivamente - quello di accedere ai fondi dei rimborsi pubblici (€ 1,00 per ogni firma) ovvero di allungare i tempi dello svolgimento della gara referendaria, per fare in modo che nell’attuale legislatura non si abbia il tempo necessario per dettare la disciplina di attuazione, si fa peccato.
Ma, si può concordare sul fatto che la fissazione della data del referendum non può essere assunta come una misura strategica per influenzare l’affluenza alle urne o l’esito del voto.
Roma, 17 gennaio 2026
L’Osservatorio Ordinamento Giudiziario
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