Oggi 11 dicembre 2025 la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo ha depositato la sentenza Diaco e Lenchi c. Italia, riconoscendo che i gravi e sistematici ritardi nel pagamento agli avvocati dei compensi dovuti per la difesa delle persone ammesse al patrocinio a spese dello Stato integrano una violazione dell’articolo 1 del Protocollo n. 1.
Il documento della Giunta, dell'Osservatorio Europa e dell'Osservatorio Patrocinio a Spese dello Stato
Oggi 11 dicembre 2025 la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo ha depositato la sentenza Diaco e Lenchi c. Italia, riconoscendo che i gravi e sistematici ritardi nel pagamento agli avvocati dei compensi dovuti per la difesa delle persone ammesse al patrocinio a spese dello Stato integrano una violazione dell’articolo 1 del Protocollo n. 1.
La Corte ha affermato che i decreti di pagamento emessi dai giudici italiani costituiscono veri e propri titoli che attestano un credito certo ed esigibile, protetto come “bene” ai sensi della Convenzione e, come chiarito dalla giurisprudenza nazionale richiamata dalla stessa Corte, essi riconoscono un “diritto soggettivo patrimoniale” dell’avvocato, che non può essere svuotato di contenuto da ritardi amministrativi o carenze organizzative.
Su queste basi, la Corte ha rilevato che i ritardi accertati, compresi tra un anno e un mese e oltre quattro anni, risultano essere prima facie irragionevoli, specie alla luce della semplicità degli adempimenti richiesti all’amministrazione e della diligenza mostrata dagli avvocati, i quali avevano più volte sollecitato gli uffici competenti. La Corte ha sottolineato, infatti, che dal fascicolo non emergeva alcun elemento che consentisse di dedurre che ritardi sostanziali fossero imputabili ai ricorrenti e individuato le responsabilità esclusivamente nelle disfunzioni delle cancellerie, nello smarrimento di fascicoli, nella lentezza delle comunicazioni e nell’indisponibilità sistematica dei fondi.
Di particolare rilievo è la parte della motivazione nella quale la Corte ha fissato un parametro preciso per la ragionevolezza dei tempi di pagamento, definendo una soglia oltre la quale il ritardo diventa incompatibile con la Convenzione. I Giudici di Strasburgo hanno affermato che, pur potendosi comprendere un certo margine di tempo nell’esecuzione dei decreti, tale ritardo non dovrebbe superare, salvo circostanze eccezionali, un anno in totale, escluso il termine di opposizione e, in linea di principio, sei mesi tra il deposito dei decreti e la possibilità per gli avvocati di inviare la fattura, e sei mesi tra il momento dell'invio della fattura e il pagamento (§ 85). Con questa indicazione, la Corte non solo ha giudicato irragionevoli i ritardi oggetto dei ricorsi, ma ha introdotto un criterio generale destinato ad orientare la prassi degli uffici giudiziari e dell’amministrazione, segnando una svolta nella tutela effettiva del diritto degli avvocati a ricevere quanto loro dovuto per l’attività svolta entro tempi coerenti con la natura pubblica e costituzionale della funzione difensiva.
Un ulteriore elemento qualificante della decisione è il riconoscimento del contributo dell’Unione delle Camere Penali Italiane nel suo amicus curiae redatto nell’agosto del 2019 dal gruppo di lavoro dell’Osservatorio Europa composto dagli Avvocati Federico Cappelletti, Amedeo Barletta e Marina Silvia Mori, in collaborazione con l’Osservatorio Patrocinio a spese dello Stato. La Corte ha recepito, infatti, il cuore dell’argomentazione sviluppata dall’UCPI, ritenendo necessaria una particolare diligenza nel pagamento delle indennità dovute agli avvocati a titolo di patrocinio a spese dello Stato, non solo in ragione della missione fondamentale dell'avvocato in una società democratica, ma anche del ruolo essenziale del patrocinio a spese dello Stato nell'accesso alla giustizia e nell'effettività dei diritti garantiti dalla Convenzione.
La Corte, attribuendo espressamente importanza agli elementi forniti dall’UCPI (§ 109), ha, inoltre, qualificato il fenomeno come espressione di un malfunzionamento strutturale, richiamando l’Italia – ai sensi dell’articolo 46 della Convenzione – ad individuarne le cause e ad adottare misure idonee a porvi rimedio. Il richiamo alle misure generali sottolinea che non è sufficiente gestire i singoli casi, ma occorre intervenire sul sistema di gestione dei decreti, sulla dotazione dei fondi e sulle prassi amministrative che negli anni hanno prodotto ritardi cronici, come dimostrato anche dalla documentazione acquisita nel procedimento.
La sentenza segna, dunque, un passo decisivo non solo per la tutela dell’avvocatura, ma per la garanzia del diritto fondamentale alla difesa delle persone che si affidano al patrocinio a spese dello Stato.
L’UCPI esprime soddisfazione per il riconoscimento del valore del proprio intervento e ribadisce il proprio impegno a vigilare affinché lo Stato dia piena attuazione alla decisione, eliminando finalmente un vulnus che incide, insieme, sulla dignità della professione forense e sull’eguaglianza dei cittadini nell’accesso alla giustizia.
Roma, 11 dicembre 2025.
La Giunta
L’Osservatorio Europa
L’Osservatorio Patrocinio a spese dello Stato

