Dopo due anni di dibattimento e difesa tecnica nel c.d. Processo Regeni, la Corte d’Assise di Roma ha ritenuto fondata la questione di legittimità costituzionale sollevata dai difensori d’ufficio degli imputati egiziani assenti, rimettendola alla Consulta. Il documento dell’Osservatorio difesa d’ufficio ‘Paola Rebecchi’.
Dopo due anni di dibattimento e difesa tecnica nel c.d. Processo Regeni che l'Unione Camere Penali ha monitorato sin dal suo inizio attraverso l'Osservatorio Difesa d'ufficio ‘Paola Rebecchi’, la Corte d’Assise di Roma ha ritenuto fondata la questione di legittimità costituzionale sollevata dai difensori d’ufficio degli imputati egiziani assenti, rimettendola alla Consulta.
La questione riguarda l’art. 225, comma 2 c.p.p., nella parte in cui — rinviando alla disciplina del patrocinio a spese dello Stato — non consente al difensore d’ufficio di nominare un consulente tecnico con spesa anticipata dall’erario quando l’imputato, dichiarato assente, non possa essere raggiunto per cause indipendenti dalla difesa. Tale situazione, evidenziata dalle difese e recepita dalla Corte, contrasta con gli artt. 3, 24, 111 e 117 Cost., imponendo la sospensione del giudizio e la rimessione degli atti alla Consulta.
L’ordinanza riconosce la grave limitazione del diritto di difesa subita dagli avvocati d’ufficio, i quali si sono trovati nell’impossibilità di instaurare un reale contraddittorio, potendo solo analizzare in via cartolare il materiale prodotto dall’accusa e dalle parti civili, che sono stati “gli unici soggetti con potere di iniziativa probatoria”.
In tal modo, il processo ha mostrato un evidente squilibrio che, dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 192/2023, si è creato tra le parti, nonché un'inaccettabile riduzione delle garanzie difensive, in violazione del principio di parità delle armi e dell’equo processo tutelato dalla Costituzione e dalla CEDU.
La Corte ha evidenziato che un “processo straordinario” come quello in esame, instaurato in deroga ai criteri ordinari dell’art. 420-bis c.p.p., richiede un adeguamento degli istituti processuali per non degenerare in un simulacro di giustizia, perché la difesa è stata privata della possibilità di contestare concretamente bontà, correttezza e univocità del dato probatorio, non avendo potuto stabilire nessun contatto con i propri assistiti. La mancanza di strumenti effettivi di difesa, come la possibilità di avvalersi di propri consulenti, svuota di senso il contraddittorio e mina la legittimità dell’intero procedimento.
Questa decisione conferma le perplessità espresse sin dall’inizio dall’Unione delle Camere Penali Italiane, che aveva denunciato come questo giudizio in assenza, costruito su presupposti politici e mediatici, rappresentasse una forzatura del diritto penale processuale, uno strappo alla legittimità costituzionale, perché le garanzie difensive sono state sacrificate in nome di un’esigenza simbolica di giustizia.
La Corte d’Assise ha quindi tracciato una via, pur limitata, che potrà costituire un precedente utile anche per sostenere la legittimità di eventuali impugnazioni, oggi precluse ai difensori d'ufficio, dall’art. 581, comma 1-quater c.p.p.
L’impegno e la competenza degli Avvocati Paola Armellin, Tranquillino Sarno, Filomena Pollastro e Anna Lisa Ticconi rappresentano un esempio di dedizione e di difesa dei principi costituzionali.
Roma, 24 ottobre 2025
L'Osservatorio difesa d'ufficio 'Paola Rebecchi'
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