La tenuta costituzionale del regime differenziato del 41 bis resta ancorata alla sua temporaneità e alla stretta correlazione a comprovate esigenze di sicurezza. La Cedu ha messo un freno all'automatica privazione dei diritti fondamentali della persona umana, ancorché detenuta.
La Corte Europea dei Diritti dell’Uomo ha di nuovo riscontrato una violazione dei diritti di un detenuto sottoposto al regime differenziato di cui all’art. 41-bis Ord. pen., recentemente agli onori delle cronache per la assurda vicenda che ha interessato diversi difensori, destinatari di segnalazione ai rispettivi Consigli dell’Ordine di appartenenza per aver salutato troppo affettuosamente i loro assistiti al termine di un colloquio. La “specialità” del regime detentivo, evidentemente, passa anche per la censura di rapporti umani considerati addirittura “criminalmente solidali”.
Nei mesi scorsi la Corte, nella causa Morabito c. Italia, aveva già condannato il nostro Paese per violazione dell’art. 3 Convenzione EDU per aver reiterato il citato regime speciale nonostante il detenuto, novantenne, fosse affetto da un decadimento cognitivo severo (con diagnosi del morbo di Alzheimer), circostanza che gli impediva di intrattenere qualsivoglia comunicazione criminogena con l’esterno.
Con la recente sentenza pubblicata il 10 luglio 2025, la Corte ha condannato nuovamente l’Italia in relazione alla procedura promossa da Gullotti c. Italia (proc. n. 64753/14), in questo caso per la violazione dell’art. 8 Convenzione EDU.
La CEDU, all’articolo 8, garantisce – come, del resto, la nostra Carta fondamentale - il diritto al rispetto della vita privata e della corrispondenza, consentendo limitazioni solo se “previste dalla legge” e “necessarie in una società democratica” a tutela di specifici interessi pubblici. Proprio su questi requisiti la Corte EDU incentra la propria analisi: sottolinea che ogni restrizione deve essere non solo formalmente prevista, ma anche motivata in modo individualizzato, proporzionata e soggetta a un controllo giurisdizionale effettivo. La sola adesione a motivazioni generiche, come spesso avviene nei provvedimenti relativi al regime 41-bis Ord. Pen. in Italia, non è sufficiente a giustificare una restrizione così incisiva del diritto alla corrispondenza.
Nel caso di specie, il ricorrente era destinatario di un doppio regime restrittivo, il primo della censura della corrispondenza derivante dall’art. 41-bis Ord. Pen., l’altro scaturito da alcuni provvedimenti adottati dal Magistro di Sorveglianza ai sensi dell’art. 18-ter Ord. Pen., coi quali veniva limitata la possibilità di intrattenere comunicazioni epistolari coi soli familiari ammessi ai colloqui.
I provvedimenti restrittivi a carico del ricorrente erano stati adottati, sostanzialmente, per relationem con un decreto di rinnovo del regime speciale di cui all’art. 41-bis Ord. Pen.
La censura che è stata mossa dalla Corte EDU (che richiama anche la propria giurisprudenza maturata in riferimento alla vecchia disciplina dell’art. 18 Ord. Pen., poi novellato nel 2004 proprio a seguito di alcune condanne dell’Italia) riguarda l’assenza di una motivazione adeguata a fondamento del provvedimento adottato dal Magistrato di Sorveglianza. Se è vero che le restrizioni al diritto di corrispondenza – osserva la Corte – sono contemplabili a fronte di particolari esigenze di tutela dell’ordine pubblico e della sicurezza, è altrettanto vero che, quando tali misure sono adottate, «è essenziale che vengano fornite le ragioni poste a fondamento dell’interferenza [col citato diritto], in modo che il ricorrente e il proprio legale possano essere sicuri che la legge sia stata applicata correttamente nel proprio caso e che la decisione adottata non sia irragionevole o arbitraria» (§26).
Nell’analizzare la disciplina dell’art. 18-ter Ord. Pen., la Corte osserva come essa preveda delle condizioni ben precise per poter adottare provvedimenti restrittivi alla corrispondenza epistolare: esigenze attinenti alle indagini o investigative o di prevenzione dei reati, ovvero per ragioni di sicurezza o di ordine dell’istituto. Tali condizioni (contemplate anche dall’art. 8, co. 2 Conv. EDU) – stando alla Corte – non possono essere in alcun modo presunte, devono essere “rilevanti e sufficienti” e “proporzionate allo scopo perseguito” (§33) e, per tale motivo, puntualmente motivate.
Quest’ultimo aspetto è stato oggetto della censura mossa dalla Corte, poiché il decreto adottato dall’Ufficio di Sorveglianza che reiterava la limitazione della corrispondenza consentendola solo con i familiari aventi diritto al colloquio, pur facendo riferimento generico al “ruolo apicale assunto dal ricorrente all’interno dell’organizzazione criminale”, non ha fornito alcuna precisa motivazione in ordine alle ragioni poste a fondamento della speciale, ulteriore restrizione.
Il Magistrato di Sorveglianza, infatti, si era limitato a richiamare la “documentazione relativa al ricorrente”, al quale era stato rinnovato il regime di cui all’art. 41-bis Ord. Pen. (il cui decreto peraltro non è stato rinvenuto nel fascicolo), senza maturare alcuna valutazione autonoma e “individualizzata” che fornisse la «spiegazione delle ragioni per le quali il controllo generale della corrispondenza del detenuto, senza limitazioni relative ai mittenti e ai destinatari, fosse reputata insufficiente» (§39), privando, quindi, la Corte della possibilità di valutare i documenti e gli atti posti “in concreto” a fondamento della decisione (§40).
In un successivo passaggio la Corte pone anche un problema di “attualità” della valutazione della pericolosità del detenuto, evidenziando come il Governo italiano non abbia fornito alcun chiarimento sul perché le intercettazioni poste a fondamento del giudizio di pericolosità – risalenti a dieci anni prima! – fossero ancora considerate rilevanti (§40).
La Corte, dunque, alla luce di tali osservazioni, ha ritenuto che vi fosse un difetto di motivazione nei provvedimenti dell’Ufficio di Sorveglianza (§43) e, all’unanimità, ha condannato l’Italia per la violazione dell’art. 8 Conv. EDU.
La pronuncia della Corte, al di là del caso specifico, è di particolare interesse poiché pone dei limiti alla prassi di semplificazione delle motivazioni e del ricorso alle presunzioni di pericolosità, invalse soprattutto in materia di “doppio binario”, ancor più se si tratta di detenuti sottoposti al regime di cui all’art. 41-bis Ord. Pen. (si pensi agli automatismi dei rinnovi del regime differenziato).
È doveroso, invece – ammonisce la Corte – ricorrere ad una valutazione puntuale e aggiornata della posizione individuale del detenuto, in assenza del quale si rischia di svuotare di significato il controllo giurisdizionale, riducendolo a un atto meramente formale e non sostanziale.
Tali argomentazioni rimandano ad alcuni pronunciamenti della Consulta che hanno nel tempo, da ultimo con sentenza n. 30 del 2025 in materia di ore d’aria, affermato con forza il principio che le compressioni della libertà dell’individuo, anche nel regime privativo, siano legittime soltanto quando si rivelino strettamente funzionali alla tutela della sicurezza collettiva. Ove non corrispondano in alcun modo alla funzione istituzionale del regime differenziato, e determinino, quindi, un improprio «surplus di punizione» (sentenza n. 18 del 2022), le limitazioni nell’accesso ai diritti soggettivi ulteriori e più pressanti di quelle patite dai detenuti in regime ordinario violano il principio di proporzionalità e di uguaglianza di cui all’art. 3 Cost., insieme al finalismo rieducativo della pena di cui al terzo comma dell’art. 27 Cost.
Piccole crepe che sembrano segnare la consapevolezza che si fa strada nelle Giurisdizioni superiori di un istituto, il regime di cui all’art. 41 bis, sempre più distante dalla sua funzione originaria e configurato, anche attraverso prescrizioni imposte da regolamenti interni e circolari ministeriali, come “carcere duro”, più privativo e punitivo e sottratto al volto costituzionale di ogni pena.
Il 41 bis è, infatti, allo stato, diuturnamente prorogato, radicalmente mancante di una offerta trattamentale e perfino della predisposizione astratta di un progetto rieducativo.
La tenuta costituzionale del regime differenziato resta, infatti, ancorata alla sua temporaneità e alla sua stretta correlazione ad attuali e comprovate esigenze di sicurezza. L’ininterrotta soggezione alle restrizioni determinate dalla reclusione “speciale”, infatti, si traduce nella negazione dell’obiettivo costituzionale e convenzionale di ogni pena al reinserimento del ristretto e alla speranza.
Anche in tale prospettiva l’Unione ha trasmesso, quale Amicus curiae, il proprio atto di intervento nel ricorso pendente avanti alla Corte di Strasburgo, Sez. I, “Trovato + 3 c. Italia”, censurando la pulsione normativa, esasperata negli ultimi anni, ad azzerare, per le persone in 41 bis, gli spazi di accesso al trattamento individualizzante e alle attese di riabilitazione.
Roma, 18 luglio 2025
L’Osservatorio Carcere
L’Osservatorio Doppio Binario e Giusto Processo
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