31/12/2024
Il processo penale telematico puņ essere attuato unicamente nel rispetto del pieno ed effettivo diritto di difesa

La nota della Giunta a seguito della pubblicazione del Decreto del Ministero delle Giustizia n° 206/2024 in materia di processo penale telematico.

È stato pubblicato nella tardissima serata di ieri il Decreto del Ministero delle Giustizia n° 206/2024 del 27/12/2024 intitolato Regolamento concernente modifiche al decreto 29 dicembre 2023, n° 217 in materia di processo penale telematico. (24G00226) (GU Serie Generale n. 304 del 30-12-2024).
È composto di n. 2 soli articoli, di cui il secondo si occupa esclusivamente di assicurare la non varianza per le finanze dello Stato dalla emanazione della norma.
 
L’art. 1, al comma 1, sostituisce l’art. 3 del DM 217/2023 nei seguenti termini:
 
dal 1/1/2025 è obbligatorio per soggetti abilitati interni ed esterni il deposito di atti, documenti, richieste e memorie nei seguenti uffici giudiziari:
- Procura della Repubblica presso il tribunale ordinario;
- Procura europea;
- sezione del Giudice delle indagini preliminari del tribunale ordinario;
- Tribunale ordinario;
- Procura generale presso la Corte di appello, limitatamente al procedimento di avocazione.
 
Le deroghe previste sono contenute:
 
al comma 2 per il quale:
sino al 31/12/2025 per i soggetti abilitati interni è consentito il deposito con modalità non telematiche di atti, documenti, richieste e memorie diversi da quelli relativi ai procedimenti di cui al:
- libro V, titolo IX (udienza preliminare);
- libro VI, titolo II (patteggiamento), titolo V (procedimento per decreto), V-bis (procedimento di messa alla prova);
- agli artt. 408, 409, 410, 411, 414 e 415.
 
al comma 3 per il quale:
sino al 31/12/2025 per i soggetti abilitati interni ed esterni è consentito il deposito con modalità non telematiche di atti, documenti, richieste e memorie relativi ai procedimenti di cui a:
- libro IV, (misure cautelari);
- impugnazioni in materia di sequestro probatorio.
 
al comma 4 per il quale:
sino al 31/3/2025 sono consentiti:
- per soggetti i abilitati interni l’iscrizione delle notizie di reato di cui all’art. 335 cpp; 
- per soggetti abilitati interni ed esterni il deposito con modalità non telematiche di atti, documenti, richieste e memorie relativi ai procedimenti di cui a:
- libro VI, titolo I (abbreviato), titolo III (giudizio direttissimo), titolo IV (giudizio immediato), ivi dunque comprese le impugnazioni
 
al comma 5 per il quale:
dal 1/1/2027 diverrà obbligatorio il deposito per i soggetti abilitati interni ed esterni di atti, documenti, richieste e memorie indirizzate a:
- Ufficio del Giudice di pace;
- Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni;
- Tribunale per i minorenni;
- Tribunale di sorveglianza;
- Corte di appello;
- Procura generale presso la Corte di appello;
- Corte di Cassazione;
- Procura generale presso la Corte di cassazione
 
al comma 6 per il quale:
sino al 31/12/2026 resta consentito il deposito telematico per soggetti abilitati esterni di atti, documenti, richieste e memorie indirizzate a:
- Ufficio del Giudice di pace;
- Corte di appello;
- Procura generale presso la Corte di appello.
 
al comma 7 per il quale:
sino al 31/12/2026 resta consentito il deposito telematico per i soggetti abilitati interni ed esterni di atti, documenti, richieste e memorie indirizzate a:
- Ufficio del Giudice di pace;
- Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni;
- Tribunale per i minorenni;
- Tribunale di sorveglianza;
- Corte di appello;
- Procura generale presso la Corte di appello;
- Corte di cassazione;
- Procura Generale presso la Corte di cassazione;
 
previo provvedimento del Capo Dipartimento dell’innovazione tecnologica del Ministero della Giustizia che attesti la funzionalità dei sistemi.
 
al comma 8 per il quale:
dal 1/1/2027 diverrà obbligatorio il deposito per soggetti abilitati interni ed esterni di atti, documenti, richieste e memorie relativi a procedimenti:
- in materia di misure di prevenzione;
- fasi disciplinate da libro X (esecuzione);
- fasi disciplinate da libro XI (rapporti giurisdizionali con autorità straniere).
 
al comma 9 per il quale:
resta consentito per i difensori il deposito a mezzo PEC in tutti i casi in cui il deposito può avere luogo con modalità non telematiche.
 
È una progressione più organica sia per fasi che per parti, certamente figlia ponderata (cfr. la Relazione Illustrativa) della ancora scarsa preparazione dei “soggetti abilitati interni”.
Restano sicuramente escluse dall’obbligo di deposito telematico le impugnazioni cd. cautelari.
Non altrettanto può dirsi per le impugnazioni ordinarie di merito stante l’obbligo di deposito telematico per i soggetti abilitati esterni degli atti indirizzati al Tribunale ordinario (e quindi degli appelli).
UCPI aveva da tempo e ripetutamente segnalato come, a fronte delle persistenti criticità relative alla visibilità dei fascicoli cui consegue la possibilità di depositare atti successivi, sarebbe stata necessaria una deroga sia per gli appelli ordinari sia per tutti gli atti soggetti a termini perentori per il deposito (anche una semplice lista testi).
Il Ministero, che pur delle ulteriori deroghe ha concesso alle “comodità” degli utenti abilitati interni, si è purtroppo dimostrato insensibile alle conseguenze cui saranno esposti i difensori -ma soprattutto i propri assistiti- dallo spirare, per motivi a loro estranei, del termine per il deposito di atti fondamentali per l’esercizio del diritto di difesa, preferendo far finta di fronte all’Europa che il processo penale in Italia è già telematico per cui l’Italia è meritevole dei fondi del PNRR.
È doveroso un immediato intervento che assicuri la possibilità di depositare anche con modalità non telematiche gli appelli e tutti gli atti soggetti a termini perentori.
Il processo penale telematico può essere attuato unicamente nel rispetto del pieno ed effettivo diritto di difesa.
 
Roma, 31 dicembre 2024
 
La Giunta