03/10/2024
Carcere e garante l'inopportunitą delle scelte

La designazione a capo dell’ufficio del Garante nazionale per i diritti dei detenuti del dott. Turrini Vita, già magistrato e figura dirigenziale apicale del DAP da oltre vent'anni anni, stride, in maniera troppo evidente, con il ruolo e le funzioni attribuite, per legge, all’autorità di garanzia dei diritti delle persone detenute. Il documento della Giunta e dell’Osservatorio carcere.

Auspicavamo una celere ricomposizione dell’ufficio del “Garante Nazionale dei diritti delle Persone private della Libertà personale” dopo la scomparsa improvvisa dell’on. Maurizio d’Ettore, consapevoli della necessità di avere, da subito, la ricostituzione di un organismo importante in un momento così difficile, se non drammatico, in cui si trovano le carceri italiane.

Anche stavolta, però, nel “fare presto”, le logiche tutte interne alle segrete stanze ministeriali, condizionate da una errata visione prospettica, mal si conciliano con il “fare bene”.

E la designazione a capo dell’ufficio del Garante nazionale per i diritti dei detenuti, individuato nella persona del dott. Turrini Vita, già magistrato e figura dirigenziale apicale del DAP da oltre vent’anni anni, stride, in maniera troppo evidente, con il ruolo e le funzioni attribuite, per legge, all’autorità di garanzia dei diritti delle persone detenute.

Sapevamo bene, come più volte denunciato, che sull’ufficio del garante dei detenuti grava un vizio d’origine determinato dalla incongrua scelta di prevederne l’indicazione e la nomina in capo al Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro della giustizia, a scapito di quella più naturale di elezione della figura di garanzia, indipendente e terza rispetto all’amministrazione penitenziaria, attraverso il coinvolgimento di una maggioranza parlamentare qualificata.

Un vizio d’origine che ha permeato, pur con le doverose differenziazioni e sensibilità, tale organismo che viene, addirittura, ospitato all’interno degli uffici del Dipartimento per l’Amministrazione Penitenziaria oltre che strutturato con personale di quel dipartimento.

Quasi a fare da pendant con la scelta, purtroppo oramai decennale, di individuare il capo del DAP nella magistratura inquirente, meglio ancora se di punta nell’antimafia, dimenticando che l’amministrazione penitenziaria non è uno strumento per attuare scelte politiche repressive quanto, piuttosto, per il governo delle carceri, in piena conformità al modello disegnato dai padri costituenti nell’art. 27, ovvero opportunamente orientato ed organizzato allo scopo della rieducazione e risocializzazione del detenuto.

Nel caso specifico, siamo in presenza di un dirigente apicale, ancora oggi, del DAP che, a partire da domani, dovrà guidare l’ufficio del garante, indipendente da ogni potere, in una attività di monitoraggio, ispezione e controllo di tutti i luoghi di privazione della libertà per “individuare eventuali criticità”, “risolvere quelle situazioni che generano occasioni di ostilità o che originano reclami proposti dalle persone ristrette”, redigere “un rapporto contenente osservazioni ed eventuali raccomandazioni” alle autorità competenti, per come si legge sul sito istituzionale nella mission del garante. In specie, avremo colui che ha diretto per molti anni l’esecuzione penale esterna, che ha guidato e curato la formazione del personale penitenziario, che ha retto la vice dirigenza del DAP e, per alcune settimane, il DAP stesso, che ha diretto l’esecuzione minorile e che, da domani, dovrà relazionare al DAP per segnalare quello che, diciamolo senza infingimenti, da decenni nell’amministrazione concreta del carcere non va grazie anche alle inefficienze e/o inerzie dello stesso dipartimento.

Un’inopportunità che inevitabilmente getta ombre sul futuro del garante dei detenuti anche alla luce di alcune sue dichiarazioni rese in occasione del convegno organizzato da UCPI il 3 e 4 dicembre 2021 a Roma, sulla necessità di riprendere il lavoro degli Stati Generali per una riforma quanto mai necessaria.

Difatti, durante la sessione dedicata al DAP, l’allora Direttore Generale della formazione del personale, ha rivendicato il suo essere “molto parsimonioso nel riconoscere diritti in generale ai detenuti …perché quando una situazione giuridica è avvolta dall’esercizio di un potere autoritativo, nel nostro ordinamento si parla di interessi legittimi” (https://www.radioradicale.it/scheda/654093/riforma-penitenziaria-dove-eravamo-rimasti-lurgenza-di-un-intervento-1deg-giornata).

A questo punto, speriamo solo che non si arrivi alla riqualificazione del “garante dei diritti” nel “garante degli interessi legittimi” dei detenuti.

Roma, 3 ottobre 2024

La Giunta
L’Osservatorio carcere UCPI

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