09/08/2024
Brevi considerazioni sulle specifiche tecniche per i depositi degli atti.

Sono state emanate le tanto attese specifiche tecniche relative ai depositi sul portale telematico. La nota della Giunta e dell’Osservatorio sull’informatizzazione del processo penale.

Con efficacia dal 30 settembre 2024 sono state emanate le tanto attese specifiche tecniche, così come previsto dall’art. 34 comma 1 DM n.44/2011 come da ultimo modificato dal DM n. 217/2023.

Il provvedimento, non ha ovviamente una portata innovativa dirompente, ma assolve bene il proprio compito tecnico-chiarificatore, fornendo un importante supporto agli utenti del processo penale telematico.

Il passaggio più importante, è bene rilevarlo sin d’ora, riguarda il deposito degli atti mediante portale, mezzo tecnico necessario per la formazione del fascicolo informatico, non filtro arbitrario all’attività difensiva.  L’indicazione era già emersa con l’introduzione dell’art. 13-bis al DM 44/2011 da parte del DM 217/2023, laddove, grazie anche alle interlocuzioni intrattenute dall’Unione della Camere Penali Italiane con il Ministero, era stato previsto che l’accettazione degli atti o dei documenti depositati, avvenisse “senza intervento degli operatori della cancelleria o della segreteria salvo il caso di anomalia bloccante”.

Di pari passo erano state ridotte ed espressamente elencate le possibili cause di rifiuto del deposito, in teoria tutte strettamente tecniche; ciò nonostante si assisteva (si assiste) ancora ad un proliferare di incomprensibili rifiuti, frutto di scarsa preparazione – soprattutto da parte degli operatori di cancelleria – oltre che di prassi differenti a seconda del luogo, spesso misteriose, certamente non verificabili da parte degli avvocati. Il provvedimento in commento si propone di ridurre ancora, tendendo ad azzerarla, la discrezionalità degli operatori, affidando invece alla tecnologia (i sistemi informativi ministeriali) il compito di rilevare – asetticamente ed uniformemente sul territorio nazionale – gli errori che non consentono di associare correttamente l’atto al procedimento.

Il sistema dovrebbe recepire ed accettare tutto ciò che presenta dati coincidenti con il procedimento di riferimento, consentendo solo in seconda battuta una possibilità di verifica da parte del personale dell’ufficio, certamente con una finalità “salvifica”, che possa consentire di validare manualmente il deposito.

Probabilmente l’automatismo consentirà anche di velocizzare le operazioni di verifica, permettendo così un successivo eventuale nuovo deposito corretto, in tempo utile.

Certo l’art. 19 comma 5 del DM ci ricorda come la visibilità dei procedimenti autorizzati resti attività preventiva ed indispensabile, da effettuarsi a cura delle cancellerie e segreterie degli uffici giudiziari e su questo tema ancora si riscontrano le maggiori criticità operative, frutto di una ancora non sufficiente competenza e applicazione da parte del personale degli uffici, che dovrà necessariamente raggiungere un livello uniforme sul territorio mediante attività di formazione teorico-pratica, senza cercare scorciatoie che non possono più trovare giustificazione.

Nel rimandare alla lettura delle specifiche tecniche per consolidare le nostre conoscenze in punto di definizioni e di formato degli atti, per le novità in tema di depositi “multimediali” e per l’aumentata capacità di ricezione del portale, è opportuno sottolineare come, ancora una volta, venga precisato come l’atto abilitante da depositarsi in uno con la nomina a difensore, sia necessario “solo” quando il procedimento sia in fase di indagini preliminari e non sia stato emesso o non sia previsto uno degli avvisi di cui agli artt. 408, 411 o 415 bis cpp, risultando dunque errato o arbitrario ogni rifiuto riferito a depositi di nomine successive all’avvenuta discovery.

Parimenti arbitraria (benchè diffusa in molti Fori) risulta la pretesa di identificare l’atto abilitante nel certificato delle iscrizioni suscettibili di comunicazione previsto dall’art. 335 co. 3 c.p.p.; certamente questo è un atto spendibile come “abilitante”, ma solo al pari di qualunque altro “atto da cui risulti la conoscenza dell’esistenza in una Procura della Repubblica di un procedimento relativo al proprio assistito ed il relativo numero di registro” (art. 2 lett.c).

Come sempre la conoscenza ci consentirà di non deflettere – per quanto possibile – e di non assecondare le prassi scorrette e gli arbitri con i quali quotidianamente il “penalista telematico” si deve misurare.

Roma, 9 agosto 2024

La Giunta

L’Osservatorio sull’informatizzazione del processo penale UCPI

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