02/12/2022
L'inammissibilità transitoria

Pubblichiamo il documento dell'osservatorio informatizzazione del processo penale 

Abbiamo appreso non senza soddisfazione dell’intenzione del Governo di intervenire con lo strumento dell’emendamento (anche) sull’art. 87 Decreto Legislativo n° 150/2022.

Con la modifica delle “Disposizioni transitorie in materia di processo penale telematico” si colma, infatti, quel vuoto lasciato in ordine alla possibilità di deposito telematico degli atti con le modalità previste dalla normativa emergenziale (il Portale per le nomine, le denunce e le querele, le memorie ex art. 415 bis comma 3, le opposizioni alle richieste di archiviazione; la PEC per tutti gli altri) in attesa dell’entrata a regime della riforma.

Particolare allarme aveva suscitato l’assenza di una proroga del sistema ancor oggi in vigore, soprattutto in relazione all’intervenuta abrogazione della possibilità del deposito delle impugnazioni cd. fuori sede.

Ben venga, pertanto, il recupero delle previsioni contenute nel Decreto Legge n° 137/2020 che consentirà di mantenere in vita l’attuale modalità di deposito sino alla definitiva transizione.

Il recupero tout-court della primitiva normativa emergenziale reca, però, con sé due peccati originali:

-     il recupero di un originario refuso in relazione alla modalità di deposito delle impugnazioni cautelari reali;

-     il perpetuarsi di una causa di inammissibilità dell’impugnazione esclusa anche dalla Riforma Cartabia.

Quanto al primo, contenuto nel comma 6 del nuovo art. 87 bis, torna l’omissione lì dove per il deposito delle impugnazioni cautelari -a pena di inammissibilità- si fa esclusivo riferimento all’indirizzo PEC dell’Ufficio indicato dall’art. 309 comma 7 cpp (notoriamente la sede del Tribunale del Riesame per le misure personali) e non anche all’art. 324 comma 5 cpp (che individua la competenza del Tribunale del capoluogo di Provincia nella quale ha sede l’ufficio che ha emesso il provvedimento il giudice competente per le misure reali).

Quanto al secondo, la lettera b) del comma 7 del medesimo art. 87 bis, ripropone la declaratoria di inammissibilità dell’intera impugnazione effettuata dal giudice a quo quando le eventuali copie di documenti prodotti con il gravame “non sono sottoscritte digitalmente dal difensore per conformità all’originale”.

Quest’ultima previsione era già apparsa eccessivamente penalizzante nel periodo emergenziale ed è stata, infatti, abbandonata nella Riforma Cartabia.

Perché, dunque, mantenere in vita - con una previsione transitoria - una inammissibilità già esclusa dalla norma riformata?

Roma, 2 dicembre 2022

L’Osservatorio Informatizzazione del Processo Penale