14/06/2022
La compromissione del diritto ad essere giudicati dal medesimo giudice che ha raccolto la prova: l'Unione delibera l'astensione.

L’Unione delle Camere Penali Italiane denunzia la compromissione del diritto dell’imputato ad essere giudicato dal medesimo giudice che ha raccolto la prova in dibattimento: un accadimento processuale che ormai si verifica quotidianamente nelle aule di udienza, quale effetto devastante di regressive interpretazioni della disciplina processuale, che consentono di omettere la rinnovazione della prova in caso di mutamento del giudice e indice l’astensione degli avvocati penalisti nei giorni 27 e 28 giugno 2022 per chiedere un immediato intervento legislativo a salvaguardia della concreta attuazione dei principi cardine del giusto processo.
In allegato la delibera

GIUNTA DELL’UNIONE DELLE CAMERE PENALI ITALIANE

Delibera del 14 giugno 2022

 

L’Unione delle Camere Penali Italiane denunzia la compromissione del diritto dell’imputato a essere giudicato dal medesimo giudice che ha raccolto la prova in dibattimento: un accadimento processuale che ormai si verifica quotidianamente nelle aule di udienza, quale effetto devastante di regressive interpretazioni della disciplina processuale, che consentono di omettere la rinnovazione della prova in caso di mutamento del giudice, e indice l’astensione degli avvocati penalisti nei giorni 27 e 28 giugno 2022 per chiedere un immediato intervento legislativo a salvaguardia della concreta attuazione dei principi cardine del giusto processo.

1. Con la legge delega n. 134/2021 il Parlamento ha stabilito i canoni ai quali il Legislatore delegato dovrà attenersi per modificare, tra l’altro, la disciplina della riassunzione della prova dichiarativa al dibattimento nel caso di mutamento del giudice. Il punto della delega, in quanto tale già vigente nel nostro ordinamento, accoglie il principio per il quale il giudice che procede può valutare di non rinnovare la prova nella ipotesi in cui le dichiarazioni rese in dibattimento siano state videoregistrate e sia dunque possibile procedere alla loro visione e al loro ascolto, al fine di percepirne il contesto e anche tutti gli elementi che compongono la comunicazione non verbale.

In buona sostanza, la “delega Cartabia” ha inteso recepire le indicazioni che provengono dalla sentenza della Corte costituzionale n. 132/2019. Come noto, la Corte delle leggi, con tale pronuncia ha dichiarato inammissibile l’incidente di costituzionalità posto dal remittente relativamente alla regola della immutabilità del giudice fissata dall’art. 525, comma secondo, c.p.p. ma  contemporaneamente ha inteso, tramite un obiter dictum, prospettare al Legislatore la possibilità di una limitazione dell’operatività dei principi di immediatezza e oralità a fronte di particolari condizioni quando vi sia  quantomeno la possibilità per il nuovo giudice di esaminare la videoregistrazione della testimonianza.

2. È intendimento dell’Avvocatura penale ribadire come l’attuale meccanismo disegnato dall’art. 525, comma 2, c.p.p. rappresenti la fondamentale realizzazione di principi costituzionali del giusto processo che non possono trovare limitazioni nella loro concreta attuazione se non a fronte di condizioni eccezionali previste dalla legge. Tale disciplina positiva infatti, tende a garantire, oltre alla oralità e alla immediatezza, anche l’effettiva attuazione del contraddittorio dinanzi al giudice della decisione. La videoregistrazione è destinata a cristallizzare dinamiche processuali, risposte e comunicazione non verbale provocate dall’attività delle parti e dagli interventi residuali del giudice che non potranno mai essere le stesse di quelle che si realizzerebbero dinanzi al nuovo collegio o al nuovo giudice monocratico decidente. È dunque necessario preservare le caratteristiche del rito accusatorio, uniche a rendere il processo giusto, e riservare a situazioni assolutamente eccezionali l’omessa rinnovazione della prova a fronte del mutamento del giudice.

3. Nonostante il principio di diritto vigente nel nostro ordinamento in quanto oggetto della legge delega, ogni giorno continua a verificarsi nelle nostre aule di giustizia il fenomeno determinato dalla regola stabilita dalla Suprema Corte di Cassazione con la nota sentenza Bajrami (Sez. Un. 41736/2019). Secondo tale pronuncia è possibile per il nuovo giudice non procedere alla rinnovazione dell’acquisizione della prova, limitando tali ipotesi al solo caso che la parte abbia indicato il teste nella sua lista o intenda indicarlo in una nuova lista testi, a condizione che siano diverse le circostanze rispetto a quelle oggetto della prima testimonianza. Conseguenza di tale pronuncia sono le devastanti prassi in atto per le quali con inquietante frequenza mutano le composizioni dei collegi e dei tribunali monocratici, di fatto così bilanciando principi costituzionali con esigenze organizzative, trasferimenti a richiesta dei singoli magistrati, esigenze private degli stessi giudici.

È così vanificato un diritto dell’imputato fondamentale nell’architettura del giusto processo, ovvero il diritto ad essere giudicato dallo stesso giudice che ha raccolto la prova, in ossequio agli irrinunciabili principi di oralità e immediatezza.

4. Da parte di chi non ritiene essenziale per la giusta decisione la concreta realizzazione del contraddittorio, è già stata richiesta la previsione di una disciplina transitoria che releghi la necessità della videoregistrazione quale precondizione per la rinuncia alla rinnovazione della prova ai casi futuri mentre, nell’attesa che gli Uffici si dotino degli adeguati strumenti tecnici, sarebbe sufficiente la sola trascrizione della registrazione dell’udienza.

5. I penalisti italiani intendono reagire a questo stato di cose e, proprio nell’imminenza della chiusura dei decreti delegati, richiedono che siano previste quantomeno misure che diano certezza che il giudice della decisione abbia nel suo bagaglio di conoscenza la concreta visione delle videoregistrazioni.

I provvedimenti attuativi debbono prevedere l’obbligo, sanzionato da nullità, della visione pubblica, in una udienza dedicata, di quelle videoregistrazioni.

6. Strettamente collegato al tema dell’immutabilità del giudice è il profilo che l’Unione delle Camere Penali ha inteso segnalare alla Ministra della Giustizia chiedendo un immediato intervento nell’ambito della riforma dell’ordinamento giudiziario: si tratta di prevedere l’obbligo per il giudice richiedente il trasferimento di previamente esaurire il proprio ruolo portando a termine i processi già iniziati. Tale onere, in realtà, è già contemplato in una precisa direttiva del CSM, semplicemente rimasta inattuata. Laddove il previo esaurimento del ruolo assumesse la forma di un preciso obbligo avente forza di legge troverebbero immediata soluzione almeno le più gravi storture determinate dalla infausta decisione delle Sezioni Unite.

7. Per denunciare l’inaccettabile compromissione dei diritti costituzionali che quotidianamente si verifica nelle aule di giustizia con le reiterate modifiche della composizione dei collegi in un numero elevato di processi e per sollecitare Governo e Parlamento ad assumere immediati provvedimenti in grado di risolvere le storture determinatesi nel sistema e così riaffermare l’inderogabilità dei principi del giusto processo, l’Unione delle Camere Penali Italiane

proclama,

secondo le regole del codice di autoregolamentazione, l’astensione dalle udienze e da ogni attività giudiziaria nel settore penale per i giorni 27 e 28 giugno 2022 (esclusi i circondari di Benevento e Napoli Nord, interessati da astensioni indette rispettivamente dalla Camera Penale di Benevento con delibera del 27 maggio 2022 per il giorno 15 giugno 2022 e dalla Camera Penale di Napoli Nord con delibera del 10 giugno 2022 per il giorno 6 luglio 2022);

invita

le Camere Penali territoriali ad organizzare, nella giornata del 27 giugno, iniziative di informazione e di discussione sulle ragioni della protesta;

indice

per la giornata del 28 giugno una manifestazione nazionale in Roma;

dispone

la trasmissione della presente delibera al Presidente della Repubblica, ai Presidenti della Camera e del Senato, al Presidente del Consiglio dei Ministri, alla Ministra della Giustizia, ai Capi degli Uffici giudiziari.

Roma, 14 giugno 2022

 

Il Presidente - Avv. Gian Domenico Caiazza

Il Segretario - Avv. Eriberto Rosso