11/01/2022
Diritto di difesa e misure adottate dal Governo con il D.P.R. n. 1/2022

Le riflessioni della Giunta dell’Unione Camere Penali Italiane sulle misure adottate dal Governo con il D.P.R. n. 1/2022 ed il diritto di difesa.

L’estensione alla categoria professionale degli avvocati dell’obbligo di esibizione del green pass per l’accesso agli uffici giudiziari, oltre che del generale obbligo vaccinale per chi abbia compiuto il cinquantesimo anno di età, sta comprensibilmente determinando fermento e dibattito.

Meno comprensibile è che il giurista, nell’esprimersi sulla complessa problematica, ritenga di potersi affrancare dal vincolo rigoroso dei principi generali dell’ordinamento, che egli è tenuto a conoscere ed all’interno dei quali egli dovrà necessariamente organizzare il proprio pensiero.

Il tema del rapporto tra libertà personale, diritto alla salute individuale e diritto alla salute collettiva è stato arato per decenni e decenni dalla dottrina e dalla giurisprudenza, innanzitutto della Corte Costituzionale. Nulla di nuovo viene oggi proposto da questa pandemia da Sars Covid-19. È pacificamente certo che la legge possa imporre ai cittadini un trattamento sanitario obbligatorio, ed ancor più misure di prevenzione sanitaria limitative dell’esercizio dei diritti individuali, seppure in conclamate condizioni di eccezionalità, le quali mettano in pericolo -in termini peraltro non generali, ma specificamente individuati- il diritto collettivo alla salute. Anche in tale estrema ipotesi, il trattamento sanitario obbligatorio (che potrà essere imposto solo per legge) non potrà mai sacrificare il diritto alla salute individuale, cioè non potrà mai consistere in un trattamento pericoloso o potenzialmente dannoso per l’individuo che ad esso sia sottoposto.

Parliamo, giova ripeterlo, di decenni di giurisprudenza costituzionale e di consolidati e ricchissimi dibattiti dottrinali, che costituiscono diritto vivente ben noto (o così dovrebbe essere) al giurista.

Sorprende dunque che, di fronte a misure adottate con l’esplicito richiamo a quei presupposti eccezionali, siano proprio avvocati a porre, in termini del tutto impropri, il tema del diritto di difesa, in sostanza invocato come (fino ad oggi sconosciuto) limite esterno alla tutela della salute collettiva garantita dall’art. 32 della Costituzione.

È certamente legittimo contestare le premesse generali dell’imposizione del trattamento sanitario obbligatorio (e comunque delle misure sanitarie limitative dell’esercizio del diritto di difesa), negando cioè che sussistano nel Paese le condizioni sanitarie di eccezionale emergenza giustificative della limitazione delle libertà e dei diritti individuali (alla salute individuale, alla intangibilità del proprio corpo, alla libertà di movimento, e dunque anche al libero esercizio del diritto di difesa). È invece inconcepibile -come leggiamo in alcune prese di posizioni forensi- riconoscere la legittimità della premessa -stato generale di eccezionale messa in pericolo della salute pubblica- ed al tempo stesso opporre ad essa, con pretesa dunque immotivatamente derogatoria, il limite esterno del diritto di difesa.

Si mettano dunque liberamente in discussione le premesse dello stato di eccezione, se si hanno argomenti seri, solidi, condivisi dalla comunità scientifica internazionale, per revocare in dubbio la legittimità e la correttezza delle valutazioni operate dai soggetti cui -anche questo sarà bene che il giurista non lo dimentichi- l’ordinamento affida le posizioni di garanzia in materia sanitaria; ma, ove a ciò non si proceda, si eviti, proprio perché avvocati e giuristi, di invocare disordinatamente ed in modo meramente agitatorio conflitti con l’esercizio del diritto di difesa fuori da ogni parametro di serietà argomentativa. 

Il decreto-legge oggi in questione pretende dall’avvocato che voglia entrare negli uffici giudiziari lo stesso tampone o certificato vaccinale che, incontestatamente, viene al medesimo richiesto per entrare in qualsivoglia pubblico esercizio. Esibirà l’uno o l’altro certificato ed eserciterà liberamente la propria attività professionale anche negli uffici giudiziari.

Quanto all’eventuale obbligo vaccinale richiesto all’avvocato, il tema della legittimità è esattamente il medesimo che riguarda ogni altro cittadino, per esempio il medico di fiducia non vaccinato, rispetto al quale dovrebbe allora invocarsi la tutela del diritto costituzionale alla salute del paziente che a lui intenda affidarsi fiduciariamente.

Non vi è dunque ragione per immaginare, una volta accettata o comunque non contestata la esistenza di uno stato di pericolo per il diritto costituzionale alla tutela della salute collettiva quale premessa dell’intervento normativo in contestazione, soluzioni derogatorie invocate con argomenti inconferenti con quella decisiva premessa, ed incoerenti con il sistema di principi costituzionali da decenni sedimentatosi nel nostro ordinamento giuridico.

Roma, 11 gennaio 2022

La Giunta                                                                                           

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