06/08/2020
In gravissime condizioni di salute, a 80 anni, da 57 in carcere: negata la visita del medico di fiducia

A un detenuto in gravissime condizioni di salute viene negata la visita di un medico di fiducia per non meglio specificate 'ragione di opportunità'. Il documento dell'Unione con il proprio Osservatorio Carcere

Apprendiamo dal difensore e da notizie diffuse dai media, che Raffaele Cutolo – a suo tempo capo della Nuova Camorra Organizzata – è in gravissime condizioni di salute e che non è stata autorizzata la visita del medico di fiducia, per non meglio specificate “ragioni di opportunità”

 Contraddittorie le notizie che giungono dal carcere di Parma, da dove la moglie e la figlia, in visita al detenuto, hanno riferito che Cutolo “non è riuscito ad alzare gli occhi, a portare una bottiglia d’acqua alla bocca, a parlare, ad interagire…” , stato comatoso confermato anche dal difensore che descrive una persona immobile, condotta in sala colloqui con la sedia a rotelle, con il capo reclinato verso il petto, in silenzio e privo di reazioni di qualsiasi genere, mentre per la direzione sanitaria dell’istituto penitenziario, egli sarebbe “vigile, orientato nel tempo e nello spazio”.

Certo è che il detenuto assume 15 pillole al giorno, soffre di diabete, prostatite, artrite ed è fortemente ipovedente. In questi giorni è stato condotto nuovamente in ospedale da dove non si riescono ad avere informazioni sul suo stato di salute.

Le “ragioni di opportunità” evidentemente vengono prima del diritto alla salute, prima del diritto di una moglie e di una figlia di avere notizie del congiunto, prima dei principi costituzionali e di tutte le altre norme.

Eppure quella piccolissima parte della Riforma dell’Ordinamento Penitenziario, divenuta Legge aveva ribadito che “i detenuti e gli internati, possono richiedere di essere visitati a proprie spese da un esercente di una professione sanitaria di loro fiducia”  ed aggiunto che “…con le medesime forme possono essere autorizzati trattamenti medici, chirurgici e terapeutici da effettuarsi a spese degli interessati da parte di sanitari e tecnici di fiducia nelle infermerie o nei reparti clinici e chirurgici all’interno degli istituti, previ accordi con l’azienda sanitaria competente e nel rispetto delle indicazioni organizzative fornite dalla stessa” (art. 11, comma 12, Ordinamento Penitenziario, così  riformato dal D.Lvo 2 ottobre 2018, N.123).

Evidentemente la Legge non è uguale per tutti e “non è opportuno” che un ottantenne capo di un’associazione criminale, che non esiste più da almeno 40 anni, che è detenuto da 57, possa avere le cure di un medico di fiducia, mentre è “opportuno”, che sul suo stato di salute vi sia il “silenzio di Stato”, in attesa che la vendetta possa giungere a termine, con la morte del “nemico”.

L’Unione delle Camere Penali Italiane, con il proprio Osservatorio Carcere, esprime, ancora una volta, la propria indignazione per una politica giudiziaria che pratica, di fatto, la lenta, ma inarrestabile, pena di morte.

Roma, 6 luglio 2020

La Giunta

L’Osservatorio Carcere