15/07/2020
Lo svilimento del giudizio di appello. L'Unione con le Camere Penali del Veneto.

La Giunta  al fianco delle Camere Penali del Veneto per la richiesta al Ministro della Giustizia della ispezione presso la Corte di Appello di Venezia. L’iniziativa dell’Unione per le riforme ordinamentali e per l’effettività del secondo grado di giudizio. L’invito alla Magistratura associata ad assumere posizione contro le prassi distorsive nel giudizio di appello.

Alla Corte di Appello di Venezia è accaduto che gli avvocati difensori abbiano ricevuto, prima dell’udienza di discussione delle cause nelle quali erano patrocinatori, i testi di sentenze di rigetto degli appelli con liquidazione delle spese in favore della parte civile già determinate, oltre che con la indicazione del termine di deposito delle motivazioni, nonché relazioni con motivazioni già strutturate per il giudizio di rigetto dell’appello.

In seguito alla denunzia, il Collegio ha disposto per il mutamento della persona fisica del relatore e rinviato la trattazione di quelle cause. La Presidente della Corte di Appello di Venezia, a fronte della presa di posizione dei penalisti, ha dichiarato che in realtà ci si troverebbe di fronte a progetti di schema di deliberazione, probabilmente inopportuni ma non illegittimi; ma sulla stampa locale odierna il Presidente di Sezione dott. Citterio addirittura rivendica paternità e metodo di queste motivazioni pre-compilate, che non si sottrarrebbero per ciò stesso al ripensamento collegiale, ma contribuirebbero, se condivise, ad implementare l’efficienza produttiva della Corte.

Ieri le Camere Penali del Veneto hanno chiesto l’invio degli ispettori da parte del Ministro della Giustizia per verificare se il gravissimo episodio sia da ascrivere all’iniziativa di un singolo Magistrato o se si tratti - come oggi possiamo già dire di avere appreso - di una modalità consueta di procedere nell’organizzazione del lavoro della Corte di Appello penale di Venezia, che gli avvocati difensori hanno avuto modo di verificare solo per un qualche “infortunio” informatico, magari agevolato dalla distrazione dello smart worker di turno in quel momento.

La Giunta ritiene il fatto gravissimo, meritevole non solo di approfondimento ispettivo ma di nette iniziative sul piano della verifica disciplinare dei comportamenti dei soggetti coinvolti. Rileva come una parte della Magistratura italiana abbia evidentemente abbandonato l’essenza codicistica del giudizio di appello, prospettandone – in una visione efficientistica e violatrice dei diritti – una nuova natura di giudizio meramente cartolare, affidato ad un solo componente del Collegio, in violazione dei principi di contraddittorio sulla prova, di oralità e di pubblicità, che secondo il dettato normativo contraddistinguono la seconda fase del procedimento.

L’Unione delle Camere Penali Italiane ha dedicato al giudizio di appello la manifestazione di inaugurazione dell’Anno giudiziario dei Penalisti italiani, tenutasi quest’anno a Brescia. Era proprio questa la denuncia che in quella sede veniva mossa: prassi praeter legem oramai diffuse, quali l’omissione della relazione introduttiva, la pressante richiesta alle parti processuali di riportarsi agli atti scritti, il ricorso a camere di consiglio cumulative, l’approccio alla causa quale mero controllo di legalità del primo grado di giudizio. Le vicende veneziane sono il portato di tale modo di intendere e del messaggio di quella parte della Magistratura che vorrebbe il giudizio di appello affidato ad un Giudice monocratico, ordinariamente camerale e, nelle ipotesi più estreme, l’introduzione del canone della reformatio in peius. Un sistema processuale dunque che presuppone l’imputato sempre colpevole per come giudicato nell’unico grado di merito, all’esito del quale deve interrompersi anche la prescrizione.

L’art. 111 della Costituzione esprime una concezione del procedimento di secondo grado come un vero e proprio nuovo giudizio che, sia pure dopo la verifica delle modalità di accesso e a partire da quanto devoluto, impone la verifica dell’intera res iudicanda.

Il nostro sistema processuale impone il doppio grado di merito, non solo in forza del dettato costituzionale, ma anche per il recepimento dell’art. 14 del Patto internazionale dei diritti civili e politici, che stabilisce il riesame della pronuncia di condanna da parte di un Tribunale di seconda istanza e per la previsione contenuta nell’art. 6 CEDU.

La Giunta sostiene la richiesta dei penalisti veneti per le indagini ispettive e chiede alla Magistratura associata di condividere una riflessione sulle prassi degenerative in grado di appello e sul recupero dell’effettività del secondo giudizio. Proprio all’inaugurazione di Brescia vi sono stati, oltre alla denunzia e alle proposte dei penalisti, tanti contributi di Presidenti di Corti di Appello territoriali, che hanno ribadito la centralità del ruolo del giudizio di appello.

L’Unione delle Camere Penali Italiane rivendica il proprio impegno, soprattutto in un momento nel quale l’immagine del giudizio e del Magistrato è in grave crisi nella coscienza sociale, a definire una nuova autorevolezza della giurisdizione, a partire da riflessioni su modelli, diritti, senso delle decisioni, attraverso interventi sul piano ordinamentale e per l’effettività delle garanzie difensive.

Roma, 15 luglio 2020

La Giunta