10/07/2019
Carceri: una situazione esplosiva

Si vuole “normalizzare” l’illegalità delle nostre carceri, per imporla senza affrontarla. Un detonatore in una situazione già esplosiva. Il documento della Giunta con l’Osservatorio Carcere

Le proposte emendative sollecitate dal DAP al Governo, in sede di conversione parlamentare del decreto “sicurezza bis”, destano particolare allarme. Chiedere, con vigore, come avvenuto con la nota m_dg.GDAP.03/07/2019.0209946, datata 3 luglio 2019, l’introduzione di una nuova fattispecie di reato proprio del detenuto, di una specifica aggravante e di un ampliamento degli ambiti punitivi della condotta, facendo, altresì, rientrare il tutto sotto l’ombrello della ostatività previsto dall’art. 4 bis O.P., è, non solo ingiustificato, ma certamente irresponsabile.

Si propone, infatti, senza tenere conto della realtà e quindi con una valenza meramente simbolico espressiva, di introdurre all’articolo 391 bis c.p. – che sanziona la condotta di chi, in concreto, consente ad un detenuto sottoposto al regime detentivo speciale ex articolo 41 bis O.P. “di comunicare con altri in elusione delle prescrizioni all’uopo imposte” – la punizione con la reclusione da uno a quattro anni del “detenuto che venga trovato in possesso di apparato radiomobile o di strumento comunque idoneo ad effettuare comunicazioni con l’esterno dell’istituto penitenziario”. Analoga sanzione per chi “detiene, o comunque porta con sé all’interno di un istituto penitenziario apparato radiomobile o strumento idoneo ad effettuare comunicazioni con l’esterno al fine di cederlo a soggetto detenuto”.

Un reato proprio, dunque, che non corrisponde ad alcuna concreta ed attuale esigenza se è vero quanto dichiarato in audizione, innanzi alla Commissione Parlamentare Antimafia, in data 29 maggio 2019, dai vertici del DAP, su specifica domanda posta dai commissari circa il rinvenimento di “micro telefonini” introdotti abusivamente all’interno delle sezioni speciali 41 bis ovvero “non si è mai registrato il caso di un telefonino in un reparto 41 bis… telefonini all’interno di una sezione del 41 bis non sono mai stati rinvenuti, per l’esistenza di vetro divisorio, per la rigidità delle perquisizioni… ancora a questo non ci siamo arrivati”.

E dunque, se episodi del genere non si sono mai verificati al 41 bis, perché introdurre una specifica fattispecie ritagliata come un vestito su misura per il detenuto? S’intende forse estendere la punibilità a tutte le categorie dei detenuti esorbitando dai limiti specifici dell’articolo 391 bis codice penale?

Si propone, ancora, l’introduzione di una specifica aggravante all’articolo 576, comma 1 n. 5 bis c. p., laddove il fatto-reato commesso sia avvenuto in danno di “personale in servizio presso strutture penitenziarie” con finalità dichiarate di deterrenza alla commissione di condotte lesive all’interno degli istituti penitenziari, considerata:

- l’impossibilità per l’istruzione penitenziaria di “dissuadere la totalità della popolazione detenuta dalla commissione di altri reati”;

- l’esistenza di schemi comportamentali, intra moenia, “assolutamente in contrasto con i modelli proposti dall’amministrazione penitenziaria all’interno degli istituti e dalla società all’esterno”;

- la “eterogeneità della popolazione detenuta, che peraltro è nuovamente cresciuta, riportando all’attenzione la problematica del sovraffollamento”;

fattori che “possono inasprire la percezione della convivenza forzata a cui si è costretti in carcere, incoraggiando comportamenti che possono esitare anche nella commissione di reati”.

Proporre l’introduzione di una specifica aggravante per fatti commessi in danno di personale in servizio presso gli istituti penitenziari, oltre che irresponsabile, appare come la codificazione di un desiderio – in linea con l’impianto del decreto sicurezza bis neanche troppo celato – dell’esercizio della forza brutale in occasione di aperte manifestazioni di dissenso nel segreto delle nostre carceri.

Addirittura si propone l’allargamento delle maglie dell’ostatività prevista dall’articolo 4 bis O.P., inserendo sia la nuova fattispecie di reato proposta nel corpo dell’articolo 391 bis al comma 1 bis, sia il reato di lesioni personali, aggravato perché commesso in danno di personale all’interno degli istituti penitenziari.

La proposta del capo del DAP, dell’allargamento delle ostatività con le modifiche suggerite al Governo per la discussione parlamentare di conversione del decreto sicurezza bis sfugge a qualsivoglia criterio di razionalità giuridica, oltre a porsi in evidente contrasto con le indicazioni della Cedu (con la ultima decisione sul caso Viola c. Italia) che invita il legislatore italiano a rivedere, attraverso l’ergastolo ostativo, l’impianto del 4 bis O.P. che rischia di calpestare la fondamentale funzione risocializzante della pena detentiva.

Siamo, pertanto, fortemente preoccupati per l’evidente incapacità di affrontare la grave e drammatica situazione carceraria da parte dell’Amministrazione Penitenziaria.

Voler “normalizzare” piuttosto che superare la crisi del sistema carcere rischia di rappresentare il detonatore dell’attuale condizione penitenziaria particolarmente esplosiva, nonché la scorciatoia verso la sospensione delle ordinarie regole trattamentali magari con l’adozione di un “indotto“ decreto sicurezza ter.

Roma, 10 luglio 2019

La Giunta

L’Osservatorio Carcere