21/02/2019
Per l' effettivita' delle prerogative del difensore e per la sua liberta'

L’Unione interviene a tutela della funzione difensiva e dell’effettività del diritto di difesa. Il documento della Giunta

È di questi ultimi due giorni un certo battage mediatico su iniziative giudiziarie contro avvocati per asseriti comportamenti di favoreggiamento dei loro assistiti durante le indagini.  La maggior parte degli articoli non ha ritenuto di dar conto della posizione dei Colleghi sottoposti ad investigazione. I loro chiarimenti consentono di meglio comprendere i contesti, come nel caso dell’Avv. Francesco Tagliaferri che ha egli stesso chiesto che si verifichi in un processo il proprio comportamento rinunziando alla udienza preliminare o come nel caso dell’Avv. Annamaria Marin, Presidente della Camera Penale di Venezia, che ha viste respinte le istanze di accusa dal Giudice, il quale ne ha negato il fondamento. Le Camere Penali territoriali hanno espresso solidarietà ai Colleghi dando conto di quale sia la linea di demarcazione tra il reato di favoreggiamento ed invece il legittimo esercizio dell’attività difensiva. L’Unione si associa alle espressioni di solidarietà nel convincimento che i Colleghi sapranno rappresentare le legittime ragioni del loro agire dinanzi ai competenti Giudici.

A Catania si pubblica su siti online il contenuto di conversazioni che coinvolgono un avvocato, intercettato durante un incontro con il proprio assistito. Vale la pena però segnalare che le vicende giudiziarie richiamate trovano il loro riferimento in attività di captazione di conversazioni telefoniche delle quali gli avvocati sono stati protagonisti, non in quanto indagati, ma in quanto difensori di indagati. Insomma, il punto è ancora una volta quello della qualità delle garanzie di libertà del difensore. L’art. 103 del codice di rito è assolutamente chiaro nel vietare l’intercettazione delle comunicazioni tra difensore e assistito ma interpretazioni a volte capziose della norma e pronunzie giurisprudenziali, peraltro non in linea con i principi di tutela previsti dalle norme pattizie e con pronunciamenti della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, consentono ancora oggi un recupero istruttorio di tale materiale creando così un vulnus alla effettività del diritto di difesa. L’Unione delle Camere Penali è da sempre impegnata nell’affermare che lo statuto del difensore deve essere rafforzato per rendere non aggirabile il divieto di ascolto delle comunicazioni dell’avvocato difensore ed effettive tutte le guarentigie che debbono accompagnare il concreto esercizio della funzione difensiva, ciò per impedire l’intrusione investigativa nel campo della difesa e così garantire un processo equo.

Roma, 21 febbraio 2019

La Giunta

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