21/11/2018
Il Presidente della Commissione Giustizia del Senato ha incontrato l'UCPI per la proposta di modifica dell'art. 123 c.p.p.

La richiesta avanzata lo scorso mese di giugno dall’Osservatorio Carcere e fatta propria dalla Giunta, ha destato l’interesse del Presidente della Commissione Giustizia del Senato Andrea Ostellari. Il Senatore ha voluto incontrare l’Unione e ha assicurato che la proposta sarà calendarizzata in Commissione Giustizia nel prossimo mese di gennaio.

Nel febbraio del 2008, l’Unione delle Camere Penali Italiane evidenziò la problematica relativa alla mancata comunicazione al difensore della nomina fatta dai detenuti, chiedendo che l’atto di nomina venisse inviato tramite fax ai Consigli dell’Ordine che avrebbero provveduto ad avvisare il difensore.

Con lettera circolare del 19 giugno 2008 (GDAP-0211241-2008), indirizzata ai Provveditori Regionali, il Capo del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria, facendo riferimento alla richiesta dell’UCPI, pur rilevando che “come noto, l’art. 123 del codice di procedura penale, prevedendo la facoltà del detenuto o dell’internato di presentare dichiarazioni, impugnazioni e richieste con atto ricevuto dal Direttore ed attribuendo alle stesse efficacia come se fossero ricevute direttamente dall’Autorità Giudiziaria, impone all’Amministrazione di farne immediata comunicazione all’Autorità competente” e che, pertanto, “non risulta previsto, al di là delle ipotesi specificamente individuate dalla legge, un obbligo di comunicazione di analogo contenuto nei confronti del difensore nominato ovvero del Consiglio dell’Ordine”, chiedeva alle Direzioni degli Istituti Penitenziari che “contestualmente alla ricezione della dichiarazione di nomina del difensore di fiducia da parte del detenuto o dell’internato – oltre agli adempimenti di cui all’art. 123 c.p.p. “ di provvedere “ad avvisare il detenuto o l’internato della necessità che lo stesso dia immediata notizia al difensore dell’intervenuta nomina, rendendolo edotto delle modalità concrete attraverso cui può essere effettuata la comunicazione”.

A seguito di nuova richiesta dell’UCPI, che evidenziava la necessità di rendere tale comunicazione al difensore “formale” per avere certezza che venisse effettivamente avvisato, il Capo del Dipartimento con lettera circolare del 2 aprile 2009 (GDAP – 0122058 – 2009), indirizzata ai Provveditori, condividendo la segnalazione pervenuta dalle Camere Penali e “nell’ottica della consueta collaborazione” chiedeva di “voler impartire alle direzioni degli istituti penitenziari del distretto le necessarie disposizioni affinché dell’intervenuta nomina del difensore di fiducia da parte del ristretto, sia dato avviso al Consiglio dell’Ordine territoriale, che curerà i successivi adempimenti”.

 Alcuni Consigli dell’Ordine degli Avvocati non condivisero tale scelta, e, nell’evidenziare che l’effettività del diritto di difesa sarebbe stata più adeguatamente garantita da una comunicazione diretta da parte dell’istituto penitenziario al difensore nominato fiduciariamente, dichiararono che non avrebbero dato alcun seguito a quanto pervenuto

Prendendo atto di tale decisione, il Capo del Dipartimento, con lettera circolare del 22 febbraio 2010 (GDAP – 0077104 – 2010), indirizzata ai Provveditori Regionali, chiese di non applicare la lettera circolare del 2 aprile 2009, ma di fare riferimento esclusivamente a quella del 19 giugno 2008.

Oggi, dunque, tranne rare eccezioni, l’Amministrazione Penitenziaria avvisa il detenuto di dare immediata comunicazione all’Avvocato dell’avvenuta nomina, mentre alcuna notizia viene data al difensore.

L’evidente “vuoto” legislativo mina l’effettività del diritto di difesa, in quanto mentre l’Autorità Giudiziaria viene avvisata dell’avvenuta nomina ed il rapporto fiduciario “detenuto-Avvocato” è valido a tutti gli effetti, il difensore potrebbe restarne all’oscuro fino alla notifica del primo atto in cui è prevista la sua attività. Inoltre lo stesso detenuto potrebbe ritenere di non essere privo di difensore, mentre in realtà, di fatto, lo è.

L’ Osservatorio Carcere, unitamente alla Giunta, nello scorso mese di giugno, si fece promotore di una riforma che potesse evitare la palese violazione del diritto di difesa che impedisce al detenuto di beneficiare immediatamente della difesa tecnica.  Fu evidenziato, tra l’altro che le Direzioni degli istituti penitenziari, nel comunicare la nomina di difensore effettuata dal detenuto all’Autorità Giudiziaria, avrebbero potuto contestualmente dare notizia anche all’Avvocato nominato, a mezzo PEC (Posta Elettronica Certificata). Tale attività, facilitata dalla banca dati con gli indirizzi mail a disposizione del Dipartimento, avrebbe consentito, con un minimo, di avere la certezza dell’avvenuta comunicazione al difensore.

La proposta illustrata dal Responsabile dell’Osservatorio Carcere, Avv. Riccardo Polidoro, nel corso dell’incontro con il Presidente della Commissione Giustizia del Senato, prevede l’inserimento all’art. 123 C.P.P. del comma 2 bis:

2 bis. Le dichiarazioni, ivi compresa la nomina di difensore, le impugnazioni e le richieste di cui ai commi 1 e 2, sono contestualmente comunicate anche al difensore nominato.

Il Senatore Andrea Ostellari ha mostrato interesse alla richiesta, ritenendola logica e fondamentale per l’immediata attuazione del diritto di difesa. Nel prossimo mese di gennaio ha assicurato che sarà messa in discussione in Commissione Giustizia.

La Giunta e l’Osservatorio Carcere vigileranno affinché il proposto comma 2 bis, venga effettivamente inserito all’art. 123 C.P.P. .

La Giunta                                                               

L’Osservatorio Carcere UCPI