19/02/2018
L'estensione della 'prision permanente revisable'

L’Unione delle Camere Penali Italiane si unisce alla lotta dei giuristi spagnoli per il rispetto di una visione costituzionale della pena e per il superamento dell’ergastolo ostativo in Europa.

Pubblichiamo una nota della Giunta e della Commissione per i rapporti con l’Avvocatura e le Istituzioni Internazionali UCPI.
 

Il 9 febbraio scorso il Governo spagnolo ha approvato un disegno di legge volto ad estendere la prisión permanente revisable ad ulteriori delitti, oltre a quelli già previsti dalla Legge organica 1/2015.

La prisión permanente revisable è traducibile come una pena perpetua soggetta a revisione, un ergastolo le cui garanzie sono affidate alla verifica giurisdizionale del permanere delle necessità restrittive, che presuppone però l’aver scontato integralmente una consistente parte di pena (da venticinque a trentacinque anni, in base ai delitti per cui è intervenuta condanna) e con importanti limitazioni per l’accesso al tercer grado (una forma di custodia attenuata).

L’introduzione nell’ordinamento spagnolo dell’ergastolo, pena non contemplata in precedenza nel codice penale, aveva destato preoccupazioni e proteste da più parti, ed è pendente un ricorso presentato al Tribunal Constitucional per violazione dell’articolo 25 della Costituzione spagnola, che prevede al secondo comma la necessità che tutte le pene siano finalizzate alla rieducazione e al reinserimento sociale del condannato.

L’ipotesi di ampliamento del novero dei reati sanzionabili con la prisión permanente revisable, in un momento in cui l’opinione pubblica è particolarmente sensibile alle sirene di chi auspica interventi drastici finalizzati più alla vendetta che al rispetto dei diritti costituzionali, desta allarme sotto più profili.

È noto come la Corte europea dei diritti dell’uomo abbia accertato la violazione dell’art. 3 CEDU nei casi in cui gli ordinamenti statali non prevedano la possibilità di rivalutare il percorso del reo decorso un determinato periodo dall’inizio dell’esecuzione della pena. La possibilità di “revisione” della pena potrebbe, in teoria, apparire dunque in linea con le direttive della giurisprudenza di Strasburgo, eppure il disegno di legge nasconde rischi particolarmente subdoli.

La valutazione del permanere o meno delle motivazioni ostative alla liberazione non sarebbe (né potrebbe essere) affidata a rigorosi parametri legislativi, ma necessariamente demandata a valutazioni giudiziali che potrebbero tradursi in mere affermazioni generiche, riproducenti una pericolosità in re ipsa fondata sul delitto commesso, procedure che nel nostro ordinamento sono ben note in tema di decreti di rinnovo del regime differenziato. Alcuni giuristi hanno già segnalato come l’onere della prova della avvenuta cessazione delle esigenze restrittive finisca per gravare sul detenuto, e senza alcuna precisa indicazione dei parametri sui quali la decisione giurisdizionale dovrebbe basarsi, con il concreto rischio che la pena si traduca in un “fine pena mai”.

L’argomento è di significativa rilevanza anche nel nostro ordinamento, dove tre quarti dei detenuti che scontano l’ergastolo patisce l’ostatività. La riforma in fase di introduzione nell’ordinamento spagnolo potrebbe svilire significativamente gli effetti delle pronunce della Corte europea, se l’esistenza di una generica “revisione” priva però di esplicite garanzie diventasse sufficiente per garantire nell’ottica degli ordinamenti statali il right to hope, proprio in un momento in cui si attende la prima sentenza contro l’Italia per l’ipotizzata violazione dell’art. 3 in materia di ergastolo ostativo.

L’Unione delle Camere Penali si batte da anni per la revisione delle norme che hanno introdotto l’ergastolo ostativo e sostiene le richieste dei giuristi spagnoli che hanno formalmente chiesto l’abolizione della prisión permanente revisable, istituto contrastante con i principi costituzionali e convenzionali.

(http://www.gepc.es/web/contenido/manifiesto-en-contra-de-la-cadena-perpetua)

 

Roma, 19 febbraio 2018

 

La Giunta

La Commissione per i rapporti con l’Avvocatura e le Istituzioni Internazionali UCPI

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