12/02/2018
Le chiavette del Paradiso (mediatico)

La Giunta e l’Osservatorio sull’informazione giudiziaria UCPI intervengono su un caso di processo mediatico a Lucca.

A Lucca un’inchiesta sul doping (il cui merito, come sempre, non ci interessa) sfocia in una conferenza stampa della locale Procura e degli investigatori in cui vengono distribuite ai giornali “chiavette” asseritamente contenenti gli audio di alcune intercettazioni telefoniche (attendiamo smentite), regolarmente pubblicati on line con tanto di sottotitoli dei colloqui.

Alcuni indagati a piede libero vengono così a conoscenza delle imminenti perquisizioni prima dagli organi di informazione e poi… dalla presenza degli agenti nei luoghi perquisiti. Le intercettazioni non sono note o ancora note né a loro, né a coloro che vengono sottoposti a misure cautelari, ma già, a latere della conferenza stampa, circolano le chiavette.

Il puntuale documento della Camera Penale di Lucca, cui vanno la solidarietà e il sostegno della Giunta e dell’Osservatorio, ricorda le norme.

Vediamole ancora insieme: il segreto cade con la conoscenza degli atti di indagine da parte dell’indagato (329 c.p.p.). Se il segreto permane è vietata la pubblicazione. Anche quando viene meno, però non è consentita la pubblicazione del testo, ma solo il riassunto dello stesso (114, II co. c.p.p., non modificato dalla pur straordinaria recente “riforma”).

La violazione di tali divieti integra il pur risibile reato di cui all’art. 684 c.p. e tuttavia l’azione penale, nella quasi totalità del pensiero della magistratura, dovrebbe essere obbligatoria…

 

Abbiamo chiesto ai Ministeri competenti, quali norme disciplinino la diffusione di questo materiale, diretto a propagandare la fondatezza delle inchieste giudiziarie, ottenendo una risposta (del cui contenuto parleremo presto) dal solo Ministero della Difesa.

Per ora basti segnalare che la circolare 24 settembre 2017 del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri, titolata “Rapporti con gli organi di informazione”, dispone fra l’altro alla lettera e): “devono essere sempre osservate le disposizioni che regolano il segreto e il divieto di pubblicazione di atti (art. 114, 115 e 329 c.p.p.) ed esclusi i riferimenti ai nomi di singoli protagonisti, salvo eccezioni a ragion veduta debitamente ponderate”.

Da altri passaggi della circolare si comprende anche che per le attività di polizia giudiziaria occorre sempre un via libera dell’Autorità Giudiziaria.

Forse che quel che vale per l’Arma dei Carabinieri (ma vale?) non vale per la Polizia di Stato?

Resta il fatto che questo è uno dei tanti episodi in cui gli investigatori operano mediaticamente di concerto con l’attività istituzionale di indagine.

E’ lecito che prosegua tutto questo?

Roma, 12 febbraio 2018

 

La Giunta

L’Osservatorio Informazione Giudiziaria UCPI

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