01/10/2017
Il codice Antimafia e la Anticiviltà giuridica

La riforma del codice antimafia è diventata legge dopo la recente approvazione da parte della Camera dei deputati. Nulla ha potuto fermare un legislatore improvvisato che ha pensato di poter equiparare gli indiziati di un delitto contro la pubblica amministrazione ai sospettati di appartenere a sodalizi mafiosi. Una politica preoccupata di accreditarsi presso la opinione pubblica come paladina della lotta alla corruzione, senza macchia e senza riserve,  ha così varato una riforma che aumenta pericolosamente la distanza fra il mondo dell’imprenditoria e dell’economia del Paese, inoculando all’interno alla intera società un formidabile e pericoloso  strumento di destabilizzazione economica, e disincentivando l’iniziativa privata e gli investimenti. Il documento dell’Unione e l'ampia rassegna stampa.

La riforma del codice antimafia è diventata legge dopo la recente approvazione da parte della Camera dei deputati. Nulla ha potuto fermare un legislatore improvvisato che ha pensato di poter equiparare gli indiziati di un delitto contro la pubblica amministrazione ai sospettati di appartenere a sodalizi mafiosi, e di poter salvare l’assurdità di una simile equiparazione mediante la introduzione al Senato della modifica che prevedeva che tali reati dovessero essere comunque inseriti nell’ambito di una associazione a delinquere.
“La norma più illiberale e giustizialista della storia repubblicana”; così è stata definita sulle pagine di uno dei più autorevoli quotidiani nazionali la recente riforma del codice antimafia, che i migliori giuristi italiani, avvocati, magistrati e accademici, hanno sin dall’inizio aspramente criticato, rivolgendo inascoltati appelli al Parlamento affinché non assecondasse ancora una volta l’oramai dilagante populismo giustizialista, approvando una legge inutile e pericolosa, contraria alle più elementari regole del diritto.
All’indomani dell’astensione proclamata dall’Unione per sensibilizzare il Parlamento circa la natura illiberale di quelle norme, il dibattito era stato infiammato dalle parole del prof. Giovanni Fiandaca, che dalle pagine de Il Mattino aveva espresso una opinione severissima sulla nuova legge. Il senso della critica era lapidario: la confisca di prevenzione, che può colpire l’intero patrimonio di chi non sia in grado di dimostrarne la lecita provenienza, era stata introdotta nel 1982 per colpire gli indiziati di appartenenza alla criminalità organizzata di stampo mafioso, in quanto la presunzione di pericolosità di tali soggetti era avvalorata da un presupposto di carattere storico, empirico e criminologico, secondo cui le consorterie accumulano patrimoni  grazie ad attività illecite ripetute e protratte nel tempo.
Una simile presunzione è assolutamente illogica, ove rapportata a chi sia sospettato di aver magari commesso un solo episodio di corruzione o la cui condotta illecita si sia arrestata alla soglia della mera promessa di denaro, e senza che sia dimostrato, come era richiesto nel sistema vigente prima della recente riforma, un atteggiamento professionale  del soggetto proposto o la abituale dedizione di lui a compiere reati di quella natura, dai quali venissero ricavati proventi con i quali vivere, almeno in parte. La riforma allarga l’ambito applicativo del procedimento di prevenzione, che resta tuttavia svincolato da tutte le regole del giusto processo, correndo su di un binario parallelo a quello del processo ordinario, dove contraddittorio e immediatezza sono principi ampiamente compromessi, in cui non vale la regola del ragionevole dubbio, non è necessario dimostrare la colpevolezza del sospettato, non deve essere raggiunta la prova della sua effettiva responsabilità rispetto singole ipotesi di reato, ma basta un mero indizio ai fini della applicazione delle misure.
Il legislatore si è preoccupato di dilatare i tempi a disposizione del Giudice per il deposito della decisione, ma non ha recepito alcuna delle proposte emendative che l’Unione ha più volte presentato, dirette a rafforzare il diritto di difesa ed a riequilibrare il procedimento di prevenzione attraverso l’ampliamento degli spazi di esercizio della difesa tecnica, alla quale vengono al contrario lasciati i medesimi risibili termini di dieci giorni per apprestare le difese e per impugnare le decisioni di prevenzione, a fronte degli anni a disposizione degli inquirenti per svolgere le indagini ed il numero spesso enorme degli atti da consultare e da studiare, frutto di una attività investigativa svolta dagli inquirenti al di fuori di ogni minima forma di giurisdizionalizzazione, in quanto sottratta del tutto ai controlli che il legislatore del 1988 aveva ritenuto di affidare al Giudice delle indagini preliminari.
La assoluta discrezionalità nel promovimento e nell’esercizio dell’azione di prevenzione, costituisce uno degli aspetti critici di un sistema che rischia di finire totalmente fuori controllo.
L’approccio del legislatore alla riforma del sistema della prevenzione ha avuto una secca bocciatura  da parte di giuristi quali Vincenzo Maiello, Giovanni Verde, Vittorio Manes, dal Presidente Luciano Violante e da ex giudici della Corte costituzionale e studiosi come Giovanni Maria Flick, Sabino Cassese e Valerio Onida.
La maggioranza parlamentare è tuttavia rimasta, nel corso dell’intero iter parlamentare della legge,  del tutto impermeabile ai ripetuti inviti ad un ragionevole ripensamento, affidando l’intera normativa di prevenzione personale e patrimoniale ad una seria rielaborazione tecnico-giuridica, che ne modernizzasse l’impostazione in base a serie emergenze empiriche e scientifiche e non ad impulsi populistici strumentalizzati a fini di propaganda politica, accantonando la ennesima riforma di stampo autoritario, illiberale e repressivo, che si colloca in direzione diametralmente opposta rispetto alla recentissima pronuncia della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo che ha evidenziato le vistose carenze della nostra legislazione in materia.
Una  politica preoccupata di accreditarsi presso la opinione pubblica come paladina della lotta alla corruzione, senza macchia e senza riserve,  ha così varato una riforma che aumenta pericolosamente la distanza fra il mondo dell’imprenditoria e dell’economia del Paese, inoculando all’interno alla intera società un formidabile e pericoloso  strumento di destabilizzazione economica, e disincentivando l’iniziativa privata e gli investimenti.
Il notevole consenso, che l’azione dell’Unione ha raccolto intorno a sé nel corso di questa lunga  battaglia, nel mondo della politica, dell’Accademia, della società civile e dell’imprenditoria, ci rende tuttavia ancora fiduciosi che sia possibile porre un freno a questo inaccettabile modo di legiferare nel campo penale e di ricostruire, intorno alle idee liberali ed ai principi costituzionali e convenzionali che devono governare ogni  sistema penale, una diversa normativa rispettosa del principio di legalità, del diritto di proprietà, della presunzione di innocenza e del diritto di difesa.

Roma, 30 settembre 2017 

La Giunta

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