20/09/2017
La Corte EDU disattende la richiesta di intervento dell'Unione nel procedimento Berlusconi contro Italia

La richiesta di intervento dell’Unione relativa al tema della natura penale della sanzione della decadenza dalla carica di parlamentare e conseguente inapplicabilità della stessa in via retroattiva è stata sorprendentemente rigettata dai Giudici di Strasburgo.

Come già è avvenuto in passato per il procedimento Vanaria contro Italia, la Giunta si è determinata a richiedere di intervenire, quale terza parte interessata, secondo quanto previsto dall’art. 36 Convenzione, nel procedimento Berlusconi contro Italia, pendente davanti alla CEDU.

Nel primo caso la richiesta di intervento, ammessa dalla Corte EDU, ha avuto ad oggetto il rapporto tra la declaratoria di inammissibilità per manifesta infondatezza del ricorso per Cassazione e il conseguente riflesso sulla non rilevabilità delle cause non punibilità prevista dall’art. 129 c.p.p., con particolare riferimento al decorso del termine di prescrizione.

Nel secondo, la richiesta di intervento dell’Unione era riferita alla natura penale della sanzione della decadenza introdotta dalla Legge n. 190/2012, nota come “Legge Severino” ed alla conseguente inapplicabilità in via retroattiva della stessa in ossequio ai principi dettati dall’art. 7 CEDU.

In entrambi i casi le questioni sollevate davanti alla Corte di Strasburgo, trattate con riferimento ai principi costituzionali di legalità e di irretroattività, la cui tutela rientra certamente fra le finalità statutarie dell’UCPI, hanno evidente rilievo di carattere generale e l’eventuale accoglimento porterebbe ricadute sull’intero sistema giudiziario.

Sorprende, pertanto che, delle due motivate richieste intervento, redatte in base ad analoghi criteri giurisprudenziali, la prima sia stata accolta dalla Corte (ed infatti l’Unione è intervenuta nel procedimento redigendo un’articolata memoria alla quale ha affidato le proprie osservazioni), mentre la seconda sia stata disattesa, con un provvedimento che, come è costume della Corte, non dà conto, se non formalmente, delle ragioni del mancato accoglimento dell’istanza di intervento.

L’Unione, in entrambi i casi, si è mossa per la difesa di principi di diritto e di civiltà giuridica, secondo la medesima e coerente impostazione; non resta che prendere atto che diverse sono state le scelte della Corte di Strasburgo e augurarsi che non sia dipeso dalla diversa identità dei ricorrenti.

Roma, 20 settembre 2017

La Giunta

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