04/07/2017
Ipotesi di revisione del codice di autoregolamentazione: le note dell'Unione alla Commissione di Garanzia

Pubblichiamo le note inviate alla Commisione di Garanzia e i relativi allegati

OSSERVAZIONI IN ORDINE ALLA IPOTESI DI REVISIONE DEL VIGENTE CODICE DI AUTOREGOLAMENTAZIONE DELLE ASTENSIONI DALLE UDIENZE DEGLI AVVOCATI DEL 4 APRILE 2007.

In ossequio all'invito a formulare ipotesi di revisione dell'art. 4 lett. b) del Codice di autoregolamentazione delle astensioni dalle udienze degli avvocati si osserva quanto segue.

La previsione attualmente vigente appare conforme ai principi dettati dalla Costituzione e non sembra necessitare di alcun intervento modificativo.

Come già osservato in sede di audizione, anche attraverso il deposito di note scritte, la conformità costituzionale è stata più volte riconosciuta dalla Corte di Cassazione ed in particolare proprio dalle Sezioni Unite (Lattanzio) che sono richiamate nella comunicazione di Codesta Commissione, che invita le associazioni forensi a formulare ipotesi di revisione del testo.

Nella menzionata pronuncia si legge, infatti: "in tema di adesione del difensore all'astensione proclamata dagli organismi rappresentativi della categoria, il bilanciamento tra tale diritto di rilievo costituzionale e i contrapposti diritti e valori costituzionali dello Stato e dei soggetti interessati al servizio giudiziario, è stato realizzato in via generale, secondo le indicazioni della sentenza n. 171 del 1996 della Corte costituzionale, dal legislatore con la legge n. 146 del 1990 (e successive modifiche) e dalle fonti secondarie ivi previste, alle quali è stata dalla legge attribuita la competenza in materia, mentre al giudice spetta normalmente il compito di accertare se l'adesione all'astensione sia avvenuta nel rispetto delle regole fissate dalle competenti disposizioni primarie e secondarie, previa la loro corretta interpretazioni" (SS.UU. n. 40187 del 27 marzo 2014 Lattanzio).

Più specificamente, quanto al riferimento al comma quinto dell'art. 420 ter del Codice di procedura penale, la medesima pronuncia del Supremo Collegio ricorda i precedenti di legittimità secondo i quali proprio perché l'astensione non è da considerarsi legittimo impedimento, bensì esercizio di un diritto di rilievo costituzionale, è stato necessario richiamare nel Codice di autoregolamentazione l'applicazione in via analogica di tale norma.

Ove si fosse trattato di legittimo impedimento, infatti, la menzionata disposizione sarebbe stata direttamente applicabile ed il richiamo sarebbe risultato superfluo (Cass. Sez. V, n. 21963 del 7 maggio 2008, Del Duca; Cass. Sez. II, n. 44391, del 29 ottobre 2008, Palumbo).

Tali considerazioni vengono svolte non certo per mettere in discussione la legittimità del regime dettato dal codice di autoregolamentazione ma, una volta ribadita la piena compatibilità costituzionale del complessivo assetto dallo stesso delineato, al solo fine di escludere l'applicabilità, in caso di astensione, della previsione dettata dall'art. 159 Codice penale, nella parte in cui dispone che in caso di sospensione del processo per legittimo impedimento del difensore l'udienza non possa essere differita oltre il sessantesimo giorno successivo alla prevedibile cessazione dell'impedimento.

Resta, infatti, applicabile in ipotesi di adesione all'astensione da parte del difensore solo la seconda parte del primo periodo del numero 3) della menzionata disposizione, che dispone la sospensione della prescrizione in caso di rinvio determinato da richiesta dell'imputato o del difensore, senza imporre termini entro i quali debba essere contenuto il rinvio dell'udienza.

Fatte tali doverose considerazioni in merito alla più volte richiamata sentenza "Lattanzio", poiché successivamente all'ordinanza pronunciata dal Tribunale di Reggio Emilia che ha attivato Codesta Commissione, il medesimo Tribunale ha sollevato una questione di illegittimità costituzionale in relazione agli articoli 1, 3, 13, 24, 27, 70, 97 e 111 della Costituzione, "dell'art. 2 bis della legge 13 giugno 1990 n. 146 nella parte in cui consente che il Codice di autoregolamentazione delle astensioni dalle udienze degli avvocati (valutato idoneo dalla Commissione di garanzia con delibera n. 07/749 del 13 dicembre 2007 pubblicato su G.U. n. 3 del 4 gennaio 2008) stabilisca (art. 4 comma 1 lett. b) che nei procedimenti e nei processi in relazione ai quali l'imputato si trovi in stato di custodia cautelare o di detenzione, analogamente a quanto previsto dall'art. 420 ter comma 5 (introdotto dalla L. n. 479/1999) del codice di procedura penale, si proceda malgrado l'astensione del difensore solo ove l'imputato lo consenta" (che si allega in copia), l'Unione delle Camere Penali Italiane ha richiesto parere pro veritate al Prof. Giuseppe Morbidelli in merito alla fondatezza della questione prospettata.

Il Prof. Giuseppe Morbidelli, nel menzionato parere, che si allega in copia alla presente, ha espressamente escluso (in conformità con la costante giurisprudenza della Suprema Corte a quasi dieci anni dall'entrata in vigore del Codice di autoregolamentazione) che vi siano profili di incostituzionalità nella disciplina vigente in parte qua ed a tale approfondito scritto si rimanda, facendo proprie le considerazioni in esso espresse da ritenersi integralmente richiamate nella presente sede.

Non pare, dunque, che vi sia alcuna necessità della revisione dell'art. 4 lett. b) sollecitata da Codesta Commissione.

In ogni caso, alla luce dell'invito formulato da Codesta Commissione e delle considerazioni, pur non condivisibili, esposte nelle due menzionate ordinanze del Tribunale di Reggio Emilia, al fine di ulteriormente garantire l'effettività del diritto dell'imputato detenuto di decidere liberamente se consentire o meno il rinvio dell'udienza, a seguito della dichiarata adesione del difensore all'astensione, si propone, in via di mero subordine, la modifica dell'art. 4 lett. b) nel senso di seguito indicato: le parole da "ove l'imputato" fino a "prestazione professionale", sono sostituite dalle seguenti parole "il difensore di fiducia o d'ufficio non possono legittimamente astenersi ed hanno l'obbligo di assicurare la propria prestazione professionale, salvo che l'imputato non dichiari espressamente di acconsentire al rinvio del procedimento o del processo".

L'occasione di una revisione del Codice di autoregolamentazione sollecitata da Codesta Commissione offre l'opportunità di sottolineare poi come la previsione dettata dall'ultima parte della lett. a) dell'art. 4 del predetto Codice preveda una limitazione che non trova alcuna giustificazione nel diritto vigente.

Ci si riferisce al divieto di astensione ove la prescrizione del reato per il quale si procede maturi nel periodo di astensione, "ovvero, se pendenti nella fase delle indagini preliminari, entro trecentosessanta giorni, se pendenti in grado di merito, entro centottanta giorni, se pendenti nel giudizio di legittimità, entro novanta giorni".

Poiché come è noto, e come si è già rilevato nella presente, la richiesta di rinvio determinata dall'adesione del difensore all'astensione, comporta la sospensione del decorso del termine di prescrizione per tutta la durata del rinvio, il divieto di astensione così formulato appare del tutto sprovvisto di una razionale giustificazione.

Si proporne, pertanto, la modifica dell'art. 4 lett. a) nei termini di seguito indicati: sono soppresse le parole da ", nonché ai procedimenti e processi" a "entro novanta giorni".

A riguardo si richiama quanto già esposto sul punto nella nota formulata dall'Unione delle Camere Penali Italiane in data 7 giugno 2012, indirizzata a Codesta Commissione.

Con osservanza.

Roma, 3 luglio 2017

 

Il Presidente, Avv. Beniamino Migliucci

Il Segretario, Avv. Francesco Petrelli

 

 

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