06/03/2017
Le misure di prevenzione italiane nell'ottica della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo: ricadute nell'ordinamento interno

La Corte EDU ha stabilito che la libertà di movimento delle persone possa essere limitata soltanto sulla base di dati oggettivi, e non su generiche tendenze criminali o su pericoli meramente teorici. In altri termini, nella valutazione dei presupposti per l‘applicazione delle misure di prevenzione, occorrerà che la difesa appunti la propria attenzione sulla eventuale sussistenza di fatti accertati univocamente e sulle condotte poste in essere dal proposto che si caratterizzino in termini di delitti, stigmatizzando le proposte che si fondino soltanto sulle frequentazioni oppure su elementi astratti.

 

 

Si ringrazia per la collaborazione nella stesura del documento Nicola Canestrini, Federico Cappelletti e Andrea Guido.