01/08/2016
In difesa degli ultimi: la soddisfazione di vedere un'idea divenire realta'

È entrata in vigore la possibilità di compensare i crediti derivanti da attività svolta in favore di persone ammesse al patrocinio a spese dello Stato con i debiti d'imposta e di pagare i contributi previdenziali dei dipendenti mediante la loro cessione, anche parziale. In allegato il testo del decreto interministeriale pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 27 luglio 2016.
 

È entrato in vigore il decreto interministeriale che disciplina le modalità con le quali, ai sensi dell’art. 1, co. 778, della L. 208/2015 (Legge di Stabilità 2016), è data facoltà gli avvocati che vantino crediti in qualsiasi data maturati e non ancora saldati, per i quali non è stata proposta opposizione ai sensi dell’art. 170 del D.P.R. 115/2002, per spese, diritti ed onorari in relazione all'attività svolta in difesa di persone ammesse al patrocinio a Spese dello Stato, di compensare detti crediti con quanto da essi dovuto per ogni imposta o tassa, compresa l’IVA, nonché procedere al pagamento dei contributi previdenziali per i loro dipendenti mediante cessione, anche parziale, dei crediti stessi.

Come evidenziato nel comunicato stampa diffuso dal ministero della Giustizia il 25 luglio scorso, dopo la firma del decreto da parte del Ministro Orlando, “la disciplina in questione affronta il problema del ritardo nella corresponsione, da parte dello Stato, dei pagamenti relativi agli onorari degli avvocati difensori ammessi al patrocinio a spese dello Stato, riconoscendo in tal modo due principi fondamentali: da un lato quello alla difesa da parte dello Stato anche dei meno abbienti, fornendogli (art. 24 Costituzione) i mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione, dall’altro, il diritto del difensore a vedere ricompensata la propria attività professionale.
Gli avvocati, quindi, che vantino crediti per spese, diritti e onorari, maturati e non ancora saldati, e per i quali non sia stata proposta opposizione, potranno - attraverso la piattaforma elettronica di certificazione predisposta dal Ministero dell’economia e delle finanze - esercitare il diritto utilizzare il credito in compensazione. Tale facoltà potrà essere esercitata dal 17 ottobre al 30 novembre, per l’anno 2016, e dal 1 marzo al 30 aprile per gli anni successivi. L’autorità preposta alla liquidazione dei crediti è quella giudiziaria e la spesa autorizzata per l’anno in corso è di 10 milioni di euro.
L'Unione delle Camere Penali Italiane esprime la propria soddisfazione per il risultato raggiunto che si inserisce in un percorso, già peraltro avviato con la riforma della difesa d’ufficio, volto a rafforzare l'effettività del diritto di difesa ricordando come la soluzione accolta nel DDL a firma dell'On.le Rossomando, poi confluita nella Legge di Stabilità 2016, di compensare i crediti professionali  con i debiti d'imposta, nasca dalla cultura e dalla sensibilità dell'avvocatura penalista per i diritti dei più deboli. 

Roma, 1° agosto 2016

La Giunta

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