21/06/2016
L'UCPI esprime la propria solidarietà alla Camera Penale di Cagliari

Pubblichiamo la delibera della Giunta, varata in data odierna a sostegno della Camera Penale di Cagliari.

GIUNTA DELL’UNIONE DELLE CAMERE PENALI ITALIANE

Delibera del 21 giugno 2016

La Giunta dell’Unione delle Camere Penali Italiane,

premesso

che la Camera Penale di Cagliari riceveva una segnalazione con la quale veniva lamentato come nel corso dell’udienza 24 maggio 2016 davanti al Tribunale di Sorveglianza di Cagliari il Presidente del Tribunale medesimo non consentiva al difensore di esercitare il diritto all’astensione proclamata dall’UCPI per i giorni 24, 25 e 26 maggio 2016 con delibera assunta in data 07 maggio 2016;

che, ritenuta l’estrema gravità di tale decisione, la Camera Penale di Cagliari stigmatizzava con delibera in data 07 giugno 2016 il comportamento del Tribunale come arbitrario ed illegittimo, invitando le autorità amministrative ed istituzionali, alle quali la delibera veniva inoltrata, di intervenire al fine di far cessare ogni comportamento costituente violazione del diritto di difesa, proclamando altresì lo stato di agitazione con riserva di adozione di ulteriori iniziative di protesta ivi compresa la eventuale astensione dalle udienze;

che tuttavia il Presidente del Tribunale di Sorveglianza di Cagliari provvedeva ad inoltrare in data 13 giugno 2016 al Presidente del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Cagliari un’articolata missiva con la quale affermava non rispondesse assolutamente al vero che il comportamento assunto in occasione dell’astensione dalle udienze nell’ambito della udienza del 24 maggio 2016 contrastasse con la giurisprudenza della Corte Suprema in materia, chiedendo pertanto che la Camera Penale di Cagliari nella persona del suo Presidente provvedesse senza ritardo a rendere pubblica integralmente la suddetta nota auspicando altresì che il Consiglio dell’Ordine interpellato volesse intraprendere adeguate iniziative nell’esercizio dei compiti di governo e di vigilanza “sul rispetto dei doveri di probità e di correttezza dei suoi membri” con riserva di adottare ogni altra eventuale iniziativa a tutela e nell’interesse dell’ufficio;

considerato

che il diritto di astensione del difensore dalle udienze è stato più volte oggetto di intervento da parte del Supremo Collegio ed anche le Sezioni Unite ne hanno delineato di recente i contenuti con la pronuncia n. 40187 del 2014, chiarendo che il bilanciamento tra tale diritto di rilievo costituzionale e i contrapposti diritti e valori costituzionali dello Stato e dei soggetti interessati al servizio giudiziario è stato realizzato in via generale, secondo le indicazioni della sentenza n. 171 del 1996 della Corte Costituzionale, dal legislatore con la legge n. 146 del 1990 (e successive modifiche) e dal Codice di Autoregolamentazione, quale fonte di diritto oggettivo, vincolante erga omnes, ed al quale anche il Giudice è soggetto in forza dell'art. 101, comma 2, Cost. restando a quest’ultimo attribuito esclusivamente il compito di accertare se l'adesione all'astensione sia avvenuta nel rispetto delle regole fissate dalle competenti disposizioni primarie e secondarie, previa loro corretta interpretazione;

che, come già rilevato nella ulteriore delibera in data 14 giugno2016 della Camera Penale di Cagliari “Aldo Marongiu”, la giurisprudenza cui fa riferimento la suddetta nota del Tribunale è superata dalla sentenza a Sezioni Unite n. 15232 del 2015, dalla costante giurisprudenza successiva espressa dalle sezioni semplici della Corte di Cassazione (da ultimo Cass. sez. VI, 17 marzo 2016, n. 13431), nonché dal diritto vivente successivamente formatosi fatto proprio anche da altri Tribunali di Sorveglianza;

ritenuto

che il comportamento del Tribunale di Sorveglianza di Cagliari, anche con riferimento al contenuto della successiva nota a firma del Presidente dello stesso, si pone oggettivamente in contrasto con il consolidato orientamento espresso dalla Suprema Corte di Cassazione e dalla giurisprudenza di merito sopra ricordato ed appare irrispettoso del diritto di adesione all’astensione da parte del difensore e pertanto lesivo di un diritto fondamentale costituzionalmente garantito e travalica i limiti della funzione giurisdizionale così come ormai chiaramente delineati dal Giudice di legittimità

condivide

le ragioni esposte nelle delibere della Camera Penale di Cagliari “Aldo Marongiu” del 7 e 14 giugno 2016

esprime

la propria solidarietà ai Colleghi della menzionata Camera Penale

dispone

la trasmissione della presente delibera al Ministro della Giustizia, al Presidente del CNF, al Consiglio Superiore della Magistratura, al Presidente del Ordine degli Avvocati di Cagliari, al Primo Presidente della Corte di Cassazione, al Presidente della Corte di Appello di Cagliari, al Presidente del Tribunale di Cagliari, al Presidente del Tribunale per Minorenni di Cagliari, al Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Cagliari, al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Cagliari

Roma, 21 giugno 2016

Il Presidente

Avv. Beniamino Migliucci

Il Segretario

Avv. Francesco Petrelli