12/11/2015
Il furgone di Bossetti e il nuovo circo giudiziario.

UCPI e Osservatorio Informazione giudiziaria intervengono sulla vicenda del “video” propagandistico e anticipano ulteriori iniziative.

IL FURGONE DI BOSSETTI E LE STRATEGIE MEDIATICHE DEL NUOVO CIRCO GIUDIZIARIO

 

Nei giorni scorsi, a partire da un articolo del giornalista Luca Telese riferibile all’udienza della Corte d’Assise di Bergamo del 30 ottobre 2015 del processo a carico del signor Massimo Bossetti per l’omicidio della piccola Yara Gambirasio, si sono scatenate polemiche riferibili ad alcune dichiarazioni rese in udienza da un consulente tecnico della Procura di Bergamo.

Buona parte delle notizie fanno riferimento ad un video (contenente le immagini di uno - o più? - furgoni in transito presso la palestra della bambina nelle ore precedenti la sua scomparsa) che sarebbe stato “taroccato” in danno dell’imputato.

L’Osservatorio sull’informazione giudiziaria dell’Unione delle Camere Penali italiane non ha ritenuto di intervenire nella immediatezza della pubblicazione del brano perché, essendo disinteressato ai profili polemici raccolti dalla stampa, pur rispettabili (campagne innocentiste o colpevoliste che in questa sede, e per chi scrive, sono di nessun interesse), ha inteso approfondire gli aspetti denunciati dal giornalista Telese e comprendere se e quali conclusioni sia possibile assumere all’esito di questa vicenda.

Sommariamente, ed elencandoli sinteticamente, si sono potuti identificare i seguenti punti fermi.

1) Nel corso delle indagini preliminari, alcuni organi di informazione - tra cui la RAI - hanno trasmesso un video che, secondo quanto comunicato, sembrava individuare il passaggio del furgone vicino alla palestra.

La notizia viene ripresa dalla rete e sintetizzata così in molti siti:

Furgone di Bossetti vicino casa di Yara. Video.

La Rai ha trasmesso un video inedito che mostrerebbe il furgone di Giuseppe Bossetti, accusato dalla prova del Dna di essere il carnefice di Yara Gambirasio, nei pressi della casa della ragazza il 26 Novembre 2010, giorno dell'omicidio.

Il video è stato registrato dalle telecamere di sicurezza poste sul luogo. Secondo gli inquirenti, il furgone potrebbe essere proprio quello di Bossetti.

2) La notizia ricompare anche sul web, tra il marzo ed il luglio 2015, in prossimità dell’udienza preliminare, accompagnata da una sorta di certificazione di “autenticità” dei Carabinieri investiganti in una “nota”:

Caso Yara, Carabinieri: il furgone ripreso poteva essere solo quello di Bossetti (Data - 2/03/2015)

Info - Il solo Iveco Daily di Bossetti poteva essere il furgone bianco ripreso dai video delle tre telecamere prese in esame nei circa 45 minuti immediatamente precedenti alla scomparsa di Yara Gambirasio. E' quanto precisano in una nota i Carabinieri, che hanno rianalizzato i filmati acquisiti nella primissima fase delle indagini. Il primo passo, utilizzando particolari software e un modello in 3D, ha confermato che il furgone fosse quello di Bossetti. In una seconda fase si sono controllati tutti i furgoni simili a quello dell'indagato, e procedendo per esclusione si è arrivati a concludere che quello di Bossetti fosse l'unico possibile ripreso dalle telecamere.

3) Lo scorso 30 ottobre 2015, dinanzi la Corte di Assise di Bergamo, depone –stando ai verbali- non quale testimone “verbalizzante” (e cioè quale persona che ha condotto direttamente le indagini), ma come consulente tecnico della Procura della Repubblica (“perito” dell’Accusa), il Colonnello Lago dei RIS. Dalla sua deposizione in pubblica udienza è possibile estrapolare alcuni dati, per quanto qui interessa:

- le indagini dei RIS (e cioè dei consulenti della Procura) sono avvenute sulla base di alcuni fotogrammi (frames) estrapolati dalla integralità di filmati raccolti dalla polizia giudiziaria, e cioè, come dice il consulente, solo da alcuni fotogrammi forniti al consulente tecnico dalla polizia giudiziaria, che li ha selezionati. I RIS non hanno dunque esaminato la integralità dei filmati raccolti da alcune telecamere nei pressi della palestra frequentata dalla piccola Yara;

- il consulente tecnico della Procura riferisce che di questi frames è stato fatto un montaggio per ragioni non analitiche ma di rappresentazione, riconoscendo trattarsi di spezzoni “montati” dai RIS;

- la comparazione del furgone che si vede nei fotogrammi sarebbe avvenuta unicamente con i fotogrammi provenienti da una delle telecamere oggetto di analisi;

-a domanda del Presidente della Corte se il video ricomprendesse tutte le registrazioni esaminate la risposta del consulente è stata negativa e, richiesto di maggiori specificazioni, egli ha chiarito che il video è stato realizzato concordemente con la Procura a fronte di pressanti richieste di chiarimenti sulla vicenda, e ciò dal punto di vista della comunicazione. Ha poi ricordato che si tratta di un video dato alla stampa, ai media, che ne hanno fatto l’uso che hanno creduto;

A fronte di questi dati di fatto, si impone una considerazione preliminare.

Non è revocabile in dubbio che tale video - non contenuto negli atti del fascicolo del pubblico ministero in quanto risultato di un “montaggio” di parte accusatrice di dati “grezzi” delle indagini - non sia autentico, almeno nel senso che si tratta di una elaborazione (come commentato anche dal Presidente della Corte) di immagini, con ciò che consegue in ragione di tale operazione (scelta accurata dei fotogrammi da inserire; durata degli stessi; selezione di un loro ordine di montaggio etc.).

Se dunque di “falso” o “tarocco” non si vuole parlare per prudenza linguistica, resta doveroso stigmatizzare il dato per cui, secondo quel che ha affermato il consulente tecnico Comandante del RIS di Parma, il Reparto Investigativo Scientifico dei Carabinieri, di concerto con una Procura della Repubblica dello Stato, nell’intento di promuovere mediaticamente la loro indagine (e la propria immagine) in danno dell’allora indagato, hanno divulgato un video che non è agli atti del processo presentandolo per “autentico”.

Non è oggetto di interesse degli estensori di questo documento discutere la valenza probatoria dei fotogrammi; la identificazione positiva del furgone che compare in alcuni di essi con quello dell’imputato; la riconosciuta (dal consulente) impossibilità, viceversa, di effettuare la comparazione di alcune altre immagini del veicolo con quello del Bossetti e così via: dati pure rinvenibili da quanto emerso dall’udienza del 30 ottobre. I processi si fanno nelle aule giudiziarie.

Ciò che qui preme ancora denunciare, come già in numerosi documenti di questo Osservatorio, è la degenerazione mediatica del processo penale, che assume forme e vesti nuove.

Il meccanismo della comunicazione di notizie delle indagini in corso dalle fonti di accusa ai mezzi di informazione non è più collocabile, come accadeva fino a qualche tempo fa, all’interno del conosciuto e classico “scambio di cortesie” (io do una notizia a te; tu mi citi nel tuo “pezzo” giornalistico ed esalti la mia indagine) tra “professionisti” del mondo giudiziario (cui a volte, deplorevolmente, partecipavano e partecipano anche gli avvocati).

Viceversa, si realizza da qualche tempo una vera e propria strategia mirata, diretta a far interagire le inchieste con la informazione giudiziaria sicché, parafrasando una frase celebre di Von Klausewitz, l’informazione giudiziaria altro non sta diventando, per le Procure, che la prosecuzione dell’indagine giudiziaria con altri mezzi.

E, addirittura, talvolta, neppure di prosecuzione si tratta, ma di anticipazione: la stampa anticipa inchieste ed arresti “imminenti”, crea l’humus e prepara il terreno al trionfale cammino delle inchieste giudiziarie che, naturalmente, presentano i loro risultati come se fossero accertamenti processuali ormai definitivi ed irreversibili, grazie anche al contributo acritico – salve lodevoli eccezioni - dei mezzi di informazione.

I connotati di questa degenerazione (che, essendo a senso unico in favore dell’accusa, assurge a vera e propria patologia, e si possono cogliere anche nella vicenda ora in esame) possono, nel caso concreto ma anche in via generale, così riassumersi:

a) La “notizia” (qui un filmato) è predisposta nel corso delle indagini preliminari ed ha, per stessa ammissione di chi la diffonde, finalità autopromozionali ed evocative della magnifica efficienza della “macchina da guerra” accusatoria;
b) La “notizia” (qui il filmato) sembra destinata, direttamente o indirettamente, alla demolizione mediatica, processuale e umana (si ricordi un altro filmato di Bossetti, in ginocchio, al momento dell’arresto), della figura di un imputato, con il risultato di indebolirne la posizione al momento del processo e di tentare di condizionare i giudici (togati e non) prima dell’inizio del dibattimento;
c) La decisione di come diffondere efficacemente la “notizia” (qui “montare” un filmato) è assunta di concerto dalle Procure della Repubblica con gli investiganti o, addirittura, con i consulenti tecnici dell’accusa che, in sostanza, anticipano a mezzo stampa già nella fase delle indagini preliminari le conclusioni del loro elaborato tecnico di cui dovrebbero riferire in dibattimento;
d) La diffusione della “notizia” avviene, nel corso delle indagini preliminari, eludendo il disposto dell’articolo 114 c.p.p.: o diffondendo atti di valenza probatoria prima ancora che siano noti all’indagato o, quand’anche noti (e dunque non coperti integralmente da segreto quanto al contenuto), eludendo il divieto di pubblicazione anche parziale (art. 114, II co. c.p.p.);
e) I mezzi di informazione (che nei giorni scorsi, per bocca di qualche rappresentante istituzionale, hanno finto ipocritamente di scandalizzarsi per il filmato di cui si discute) rischiano, salvo sporadiche eccezioni, di divenire il megafono acritico di queste iniziative autopromozionali prive di serio significato informativo, naturalmente sempre a senso unico, e cioè a sostegno delle impostazioni accusatorie e delle campagne giudiziarie che le assecondano.

L’Osservatorio Informazione giudiziaria e la Giunta dell’Unione delle Camere Penali Italiane avvertono che vigileranno con sempre crescente attenzione sul predetto fenomeno patologico di mediatizzazione del processo penale e che non esiteranno a denunciare, non solo all’opinione pubblica, le situazioni in cui ciò dovesse accadere con violazione dei principi di deontologia e delle norme sostanziali e processuali.

Sin d’ora si rende noto che la Giunta dell’Unione delle Camere Penali Italiane e l’Osservatorio Informazione Giudiziaria si riservano di rivolgersi alle autorità competenti per far valutare i comportamenti che costituiscono oggetto del presente documento.

La Giunta

L'Osservatorio Informazione giudiziaria

Roma, 12 novembre 2015