04/07/2022
L'ECBA sul riconoscimento reciproco delle decisioni di estradizione

La Giunta UCPI e l’Osservatorio Europa ritengono opportuno segnalare alla comunità degli avvocati penalisti italiani l’iniziativa assunta da ECBA sul tema del riconoscimento reciproco delle decisioni assunte nell’ambito delle procedure di estradizione e consegna con un documento pubblico che sarà presentato, con un evento on line, il prossimo 13 luglio 2022 a partire dalle 15.00.

Quali sono le questioni che il documento affronta.

In tutta Europa, le persone che sono riuscite a contestare le c.d. red notice di INTERPOL, le richieste di estradizione o le richieste di esecuzione di Mandati di arresto europei corrono il rischio di essere nuovamente arrestate ed estradate o consegnate, soprattutto quando attraversano le frontiere.

Questo accade anche quando l'impugnazione è stata accolta in ragione dei rischi di violazione dei diritti umani o di persecuzione politica.

In questo modo i soggetti coinvolti in detti procedimenti sono di fatto privati del diritto alla libertà di circolazione e all'effettiva tutela dei loro diritti umani e non dispongono di rimedi per evitare di essere riarrestati in tutti gli altri Paesi dell'UE e del Consiglio d'Europa.

 

Cosa propone il documento di ECBA?

Gli Stati membri dell'UE dovrebbero dare attuazione ai principi della fiducia reciproca e del riconoscimento reciproco, garantendo la libertà di circolazione all'interno dell'UE, concordando che:

Che la decisione resa da un'autorità giudiziaria di uno Stato membro sia vincolante per le autorità degli altri Stati membri impedendo l'arresto e l'estradizione o la consegna se un Tribunale UE ha ritenuto che la richiesta di estradizione violi il principio del ne bis in idem o sia sproporzionata;

Che la decisione di un'autorità giudiziaria di uno Stato membro sia vincolante per le autorità degli altri Stati membri e, in quanto tale, impedisca l'arresto e l'estradizione o la consegna se il tribunale ha riscontrato un rischio di violazione dei diritti fondamentali, a condizione che non sia stato accertato che lo Stato richiedente abbia preso provvedimenti per ovviare a tale rischio;

si proceda alla creazione di un meccanismo indipendente e armonizzato a livello europeo per regolare l'emissione e la permanenza delle segnalazioni nel SIS (e l'esecuzione e il mantenimento degli effetti di una segnalazione INTERPOL all'interno dell'UE) e per fornire garanzie procedurali efficaci a livello nazionale ed europeo per quanto riguarda l'accesso e i rimedi efficaci contro le segnalazioni.

 

Si invitano inoltre gli Stati membri del Consiglio d'Europa a riflettere sulle proposte formulate e a considerare la possibilità di riconoscere l'effetto vincolante delle suddette decisioni da parte delle autorità giudiziarie di qualsiasi Stato membro del Consiglio d'Europa.