23/11/2021
Art. 4bis Ordinamento Penitenziario: l'audizione dell'UCPI

L’Unione, con il proprio Osservatorio Carcere, è stata nuovamente audita ieri innanzi alla Commissione Giustizia della Camera dei Deputati in merito al testo base adottato in modifica all'articolo 4-bis della legge sull'ordinamento penitenziario. In allegato il link alla videoregistrazione dell’audizione e un resoconto sintetico.

L’Unione è stata audita nuovamente in Commissione Giustizia della Camera dei Deputati con il proprio Osservatorio Carcere sulle proposte di legge di modifiche all’art. 4 bis dell’Ordinamento Penitenziario.

L’intervento in Commissione, svolto dall’avv. Gianpaolo Catanzariti, co-responsabile dell’Osservatorio, ha riguardato il testo base adottato da un comitato ristretto quale soluzione unificata e di superamento delle precedenti proposte di legge a firma, rispettivamente, degli onorevoli Bruno Bossio, Ferraresi, Delmastro delle Vedove).

L’Unione, ribadendo, come già avvenuto nella precedente audizione, la propria contrarietà a ogni ipotesi di riforma finalizzata a neutralizzare, se non a contrastare, le indicazioni della Corte costituzionale rese con l’ordinanza 97/2021, ha invitato la Commissione a rivedere profondamente l’articolato contenuto nel testo unificato in ragione di una serie di elementi di dubbia compatibilità costituzionale.

Su tutte spicca la cancellazione, attraverso la riformulazione del comma 1 bis dell’art. 4 bis O.P., della collaborazione impossibile e/o inesigibile, nonostante ben due sentenze della Corte costituzionale, la 357 del 1994 e la 68 del 1995, nel denunciare l’incostituzionalità del vuoto normativo sul punto, abbiano indotto il legislatore a colmare, con la legge 279/2002, i casi allora non disciplinati del soggetto, impossibilitato, benché intenzionato, a offrire una valida collaborazione.

Altrettanta perplessità suscita il testo base adottato sull’art. 4 OP laddove si preoccupa di disciplinare, rendendolo nei fatti impraticabile, il percorso per la concessione di eventuali benefici per gli ergastolani ostativi non collaboranti, mentre nulla prevede per tutti gli altri condannati a pene detentive temporanee per i quali sembrerebbe precluso ogni percorso extra-murario fatta salva la sola misura del permesso-premio.

La disposizione relativa ai requisiti e agli elementi da considerare ai fini della concessione dei benefici offre uno spaccato davvero poco rassicurante sulle intenzioni del legislatore, specie laddove pretende una generalizzata dissociazione, necessaria, ma non sufficiente, anche se assurda e inapplicabile per chi, ad esempio, si sia professato e continui a professarsi innocente nonostante la condanna, o ingiustificabile per tutti i condannati che si trovano in espiazione per un reato monosoggettivo, del tutto sganciato da contesti associativi di criminalità organizzata. O ancora laddove, con onere a carico del condannato, pretende con grado di “certezza” una inammissibile e impossibile “prova negativa” dei collegamenti con l’associazione criminosa.

Anche sull’innalzamento dei limiti di pena per poter accedere ai benefici della liberazione condizionale e sul generalizzato e uniforme criterio di valutazione per la concessione di tutti i benefici penitenziari, l’Unione denuncia il rischio di compatibilità costituzionale della proposta in ragione delle recenti decisioni della Consulta, fra tutte la sentenza 149/2018, che ha evidenziato la rilevanza del principio della “progressività trattamentale e flessibilità della pena” e del graduale reinserimento del condannato nel contesto sociale durante l’intero arco dell’esecuzione penale.

In conclusione, l’Unione, con il proprio Osservatorio carcere, ha richiamato i membri della Commissione Giustizia a rendere davvero compatibile con la Costituzione e secondo il monito sovranazionale della Cedu e della stessa Corte costituzionale, non solo la disciplina dell’ergastolo, bensì l’intero assetto normativo sulle ostatività anche attraverso una razionale riorganizzazione del catalogo di reati previsti dalla specifica disciplina.

Solo attraverso una coraggiosa presa di coscienza possiamo rispondere in maniera corretta alle sollecitazioni delle Corti, diversamente sarà la stessa Corte costituzionale, nel maggio 2022, a rendere concreta ed effettiva la pronuncia di incompatibilità costituzionale dell’art. 4 bis ad oggi sospesa.

Link alla webtv della Camera (dal minuto 1:05:47)