08/11/2020
UCPI chiede la modifica delle norme sui processi in Corte d'Appello contenute nel Decreto Ristori Bis
Fisicità della camera di consiglio, mantenimento del giudice naturale precostituito, scelta della parte in ordine alle modalità di partecipazione all’udienza sono le condizioni minime per affrontare l’emergenza senza definitivamente snaturare il processo di appello. L’Unione delle Camere Penali chiede la modifica delle norme del decreto Ristori bis sui processi in Corte d’Appello.

È accaduto nella esperienza dei governi di questa Legislatura che, nel momento della sintesi di redazione dei provvedimenti legislativi da inviare alle Camere per la conversione, conclusa la fase delle consultazioni con gli operatori e le associazioni di Avvocatura e Magistratura, una esperta manina tecnica in dialogo diretto con qualche forza politica della maggioranza sia riuscita ad introdurre norme in contraddizione con quanto precedentemente comunicato e discusso. 

La storia si ripete con lo schema di decreto-legge cd. Ristori bis, approvato dal Governo in queste ore: prove generali per riscrivere, al pari delle modalità del giudizio di Cassazione, la procedura dell’appello penale. Le Corti, nel periodo dell’emergenza Covid, sono chiamate a lavorare in camera di consiglio senza l’intervento di P.M. e difensori. 

La prima conseguenza è la perdita definitiva di oralità e immediatezza; il processo di appello si trasforma in processo scritto, accentuandosi così la sua non condivisa funzione di mero controllo della valutazione del Primo Giudice. È il compimento di una tendenza già conclamata dalle Sezioni Unite della Suprema Corte e in buona parte recepita dalla cd. Riforma Orlando: non solo il processo diviene scritto, ma si accentua il carattere monocratico della decisione, anche perché la camera di consiglio si terrà da remoto. 

Dunque i giudici non condivideranno più gli atti e il luogo della deliberazione né sarà possibile conoscere se tutti i giudici avevano a disposizione al momento della decisione non solo gli atti del procedimento ma, ad esempio, i materiali di ricerca o di riferimento predisposti dal Giudice relatore. 

L’Unione delle Camere Penali già ad aprile 2020, in pieno lockdown, si era fatta carico della possibilità che nei giudizi di appello, per il tempo dell’emergenza, le parti potessero rassegnare conclusioni scritte, ferma comunque la contemporanea presenza dei giudici; oggi il meccanismo viene rovesciato sia per l’udienza pubblica che per quella camerale, prevedendo che la parte possa chiedere di partecipare e non che possa decidere di non partecipare. La camera di consiglio a distanza è la negazione della collegialità, anche per l’impossibilità di vederne garantita la segretezza, che è presidio della libertà del giudice. 

I previsti collegamenti da remoto si terranno su piattaforme in grado di riprendere e registrare ciò che accade; la trasformazione normativa dell’abitazione del giudice quale luogo della camera di consiglio non può certo garantire da qualsiasi possibilità di intrusione.


Nella condizione di pandemia, e solo per il tempo di vigenza delle misure che limitano possibilità di movimento e contemporanea presenza di più persone anche nei palazzi di giustizia, la fisicità della camera di consiglio con la contemporanea presenza dei giudici nell’aula è garanzia minima ed indispensabile per la tenuta del giudizio di appello e irrinunciabile precondizione per consentire alle parti la valutazione sulla necessità di partecipare o meno all’udienza.

L’esperienza concreta ci ha insegnato – vedi il caso della disciplina già sperimentata dinanzi alla Suprema Corte di Cassazione – che la richiesta da parte del difensore di procedere alla discussione orale può determinare lo spostamento della data di trattazione della causa, con modificazione della composizione del collegio. È evidente come tale prassi sia destinata ad incidere in concreto sula individuazione del giudice naturale e come anche per questa via si snaturino le regole di garanzia di questo grado di giurisdizione. 

Chi ha voluto l’abrogazione della prescrizione per l’appello addirittura oggi ne prevede la sospensione, per i procedimenti in corso, per cause indipendenti dalla volontà o dalla condizione dell’imputato, il quale addirittura vede allungarsi il tempo della propria detenzione. 

L’Unione delle Camere Penali ha dedicato la propria inaugurazione dell'Anno giudiziario 2020, tenutasi a Brescia lo scorso febbraio, mentre nel Paese cominciava a diffondersi la pandemia e all’alba dei primi interventi emergenziali, proprio al processo di appello e alla necessità di salvaguardarne la natura e il ruolo di secondo giudizio di merito, valorizzandone la funzione di garanzia non solo per la forza del dettato costituzionale ma anche in virtù dell’art. 14 del Patto internazionale dei diritti civili e politici, che riconosce al condannato «il diritto a che l’accertamento della sua colpevolezza e la condanna siano riesaminati da un tribunale di seconda istanza in conformità alla legge».

A quella nostre assise parteciparono con segni di apprezzamento e condivisione della nostra battaglia i massimi esponenti di forze politiche che oggi compongono la maggioranza di governo. A loro ci appelliamo perché le disposizioni relative ai giudizi di appello nel periodo di emergenza siano modificate nel percorso parlamentare di conversione. 

Impedire ulteriori erosioni di garanzie nel sistema delle impugnazioni è una nostra priorità.

Roma, 8 novembre 2020

La Giunta

 DOWNLOAD