14/09/2020
UN GIUDICE PER BIBBIANO

Il Presidente del Tribunale di Reggio Emilia dà per scontato l’esito dell’udienza preliminare con un provvedimento organizzativo.

Una previsione che getta nello sconforto le difese e pone in una situazione di grave imbarazzo il giudice dell’udienza preliminare.

Il Documento della Giunta UCPI.

La Giunta dell’Unione delle Camere Penali ha avuto notizia e copia di un recente provvedimento del Presidente del Tribunale di Reggio Emilia, con il quale sono state disposte alcune variazioni tabellari al fine di redistribuire il carico tra i giudici.

La particolarità di tale provvedimento consiste nel fatto di essere motivato, tra l’altro, dalla circostanza per cui “nei prossimi mesi inizierà la celebrazione del complesso procedimento riguardante i noti fatti di Bibbiano”.

Non è chi non ricordi questa indagine, che con la consueta ed insopportabile retorica cinematografica è stata definita “Angeli e Demoni” e che ha scatenato, oltre ad un abnorme interesse mediatico, una vera e propria guerra ideologica tra partiti politici (in allora avversari ed oggi alleati).

Orbene questo provvedimento presidenziale non solo ci fornisce la notizia che un processo non c’è ancora stato, ma che sicuramente ci sarà, al punto che il Presidente del Tribunale ha preparato quanto necessario perché ci siano i giudici del caso.

Il problema, però, è che nessuno degli imputati è ancora stato rinviato a giudizio.

Infatti, non è nemmeno iniziata l’udienza preliminare, il cui giudice, come è noto, dovrà (rectius, dovrebbe) stabilire chi può subire il processo richiesto dall’accusa e chi, invece, merita di essere prosciolto.

Ed allora, se il Presidente del Tribunale afferma che “nei prossimi mesi inizierà la celebrazione del complesso procedimento riguardante i noti fatti di Bibbiano”, evidentemente dà per scontato l’esito dell’udienza preliminare.

Certamente si tratta di una previsione che, nel tranquillizzare la Procura, getta nello sconforto le difese, ma soprattutto pone in una situazione di grave imbarazzo il giudice dell’udienza preliminare, il quale ora conosce quali siano le aspettative del capo dell’ufficio giudiziario al quale appartiene.

I difensori sapranno valutare adeguatamente quali conseguenze processuali abbia un simile provvedimento, anche sotto il profilo della precostituzione del futuro giudice dibattimentale.

Alla Giunta dell’Unione delle Camere Penali Italiane preme invece rilevare con grande amarezza come nella prassi quotidiana i più rilevanti principi a cui deve ispirarsi il processo penale siano in concreto ignorati.

Ritenere che una udienza preliminare possa sfociare unicamente in un decreto che dispone il giudizio e non invece in una sentenza di non luogo a procedere, evidenzia non solo una concezione formalistica e sostanzialmente abrogativa di tale momento processuale, ma soprattutto l’assenza della minima considerazione per la funzione della difesa ed in ultima analisi della presunzione costituzionale di innocenza.

La Giunta

Roma, 14 settembre 2020

 

 

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