09/10/2019
L' Amicus curiae dell'UCPI alla Corte EDU nei casi Diaco-Lenchi c. Italia sul ritardo nel pagamento delle somme dovute per la difesa delle persone ammesse al patrocinio a spese dello Stato

In allegato la versione in italiano delle osservazioni fatte pervenire alla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo dall’Unione delle Camere Penali Italiane quale terzo autorizzato nei ricorsi Diaco c. Italia (nn. 15587/10 e 32536/10) e Lenchi c. Italia (n. 18351/14). Alle parti è stato concesso termine fino al 16 di Ottobre per eventuali deduzioni.

Come preannunciato lo scorso mese di luglio, l’Unione delle Camere Penali Italiane, a seguito dell’autorizzazione concessa dal Presidente della Prima Sezione della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, è intervenuta quale terzo nei ricorsi introdotti da avvocati italiani - che hanno rappresentato e difeso clienti ammessi al patrocinio a spese dello Stato o difesi d’ufficio in procedimenti penali e cause civili - aventi ad oggetto il ritardo nel pagamento delle somme riconosciute loro dai Giudici nazionali per l’attività difensiva svolta in favore dei loro assistiti.

In particolare, i quesiti posti dalla Corte alle parti - che valgono, quindi, a perimetrare il thema decidendum - erano i seguenti: in primis, se il pagamento tardivo degli onorari abbia violato il diritto dei ricorrenti all’equo processo sotto l’aspetto dell’obbligo positivo dello Stato a conformarsi ad una decisione giudiziaria esecutiva garantito dall’art. 6, § 1 CEDU ed il diritto al rispetto della proprietà previsto dall’art. 1 del Prot. 1 CEDU; in secondo luogo, se esistesse un rimedio interno effettivo ai sensi dell’art. 13 CEDU.

L’Unione, nell’amicus curiae redatto dal gruppo di lavoro composto dagli Avvocati Federico Cappelletti, Amedeo Barletta e Marina Silvia Mori dell’Osservatorio Europa in collaborazione  con l’Osservatorio Patrocinio a Spese dello Stato, dopo aver evidenziato le fonti del diritto internazionale, europeo e nazionale che qualificano il diritto al patrocinio a spese dello Stato quale presupposto per l’esercizio effettivo del diritto di difesa e del diritto ad un equo processo, ha posto l’accento sul fatto che nel diritto interno - in virtù di una giurisprudenza consolidata della Suprema Corte di Cassazione -  il decreto di pagamento emesso dal giudice che procede al termine delle singole fasi processuali ai sensi dell’art. 82 del DPR 115/2002 ha natura di titolo esecutivo.

Ciononostante, a tutt’oggi, il decreto di pagamento non consente ai difensori di poter procedere immediatamente alla richiesta di pagamento e alla riscossione della somma loro liquidata. Invero, gli stessi debbono attendere che il decreto stesso - non opposto e solo dopo che siano spirati i termini della opposizione (che decorrono solo dal momento in cui le cancellerie comunicano ufficialmente a tutte le parti il deposito del decreto stesso) - sia trasmesso agli uffici amministrativi in modo che sia consentito, solo all’esito di questi passaggi, l’emissione della fattura da parte del difensore, momento che, secondo il Governo, rappresenterebbe il dies a quo per computare le tempistiche di pagamento.

Sul versante del diritto convenzionale, si è rilevato in premessa, da un lato, come la giurisprudenza della Corte di Strasburgo sia, da tempo, ferma nel ritenere che un credito certo, liquido ed esigibile, quale quello vantato dai ricorrenti in relazione alle attività professionali prestate in favore dei propri assistiti ammessi al patrocinio a spese dello Stato, costituisca un “bene” tutelato dall’art. 1 Prot. 1; dall’altro, che la Corte EDU ha evidenziato come la fase di esecuzione dei provvedimenti interni sia da ritenersi parte integrante del “processo” e quindi sottoposta ai requisiti richiesti dall’art. 6 CEDU, sul presupposto che il diritto di accesso a un tribunale, in particolare, risulterebbe privo di contenuto se le decisioni interne non trovassero concreta attuazione a discapito di una delle parti.

Con particolare riferimento alla violazione dell’art. 6 § 1 CEDU, richiamati i parametri individuati dalla Corte in relazione alle tempistiche di pagamento degli Stati, si è posto in luce come nei casi di specie né la complessità della procedura di pagamento, né il comportamento dei ricorrenti, né gli importi oggetto delle liquidazioni in favore dei difensori potevano giustificare i ritardi lamentati nei ricorsi.

E’ stato, quindi, documentato come il ritardo nei pagamenti dei difensori in caso di ammissione al patrocinio a spese dello Stato sia generalizzato e strutturale: sono state allegate le delibere adottate da diversi Ordini Forensi, nonché quella del Consiglio Direttivo della Camera Penale di Modena “Carl’Alberto Perroux”, che ebbe a proclamare due giorni di astensione dalle udienze per i giorni 22 e 23 maggio 2018 anche in considerazione del fatto che “i ritardi tipici delle fasi di liquidazione e di pagamento degli onorari determinano non solo lo svilimento della figura del difensore e della funzione difensiva ma costituiscono anche un inadempimento, da parte dello Stato, rispetto al dovere di garantire principi sanciti come inviolabili dalla Costituzione e dalla C.e.d.u.”.

Da ultimo, con riferimento alla garanzia predisposta dall’art. 13 della Convenzione, si è portata all’attenzione della Corte la circostanza per cui, pur essendo il decreto di pagamento un provvedimento idoneo ad essere immediatamente eseguito nell’ordinamento interno in quanto, laddove non opposto, assume carattere stabile, irrevocabile e non modificabile, nel sistema giudiziario nazionale non è prevista alcuna azione specifica volta a garantire l’efficacia del diritto riconosciuto dall’art. 6 della Convenzione con riferimento al lamentato ritardo dei pagamenti relativi agli onorari dei difensori nei casi di applicazione del patrocinio a spese dello Stato.

Il che integrerebbe, altresì, la violazione autonoma della garanzia prevista dall’art. 13 CEDU dal momento che, secondo la giurisprudenza della Corte, l’avvocato difensore che abbia ottenuto un provvedimento definitivo (quale il decreto di pagamento) non può essere costretto ad iniziare un autonomo procedimento di esecuzione stante l'obbligo gravante sugli Stati di agire tempestivamente d'ufficio ai sensi della Convenzione.

Roma, 9 ottobre 2019

La Giunta UCPI

L’Osservatorio Europa

L’Osservatorio Patrocinio a spese dello Stato